L’imputato non può (più) ricorrere per cassazione senza un difensore abilitato

In tema di procedimento dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 54, l. n. 103/2017, deve essere esclusa la possibilità per l'imputato di presentare personalmente ricorso alla Cassazione stessa resta invece la suddetta possibilità per la proposizione di tutte le altre impugnazioni.

Lo ha precisato la prima sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 53330, depositata il 23 novembre 2017. I principi generali in tema di impugnazioni. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente stabilito che è ammissibile l'impugnazione, pur irritualmente proposta presso la cancelleria del giudice ad quem anziché presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, come disposto dall'art. 582 c.p.p. , allorquando venga poi rimessa nei termini di legge presso la cancelleria dell'ufficio del giudice competente a riceverla. La Suprema Corte ha altresì precisato che il giudice che proceda alla conversione di un mezzo di impugnazione non consentito, in mezzo di impugnazione consentito, ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., non ha anche il potere di dichiarare la inammissibilità del mezzo stesso, spettante, invece, al solo giudice competente per l'impugnazione. La recente riforma. Ricca di novità la parte della riforma recentemente intervenuta con la l. n. 103/2017, dedicata alla disciplina delle impugnazioni, con attenzione sia alla parte generale, sia alle previsioni riguardanti i singoli mezzi. In particolare, le modifiche sul titolo I del libro IX riguardano ad esempio la possibilità per l'imputato di presentare personalmente l'impugnazione, oggi non più estesa al ricorso per cassazione. Invero, con la predetta legge sono state soppresse le parole Salvo che la parte non vi provveda personalmente dal comma 1 dell’art. 613 c.p.p Ne consegue una sostanziale e rilevante limitazione alla possibilità di presentazione dei ricorsi. La nuova formulazione della norma ridisegna di fatto la disciplina di accesso” alla impugnazione di legittimità. Con l’entrata in vigore della modifica, infatti, l’imputato non potrà più redigere né presentare personalmente l’atto di ricorso per cassazione e tutti gli atti successivi allo stesso tempo, la possibilità di presentazione e sottoscrizione di tali atti viene circoscritta, a pena di inammissibilità, alla figura del difensore iscritto nell’albo speciale della corte di cassazione. Il caso dei procedimenti di esecuzione e sorveglianza Peraltro, in altre fattispecie, il legittimo impedimento a comparire del difensore non ha rilievo nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza, nei quali basta che sia assicurata la presenza di un sostituto, anche se nominato d’ufficio, per evitare il rinvio dell’udienza. Infatti, nei predetti procedimenti, la previsione della necessità della presenza del difensore non implica che un suo pur legittimo impedimento a comparire debba dare luogo a un rinvio dell'udienza camerale, sicché non si configura la nullità ex art. 179 c.p.p. per il caso in cui detti procedimenti proseguano con la presenza di un difensore nominato in sostituzione del difensore di fiducia impedito. La Corte, nel ritenere inapplicabile estensivamente” la disciplina relativa all'impedimento a comparire del difensore prevista per l'udienza preliminare dall'art. 420- ter c.p.p, ha in passato ritenuto che quella, diversa, prevista per i procedimenti in questione, ispirata all'esigenza di assicurare celerità nell'applicazione del giudicato, non contrasta con il diritto di difesa costituzionalmente tutelato art. 24 , giacché l'effettività di tale diritto non deve necessariamente comportare che il suo esercizio debba essere inevitabilmente regolamentato in modo identico, potendosi ammettere, in ragione della specificità del procedimento, una disciplina diversificata, conseguendone così che la necessità della partecipazione del difensore ben possa essere soddisfatta anche con l'assistenza di altro difensore immediatamente reperibile, designato come sostituto ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p. né contrasta con la disciplina posta dalla convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare nell'art. 6, par. 3, lett. c , laddove si prevede il diritto dell'accusato di difendersi con l'assistenza di un difensore di sua scelta, giacché la Corte europea dei diritti dell'uomo lascia agli Stati contraenti la scelta dei mezzi idonei a garantire siffatto diritto, in modo che si concili con i requisiti di un equo processo, e, a tal riguardo, idonea deve ritenersi la disciplina che garantisca comunque all'interessato, in caso di impedimento del difensore di fiducia, la presenza effettiva - cioè necessaria - di un sostituto, vuoi nominato dal giudice, vuoi dallo stesso difensore impedito. ed il regime transitorio. Secondo una recente pronuncia della Suprema Corte, in assenza di specifiche disposizioni transitorie circa il regime normativo da applicare ai ricorsi per cassazione presentati personalmente dall’imputato, ai sensi dei previgenti artt. 517, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., ma trattati dalla Corte medesima dopo l’entrata in vigore delle norme di cui ai commi 54 e 63 l. n. 103/2017, l’applicazione del principio tempus regit actum ”, impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non a quello della proposizione dell’impugnazione.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 4 ottobre – 23 novembre 2017, numero 53330 Presidente Mazzei – Relatore Boni Ritenuto in fatto 1. Con decreto in data 3 agosto 2017 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Potenza dichiarava inammissibile l’istanza, proposta dal condannato V.G., volta ad ottenere l’ammissione alla detenzione domiciliare, in quanto lo stesso stava espiando pena detentiva per delitti ostativi ex art. 4 bis ord. penumero . 1.1 Avverso tale ordinanza in data 4 agosto 2017 ha proposto ricorso personalmente l’interessato, il quale ha dedotto che le ragioni della domanda erano state fraintese, poiché la detenzione domiciliare era stata richiesta per le proprie condizioni di salute incompatibili con la detenzione carceraria, fondata sui dati clinici, dei quali non si era fatto alcun cenno nel provvedimento d’inammissibilità. Inoltre, ha negato che l’art. 58 ter ord. penumero pretenda, quale condizione imprescindibile per l’accesso alla misura richiesta, la collaborazione con la giustizia, che può soltanto agevolare, ma non impedire in caso di mancata prestazione, l’accesso ai benefici penitenziari, come riconosciuto in numerosi provvedimenti dei magistrati di sorveglianza anche di altri distretti. 1.2 I Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. L’interessato ha assunto l’iniziativa impugnatoria in proprio, avendo manoscritto e firmato personalmente il ricorso per cassazione all’odierno esame, proposto in data 4 agosto per contestare la legittimità di provvedimento emesso il giorno 3 agosto del corrente anno. 1.1 Preliminare alla disamina della fondatezza o meno dell’atto d’impugnazione è la verifica circa la sua ammissibilità a fronte del recentissimo intervento di modifica delle disposizioni contenute nel codice di rito sulle modalità di proposizione del ricorso per cassazione. 1.2 La legge numero 103 del 23 giugno 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, con l’art. 1, commi 54 e 63, nell’ambito delle modifiche apportate al sistema delle impugnazioni penali, è intervenuta sulle disposizioni rispettivamente degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. procomma penumero quanto alla prima norma, al testo vigente ha premesso Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall’art. 613, comma 1 , quanto alla seconda, ha eliminato le parole iniziali salvo che la parte non vi provvede personalmente , mantenendo inalterata la previsione per la quale il ricorso, le memorie ed i motivi nuovi devono essere sottoscritti da difensori abilitati all’esercizio del patrocinio presso la Corte di cassazione. Sul piano testuale l’intervento novellatore assume un significato chiaro ed inequivoco, perché esclude senza eccezioni di sorta la facoltà per la parte che è imputata di proporre il ricorso senza il ministero di un difensore abilitato. Recependo indicazioni contenute in precedenti progetti di riforma, nella consapevolezza che il contenuto di elevato tecnicismo giuridico, richiedente il possesso di nozioni approfondite ed abilità espressiva nella formulazione dei motivi in coerenza col novero limitato delle censure proponibili ai sensi dell’art. 606 cod. procomma penumero per far valere specifici vizi di legittimità del provvedimento impugnato, mal si attaglia ad un atto redatto dalla parte senza l’assistenza di un professionista legale abilitato, persegue la finalità di disincentivare il numero di ricorsi indirizzati alla Suprema Corte e di impedire iniziative impugnatorie dilatorie e pretestuose. Statisticamente sono le impugnazioni personalmente proposte che sortiscono il maggior numero di dichiarazioni di inammissibilità per carenze deduttive e per l’improprio contenuto del ricorso. Tramite il perseguito obiettivo di contenere la sopravvenienza dei procedimenti e di impedire quelli più di frequente dichiarati inammissibili, si è inteso creare le condizioni materiali per garantire un più efficace e rapido sindacato di legittimità e per concentrare l’impegno della Corte Suprema nell’assolvimento ai propri compiti istituzionali di organo giudiziario, deputato alla nomofiliachia. I lavori preparatori alla riforma svelano anche l’ulteriore intenzione del legislatore di impedire la prassi elusiva della disposizione, nonché le conseguenze in termini di sempre più incrementato carico di lavoro della Corte di cassazione, che ammette i soli patrocinatori iscritti all’albo speciale dei cassazionisti a redigere il ricorso per cassazione, nei casi in cui l’imputato si avvalga di difensore non abilitato, ma sottoscriva personalmente l’atto d’impugnazione. Gli obiettivi di semplificazione dell’intero sistema delle impugnazioni, di decongestione delle pendenze innanzi alla Corte di cassazione, di valorizzazione della sua funzione nomofilattica, quali principi ispiratori della L. numero 103 del 2017, anche laddove ha conferito delega al Governo per introdurre ulteriori modifiche alla disciplina dei mezzi d’impugnazione, sono stati segnalati da tutti i commentatori e riscontrati anche dalle Sezioni Unite nella pronuncia numero 8825 del 27/10/2016, Galtelli, rv. 268822, che, in riferimento all’allora disegno di legge, hanno interpretato il requisito della specificità dei motivi di appello in termini che poi hanno trovato positivo riconoscimento con la riformulazione dell’art. 581 cod. procomma penumero , disposta con la riforma. 1.3 Prima dell’intervento novellatore che ha inciso sugli artt. 571 e 613 del codice di rito non si era mai dubitato dell’applicabilità della disciplina generale sulle impugnazioni, comprese le disposizioni di cui all’art. 571 cod. procomma penumero e quelle che regolano il procedimento camerale nel giudizio di legittimità, anche ai ricorsi proposti per contestare provvedimenti adottati nella fase dell’esecuzione penale e nei procedimenti incidentali sulla libertà personale. Per i primi l’art. 666 cod.proc.penumero , comma 6, mantenuto invariato anche dopo la riforma, prescrive Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione , mentre l’art. 311 cod. procomma penumero prevede che la Corte di cassazione decida, osservando le forme previste dall’art. 127 cod. procomma penumero . La medesima affermazione di principio, che prevede uniformità di disciplina quanto ai soggetti legittimati ed alle modalità di proposizione del ricorso per cassazione, anche quando esperito per contestare provvedimenti giudiziali diversi dalla sentenza, mantiene immutata la sua validità anche dopo la riforma, nel cui ambito il ruolo assegnato all’art. 613 cod. procomma penumero è però mutato. Da norma ricognitiva, dettata per il giudizio di legittimità, della facoltà riconosciuta più in generale all’imputato all’art. 571 cod. procomma penumero di impugnare personalmente il provvedimento sfavorevole Sez. U, numero 19 del 21/6/2000, Adragna, rv. 21636 Sez. U, numero 34535 del 27/6/2001, Petrantoni, rv. 219613 sez. 4, numero 121 del 14/12/2015, dep. 07/01/2016, De Nicola, rv. 265461 sez. 4, numero 3630 del 14/01/2016, Romano, rv. 265597 è divenuta disposizione derogatoria rispetto a quest’ultima, perché impone l’obbligo di sottoscrizione del ricorso, delle memorie e dei motivi nuovi soltanto da parte del difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione ed equipara l’imputato alle altre parti private nell’esenzione dalla facoltà di ricorrere personalmente e nella necessità di conferire apposito mandato a legale abilitato. E poiché nella sua formulazione non contiene previsioni differenti, dedicate ai procedimenti penali diversi da quello ordinario di cognizione, deve riconoscersi la sua applicabilità al ricorso per cassazione anche se proposto dall’interessato detenuto in espiazione di pena ed in merito ai benefici penitenziari. Al riguardo, nonostante l’urgenza di approntare in tempi ristretti l’atto d’impugnazione per proporlo tempestivamente nel rispetto del termine perentorio, la cui inosservanza è sanzionata a pena d’inammissibilità, e l’intuibile difficoltà di provvedervi per chi sia ristretto in carcere e debba subire limitazioni alla libertà di movimento e comunicazione con l’esterno, non si ravvisano argomenti, né testuali, né sistematici, per poter riconoscere una regolamentazione diversa da quella prevista in via generalizzata dal nuovo testo dell’art. 613 cod. procomma penumero . 1.4 La conclusione raggiunta, ad avviso del Collegio, non solleva problemi di armonizzazione con i precetti costituzionali, né con quelli convenzionali. 1.4.1 La ratio ispiratrice della norma, individuabile nella razionalizzazione dell’intervento decisorio nella fase di legittimità e nella sua concentrazione ai casi che più propriamente richiedano l’interpretazione nomofilattica della legge, cui è preposta la sola Corte di cassazione nell’ambito dell’ordinamento giudiziario, non è condizionata dalla natura del procedimento penale, poiché il rimedio è identico ed i poteri cognitivi della Corte non mutano, - salva qualche limitazione al catalogo dei motivi, talvolta circoscritti alla sola violazione di legge, oggetto di previsione espressa e testuale, contenuta nella legislazione speciale, ad esempio sulle misure di prevenzione, oppure nell’art. 569 cod. procomma penumero per il ricorso immediato per cassazione -, a prescindere dalla materia penale oggetto della pronuncia impugnata. Il legislatore, non irragionevolmente rispetto al fine perseguito, ha scelto di realizzarlo mediante l’introduzione di criteri di limitazione della legittimazione ad impugnare per cassazione in funzione dei requisiti soggettivi di preparazione, conoscenza giuridica ed esperienza professionale. 1.4.2 Né si ravvisano profili di contrasto con il diritto di difesa e di azione in giudizio di cui all’art. 24 Cost. il diritto di accesso ai rimedi giurisdizionali non è assoluto, né incomprimibile, ma può essere differenziato per le fasi del processo e per le sue varie tipologie Sez. U, numero 31461 del 27/06/2006, Passamani, non massimata sul punto sez. 2, numero 40715 del 16/07/2013, Stara, rv. 257072 sino anche a subire restrizioni in considerazione delle caratteristiche specifiche delle impugnazioni e di esigenze di razionalità ed efficienza del sistema processuale e di contenimento entro limiti ragionevoli della durata del processo, per la cui regolamentazione e per la conformazione dei singoli istituti il legislatore fruisce di ampia discrezionalità col solo vincolo della non manifesta irragionevolezza delle scelte compiute C. cost. numero 50/2010 numero 2217/2008 numero 379/2005 ord. numero 7/1997 . Sulla base dei medesimi principi la giurisprudenza di questa Corte esclude sia ammessa l’autodifesa nel processo penale sez. 5, numero 49551 del 03/10/2016, Mucci, rv. 268744 sez. 5, numero 32143 del 03/04/2013, Querci, rv. 256085 sez. 1, numero 7786 del 29/01/2008, Stara, rv. 239237 . E per quanto il sistema processuale penale all’art. 569 cod. procomma penumero ed all’art. 111 Cost., comma 7, preveda il sindacato di legittimità sui provvedimenti che incidono sulla libertà personale e su tutte le sentenze emesse nei gradi di merito da giudici ordinari o speciali, tanto non equivale a riconoscere limitazioni all’adozione di scelte di politica legislativa, che deflazionino le sopravvenienze dei procedimenti e rendano più efficiente il giudizio di legittimità mediante una più restrittiva disciplina dei soggetti legittimati. 1.4.3 Non si ravvisano difficoltà nemmeno sul piano della compatibilità convenzionale della nuova formulazione dell’art. 613 cod. procomma penumero . L’art. 6, § 3, lett. c , della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali ed anche il Patto internazionale relativo ai diritti civili o politici, all’art. 14, comma 3, lett. d , stabiliscono il diritto dell’accusato di difendersi da sé o avere l’assistenza di un difensore di propria scelta , riconoscendogli dunque anche la possibilità di autodifesa esclusiva senza l’assistenza di alcun difensore. Nell’interpretazione offerta, sia dalla Corte costituzionale sent. numero 188 del 1980 , che dalla Corte di cassazione sez. 1, numero 7786/2008 citata sez. 3, numero 19964 del 29/03/2007, Stara, rv. 236734 sez. 5, numero 2333 del 15/12/1988, dep. 15/02/1989, Grecchi, rv. 180523 , le richiamate previsioni non assumono un significato cogente, ma piuttosto programmatico e di principio nell’assenza di precetti dettagliati che impongano modalità specifiche per il suo esercizio da osservarsi da parte della legislazione interna. Secondo la Consulta, la Commissione stessa ha avuto occasione di affermare che il diritto all’autodifesa non è assoluto, ma limitato dal diritto dello Stato interessato ad emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali ricomma 722/60 e che nei giudizi dinanzi ai giudici di ultima istanza nulla si oppone ad una diversa disciplina purché emanata allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia ricomma 727/60 e 722/60 . Sulle medesime posizioni si registrano pronunce della Corte Europea dei diritti dell’uomo, la quale ha interpretato la disposizione dell’art. 6, § 3 lett. c , della Convenzione come norma di principio, che rimette agli Stati contraenti la scelta degli strumenti e delle modalità per consentire il diritto di autodifesa in modo tale da armonizzarsi con i caratteri propri del giusto processo Corte EDU, sez. 3, 27/04/2006, Sannino comma Italia, § 48 . Né si può prospettare la violazione dell’art. 2 del protocollo numero 7 della Convenzione EDU sotto il profilo della violazione della garanzia del doppio grado di giurisdizione la giurisprudenza della predetta Corte sovranazionale riconosce agli Stati membri un ampio margine di determinare in via discrezionale le modalità di esercizio del diritto in questione Corte EDU, sez. 4, 20/10/2015, Di Silvio comma Italia, § 50 , sempre che gli istituti previsti siano in grado di garantire concretezza ed effettività del rimedio. Al riguardo la condizione di detenuto ristretto in carcere non è in assoluto di ostacolo al mantenimento ed alla presa di contatto con un difensore cassazionista, che possa rappresentarlo e redigere per suo conto il ricorso in modo certamente più appropriato e consapevole di quanto potrebbe fare lo stesso diretto interessato. Deve dunque affermarsi il seguente principio di diritto La riforma degli artt. 571 cod. procomma penumero , comma 1, e dell’art. 613 cod. procomma penumero , apportata dalla legge 23 giugno 2017, numero 103, l’art. 1, commi 54 e 63, entrata in vigore il 3 agosto 2017, laddove non consente all’imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione senza il patrocinio di un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, ha valore generale e si applica a tutti i procedimenti penali, anche a quelli di esecuzione e nei confronti di tutti gli interessati, anche ai condannati ristretti in espiazione di pena detentiva . 1.5 La considerazione del caso specifico in base ai principi suesposti induce a ritenere inammissibile ai sensi dell’art. 591 cod. procomma penumero , comma 1, lett. a , il ricorso del V. , perché proposto personalmente da soggetto non legittimato avverso un provvedimento già emesso nel vigore della nuova disciplina dettata dall’art. 613 cod. procomma penumero . Tale rilievo, per effetto della modifica apportata all’art. 610 cod. procomma penumero , con l’inserimento del nuovo comma 5 bis, operato dalla legge numero 103/2017, abilita altresì questa Corte a pronunciare l’inammissibilità de plano . Segue di diritto la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali tenuto conto dell’entrata in vigore della nuova disciplina il giorno antecedente la redazione del ricorso e della novità della questione relativa alla legittimazione a ricorrere per cassazione, si ritiene di non dover gravare il ricorrente della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, prevista dall’art. 616 cod. procomma penumero . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.