Condannato per il rapporto con la minorenne: irrilevante il matrimonio rom

L’uomo deve scontare un anno di reclusione. Respinta l’ipotesi di un rapporto paritario alla luce del vincolo coniugale rom esistente con la ragazza neanche 16enne.

Lui quasi 22 anni, lei neanche 16 anni, conviventi sotto lo stesso tetto e uniti dal matrimonio rom. Per lo Stato italiano, però, quel vincolo non ha alcuna validità. Di conseguenza, sono vietati, e vanno puniti, i conseguenti rapporti sessuali. Definitiva, perciò, la condanna dell’uomo, sanzionato con dodici mesi di reclusione Cassazione, sentenza n. 53135/17, sez. III Penale, depositata il 22 novembre . Rapporti. L’assurda vicenda si svolge in Sardegna. A finire sotto accusa è un uomo di quasi 22 anni. A lui viene contestato di avere avuto rapporti sessuali con una ragazza di neanche 16 anni, con cui porta avanti una convivenza. I due peraltro risultano uniti in matrimonio, secondo le tradizioni rom. I fatti risalgono al febbraio del 2011, e nel novembre del 2012 l’uomo viene condannato in Tribunale per il reato di atti sessuali con una minorenni . Identica decisione in Appello nel marzo del 2016. La pena è fissata in un anno di reclusione . Vincolo matrimoniale. Il legale dell’uomo contesta la visione adottata dai giudici di merito. Egli propone in Cassazione un ricorso centrato soprattutto sulla relazione paritaria esistente tra il proprio cliente e la ragazza, legati dal matrimonio rom. Chiaro l’obiettivo far cadere le accuse, alla luce del vincolo nuziale tra l’adulto e la minorenne. La linea difensiva si rivela però fragilissima. A dimostrarlo è una semplice considerazione dei Giudici della Cassazione il rapporto di matrimonio è irrilevante, poiché, codice civile alla mano, in Italia i minori di età non possono contrarre matrimonio . E ciò vale anche per i c.d. matrimoni rom , ritenuti non validi nell’ordinamento italiano. In sostanza, prima dei 16 anni non sussiste una capacità a contrarre matrimonio o a convivere , e questo dato fa venire meno l’ipotesi della esclusione della punibilità per il consenso dei rapporti sessuali di coppia, more uxorio . Rigettate le obiezioni difensive, è definitiva la condanna dell’uomo a 12 mesi di reclusione.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 31 maggio – 22 novembre 2017, n. 53135 Presidente Cavallo – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Sassari con sentenza del 9 marzo 2016, confermava la decisione del Tribunale di Sassari del 27 novembre 2012, che aveva condannato Ja. Sa. alla pena di anni 1 di reclusione, con le circostanze attenuanti generiche e alle spese per il reato di cui agli art. 609 quater, comma 1, n. 2, cod. pen. per avere compiuto atti sessuali con persona consenziente, minore degli anni 16, con lui convivente accertato in Sassari nel febbraio del 2011. 2. L'imputato ha proposto ricorso, tramite difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge, art. 609 quater, cod. pen. La sentenza impugnata ritiene il rapporto di convivenza more uxorio sussiste tra la parte offesa e l'imputato rilevante ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 609 quater, comma 1, n 2, cod. pen., ma nulla motiva sul rapporto fiduciario che pure deve intercorrere tra le parti per l'applicazione della norma. La norma, infatti, incrimina solo quei comportamenti di soggetti che hanno nei confronti della parte offesa un rapporto di parentela ascendente, genitore anche adottivo o il di lui convivente , nonché il tutore ovvero altra persona, cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. Necessita, quindi, una particolare relazione tra soggetto attivo e passivo del reato, nel senso che il soggetto minore deve versare in una situazione di soggezione , anche morale deve sussistere, cioè, una situazione di preminenza, di autorevolezza del soggetto attivo. Situazione idonea a condizionare e a suggestionare il minore di 16 anni. Ciò che rileva, quindi, è il ruolo ricoperto dall'autore del delitto, la sussistenza di una relazione di affidamento. La relazione di convivenza richiesta dalla norma per la configurabilità del delitto non può consistere, ad avviso del ricorrente, nella sola materiale coabitazione e neppure identificarsi con il rapporto stabile tra due fidanzati dovendo accertarsi, piuttosto, l'esistenza di un rapporto di affidamento tra soggetto attivo del reato e soggetto passivo, nei termini sopra specificati. Di questa problematica nella sentenza non si fa alcun cenno. La norma infatti, ad avviso del ricorrente, tutela i soggetti deboli di una relazione non paritaria al contrario tra il ricorrente e la parte offesa il rapporto era paritario fidanzati o già coniugi per la cultura degli stessi . Invero la motivazione si limita a valorizzare per l'affermazione di penale responsabilità la convivenza quale rapporto stabile, con intenti volti al matrimonio ed alla sola formazione della famiglia. Ha chiesto pertanto l'annullamento della decisione impugnata. Considerato in diritto 4. Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il problema posto dal ricorso è di solo diritto, infatti non si contesta la convivenza more uxorio tra i due. Ritiene il ricorrente che la ratio della norma incriminatrice sia quella di punire gli atti sessuali commessi nell'ambito di un rapporto di convivenza non paritario, di un rapporto di convivenza cioè connaturato da una supremazia del soggetto attivo, nel senso che il soggetto minore deve versare in una situazione di soggezione , anche morale deve sussistere, cioè una situazione di preminenza, di autorevolezza del soggetto attivo. Situazione idonea quindi a condizionare e a suggestionare il minore di 16 anni. 4. 1. Una premessa è necessaria, il rapporto di matrimonio tra il soggetto attivo del reato e quello passivo - pure rappresentato nel ricorso, quale causa di esclusione del reato matrimonio rom anche con gravidanza nella cultura rom è ammesso il matrimonio anche con minori di 14 anni, spesso avuncolato, zio/zia e nipote - non rileva, poiché ai sensi dell'art. 84, commi 1 e 2, cod. civ. I minori di età non possono contrarre matrimonio . Sul matrimonio rom infatti la giurisprudenza ha sempre ritenuto la sua non validità nell'ordinamento italiano, quindi a maggior ragione con una minore di anni 16 In tema di espulsione dello straniero, la causa di esclusione della espulsione prevista dall'art. 19, secondo comma, lett. d , del D.Lgs. n. 286 del 1998, nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 376 del 2000, consistente nella sussistenza di un rapporto di coniugio e di convivenza dell'espellendo con una donna in stato di gravidanza, opera a condizione che tale rapporto trovi riconoscimento nell'ordinamento giuridico dello Stato di appartenenza dello straniero, ponendosi invero una diversa interpretazione, irragionevolmente estensiva della previsione, in contrasto con l'interesse nazionale al controllo dell'immigrazione. Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato il decreto con il quale era stata accolta la impugnazione del decreto di espulsione di un extracomunitario coniugato con rito rom , e convivente, con una donna in stato di gravidanza, non potendosi attribuire rilevanza giuridica in questo o quell'ordinamento statuale al matrimonio rom , neppure come unione di fatto regolata . Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22305 del 27/09/2013, Rv. 627927 - 01 La norma civile coincide con quella penale, ritenendo che prima dei 16 anni non sussiste una capacità a contrarre matrimonio o a convivere con l'esclusione della punibilità per il consenso dei rapporti sessuali di coppia, more uxorio. 4. 2. L'art. 609 quater, cod. pen. prevede una tutela crescente e differenziata per età al di sotto dei 14 anni si considera reato, anche se compiuto con il consenso, l'atto sessuale con minori con la eccezione del comma 3 dell'art. 609 quater, relativo ad atti sessuali con un minorenne di 13 anni compiuti non punibili se la differenza di età è di 3 anni quindi la capacità sessuale - il valido consenso - si raggiunge a 14 anni, e nei rapporti tra coetanei anche a 13 anni compiuti. Per particolari situazioni tra i quali la convivenza, art. 609 quater, comma 1, n. 2, cod. pen. il legislatore ha alzato l'età, a 16 anni, per il valido consenso agli atti sessuali quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo una relazione di convivenza. Solo il comma 2, dell'art. 609 quater, cod. pen. - maggiori di 16 anni - richiede l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione , non anche il comma 1, n. 2 - minori di 16 anni -. Conseguentemente la convivenza more uxorio anche tra fidanzati con una minore di anni 16, viene sanzionata dal legislatore a prescindere dall'abuso di una posizione dominante o autorevole, mentre la posizione di potere non paritaria rilevatolo nel caso dei soggetti passivi del reato che hanno compiuto gli anni 16, ex art. 609 quater, comma 2, cod. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati significativi, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.