Le dichiarazioni di chi subisce una violenza accertata si presumono vere

È da escludersi che la testimonianza della parte che ha subito una violenza sessuale continuata sia affetta da una presunzione di non veridicità.

Sul punto la Corte di Cassazione con sentenza n. 52051/17, depositata il 15 novembre. Il caso. In seguito ad episodi di violenza sessuale continuata nei confronti della moglie, costretta a subire numerosi rapporti non protetti con il consorte affetto da HIV, circostanza nota a questi ed alla moglie - che casualmente ne era venuta a conoscenza –, il marito ricorreva domandando l’annullamento della sentenza emessa dalla Corte di Appello, in riforma di quella del GUP del Tribunale di Bergamo, che lo aveva condannato per il reato di violenza sessuale continuata di cui agli artt. 81, comma 2 e 609- bis c.p Il ricorrente lamentava la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione circa la valutazione delle dichiarazioni rilasciate dalla persona offesa, la sua incertezza nonché attendibilità ed infine, la mancata applicazione delle circostanze attenuanti. Testimonianza della parte offesa. La Suprema Corte ribadisce che la testimonianza della parte lesa, chiaramente interessata all’accertamento del fatto, risulta sorretta da una presunzione di veridicità, che deve valutarsi criticamente dal giudice in considerazione di ciò che il teste riporta per diretta conoscenza o di quanto emerge sul piano probatorio. Ciò posto, la sua inattendibilità può essere rilevata solo se la testimonianza sia contrastante con altre prove o in assenza di riscontri l’impostazione logica-giuridica che fonda le doglianze del ricorrente non può dunque accogliersi, in quanto espressione dell’opposto principio sopra richiamato. Le attenuanti. La dinamica e la reiterazione delle condotte illecite del ricorrente non consentono l’applicazione delle attenuanti generiche, così come già rilevato nei giudizi di merito. La Corte dichiara dunque inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III, sentenza 3 ottobre – 15 novembre 2017, n. 52051 Presidente Amoroso – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1. Il sig. M.N. ricorre per l’annullamento della sentenza del 13/06/2016 della Corte di appello di Brescia che, in riforma di quella del 19/11/2013 del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato ed impugnata dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello, lo ha dichiarato colpevole del reato di violenza sessuale continuata di cui agli artt. 81, cpv., 609-bis, cod. pen., commesso in omissis ai danni della sig.ra Mi.Te. dal mese di novembre dell’anno 2005 all’11/01/2016, e l’ha condannato alla pena principale di cinque anni e quattro mesi di reclusione, oltre pene accessorie, e al risarcimento del danno in favore della parte civile. 1.1. Con unico motivo, lamentando il malgoverno dell’unica fonte di prova costituita dalla testimonianza della parte civile, ritenuta non attendibile dal primo giudice, eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. e , cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in punto di valutazione della prova e di positiva affermazione della sua attendibilità, troppe volte sostenuta dalla Corte di appello con giudizi di verosimiglianza piuttosto che di certezza. Eccepisce altresì la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in punto di mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato in diritto 2. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. 3. L’imputato risponde del reato di violenza sessuale continuata per aver costretto con violenza e minaccia la propria moglie bielorussa, Mi.Te. , a subire quotidiani rapporti sessuali completi non protetti benché fosse da tempo affetto da HIV, circostanza quest’ultima non nota alla persona offesa che, avendola casualmente appresa, si era rifiutata di avere ulteriori rapporti sessuali non protetti. 3.1. Il Giudice per l’udienza preliminare, all’esito dell’esame della persona offesa e delle ulteriori prove raccolte nel corso delle indagini preliminari, aveva fissato i seguenti punti fermi a l’imputato aveva nascosto alla moglie di essere infetto aveva serbato la medesima condotta nei confronti della sua ex compagna b la moglie, dal canto suo, aveva scoperto casualmente la malattia del marito allorquando, riordinando la rimessa, aveva trovato la relativa documentazione medica riposta in un armadio c la donna a conoscenza della morte sia della prima moglie che della precedente compagna dell’uomo aveva accusato il marito di averla ingannata e aveva opposto la propria indisponibilità ad ulteriori rapporti sessuali non protetti inverosimile - secondo il Gup - la tesi difensiva che la donna avesse acconsentito in piena serenità a rapporti sessuali non protetti d la donna non aveva alcun interesse economico a denunziare il marito. 3.2. Per spiegare le ragioni della affermata non credibilità della donna, il Gup parte dalla premessa della enfatizzazione da parte di quest’ultima delle pretese sessuali del coniuge e quindi così spiega perché, a suo giudizio, il fatto non sussiste a l’acquisto di profilattici da parte della stessa donna che sottende la propria disponibilità al rapporto sessuale b è inverosimile che il primo rapporto sessuale non protetto, imposto dal marito a seguito del rifiuto opposto dalla moglie, si fosse protratto per tutta la notte e che ad esso abbiano fatto seguito rapporti non protetti e non consentiti dalla donna con frequenza giornaliera c non è credibile che la donna, dimostratasi tutt’altro che sprovveduta, non avesse mai pensato di lasciare la casa coniugale o anche solo di chiudersi a chiave nella stanza della figlia o di rivolgersi alle forze dell’ordine d lo stato d’animo della donna gravemente turbata per i rischi sessuali cui era esposta, smarrita, la cui fiducia nel marito era stata tradita, sola in un paese straniero ed incapace di organizzare la propria esistenza prescindendo dal marito può aver ridotto la propria capacità di resistenza alle continue pressioni psicologiche esercitate dal marito, inducendola ad aderire . Per queste ragioni resta insuperato il dubbio che un consenso, sia pur dettato dall’esasperazione e/o dall’incapacità di reagire, vi sia stato . 3.3. La Corte di appello, riesaminata la persona offesa nel contraddittorio delle parti, non ne ha condiviso il giudizio di inattendibilità espresso dal Gup, riconoscendo, innanzitutto, che la sua denunzia era disinteressata, intrinsecamente credibile e scevra da contraddizioni. I Giudici distrettuali affermano che il marito l’aveva obbligata ad avere rapporti sessuali non protetti benché lei volesse dormire in camera della figlia e con quest’ultima anch’essa oggetto di minacce e dunque fonte di timore per la sua incolumità e che l’uomo aveva anche strappato i preservativi che la moglie aveva acquistato su consiglio del suo medico bielorusso al quale si era telefonicamente rivolta subito dopo aver scoperto la malattia del marito . Quindi valutano il fatto che l’uso del coltello nell’occasione della prima violenza non sia stato riferito in sede di prima denunzia, ma solo nel corso dei due esami successivamente resi dalla vittima, come compatibile con una dimenticanza al momento della denunzia stessa, un particolare che di certo non aggravava i fatti più di quanto non lo fossero già, così che deve ritenersi insussistente alcuna volontà in tal senso. Escluso, dunque, l’interesse economico che avrebbe spinto la donna a denunziare il marito lo aveva escluso anche il primo Giudice , la Corte di appello afferma chiaramente di non comprendere perché la vittima avrebbe deciso di accettare i rapporti sessuali non protetti in una sorta di pietosa accettazione della sua situazione per poi decidere improvvisamente di lasciare la casa coniugale senza titubanze quando le è stata offerta una soluzione alternativa. Da un punto di vista logico, l’effettiva esistenza di rapporti sessuali non protetti - circostanza non negata dall’imputato - è maggiormente compatibile con un’imposizione da parte del M. piuttosto che con una volontaria accettazione da parte della donna. È verosimile che la stessa fosse spaventata in considerazione delle informazioni ricevute sulla malattia. In tale situazione - spiega la Corte di appello - ritenere che la donna abbia accettato di avere rapporti sessuali non protetti è inverosimile ed è altresì poco compatibile con la successiva condotta della donna che, non appena le è stata offerta una soluzione alternativa, ha con risolutezza lasciato la casa coniugale . L’alternativa, ricordano i Giudici distrettuali, per una donna sola, straniera e senza lavoro sarebbe stata la strada medesima considerazione svolta anche dal Gup e ciò rende compatibile la sua sottomissione al marito per un periodo tutto sommato non eccessivo un mese e mezzo dal giorno della scoperta della malattia . Da ultimo, condiviso con il Gup il giudizio di non credibilità della tesi difensiva dei rapporti non protetti pienamente consenzienti, la Corte di appello spiega che la donna non aveva alcun motivo di mentire sulla frequenza dei rapporti sessuali, sia perché si tratta di circostanza ininfluente ai fini della sussistenza del reato, sia perché non si può escludere che l’appetito sessuale dell’uomo lo inducesse a rapporti giornalieri. Ben più logico, dunque, ritenere che la donna, appresa la malattia del marito, si fosse opposta a rapporti sessuali non protetti. 3.4. Il ricorrente estrapola dalla motivazione della sentenza impugnata alcuni specifici passaggi ritenuti espressione del pregiudizio che la alimenterebbe e utilizzati per dar corpo alla critica dell’opzione della Corte di dare acriticamente credito alla vittima. In particolare, lamenta che da nessuna prova men che meno assunta in contraddittorio risulta che egli avesse costretto la moglie a subire con forza o con minaccia i rapporti sessuali tale circostanza - afferma - è riferita solo dalla vittima ed è logicamente contraddetta dall’acquisto dei preservativi da parte di quest’ultima. È illogico ed incompatibile con la naturale tendenza delle persone a ricordare i fatti meno remoti affermare che la donna può aver dimenticato l’uso del coltello in sede di denunzia più prossima ai fatti e averlo ricordato solo in sede di successivo esame testimoniale. La prova che la affermazione della sua penale responsabilità non vince il ragionevole dubbio della propria innocenza deriverebbe dal fatto che la stessa Corte di appello si esprime in termini di verosimiglianza e di possibilità che non possono essere escluse e, dunque, in termini sostanzialmente dubitativi. Il pregiudizio che alimenta tutta la decisione trova sfogo nella sua definizione come pericoloso untore incurante della sorte delle donne che hanno avuto la sventura di congiungersi con lui , una definizione - conclude - che si fonda sulla denunzia della sua ex compagna, ritirata e la cui veridicità non è mai stata verificata in contraddittorio. 4. Le questioni poste dal ricorrente sono sostanzialmente due a il criterio di giudizio da seguire in sede di scrutinio della prova testimoniale resa dalla persona offesa costituita parte civile b i confini della cognizione del giudice di legittimità. 5. Quanto al primo argomento il Collegio deve ribadire il costante insegnamento di questa Suprema Corte secondo il quale, in generale, la testimonianza della persona offesa, perché possa essere legittimamente utilizzata come fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede non necessita di altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214 ma, anzi, al pari di qualsiasi altra testimonianza, è sorretta da una presunzione di veridicità secondo la quale il giudice, pur essendo tenuto a valutarne criticamente il contenuto, verificandone l’attendibilità, non può assumere come base del proprio convincimento l’ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso salvo che sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere, in assenza dei quali egli deve presumere che il dichiarante, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza così, da ultimo, Sez. 6, n. 27185 del 27/03/2014, Rv. 260064 Sez. 4, n. 6777 del 24/01/2013, Grassidonio, Rv. 255104 cfr. anche Sez. 6, n. 7180 del 12/12/2003, Mellini, Rv. 228013 e Sez. 4, n. 35984 del 10/10/2006, Montefusco, Rv. 234830, secondo le quali in assenza di siffatti elementi, il giudice deve presumere che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve perciò limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità fra quello che il teste riporta come vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di prova di eguale valenza . 5.1. La testimonianza della persona offesa, sopratutto quando portatrice di un personale interesse all’accertamento del fatto, deve essere certamente soggetta ad un più penetrante e rigoroso controllo circa la sua credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca del racconto Sez. u, 41461 del 2012, cit. , ma ciò non legittima un aprioristico giudizio di inaffidabilità della testimonianza stessa espressamente vietata come regola di giudizio e non consente di collocarla, di fatto, sullo stesso piano delle dichiarazioni provenienti dai soggetti indicati dall’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. con violazione del canone di giudizio imposto dall’art. 192, comma 1, cod. proc. pen. . 5.2. In tema di reati sessuali, peraltro, tale valutazione risente della particolare dinamica delle condotte il cui accertamento, spesso, deve essere svolto senza l’apporto conoscitivo di testimoni diretti diversi dalla stessa vittima. In questi casi la deposizione della persona offesa può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa, dato che in tale contesto processuale il più delle volte l’accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall’esterno, all’una o all’altra tesi Sez. 4, n. 30422 del 21/06/2005, Rv. 232018 Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, Rv. 251661 . 5.3. Non è pertanto giuridicamente corretto fondare il giudizio di inattendibilità della testimonianza della persona offesa sul solo dato dell’oggettivo contrasto con altre prove testimoniali nel caso di specie peraltro inesistente o della mancanza di riscontri. Ciò equivarrebbe a introdurre, in modo surrettizio, una gerarchia tra fonti di prova che non solo è esclusa dal codice di rito ma che sottende una valutazione di aprioristica inattendibilità della testimonianza della persona offesa che, come detto, non è ammissibile. 5.4. È perciò chiara l’errata impostazione del ricorso dell’imputato che, partendo proprio dalla ripudiata presunzione di inaffidabilità della testimonianza della vittima del reato, lamenta, altrettanto erroneamente, che la affermazione della propria responsabilità si fonda unicamente su di essa. Quel che il ricorrente appena lambisce è il tema della effettiva esistenza di chiari indici di inattendibilità del narrato della vittima che, francamente, nemmeno il primo giudice era riuscito ad individuare, tant’è che si era rifugiato in considerazioni decisamente apodittiche e contraddittorie, giustamente corrette dalla Corte di appello che ha ridisegnato un quadro ben più coerente con la logica e con i fatti. Ed infatti, data per scontata la mancanza di interessi economici e il fatto riconosciuto anche dal primo giudice che la donna non aveva valide alternative per sottrarsi alle pretese sessuali del marito, sostenere - come ha fatto il Gup che non è credibile che l’imputato possa aver abusato di lei per una notte intera e che abbia potuto consumare rapporti sessuali quotidiani fino al definitivo allontanamento della moglie dalla propria abitazione, tradisce, questo sì, la sfiducia verso la testimone, una sfiducia alimentata da considerazioni che non trovano conferma in massime di esperienza, ma nella sola insondabile intuizione del giudice. Non è chiaro francamente come si concili un consenso pieno ed effettivo al rapporto sessuale non protetto con l’esasperazione e/o l’incapacità di reagire della vittima alle richieste sessuali del marito, considerazione che contraddice l’affermazione che la vittima, secondo il Gup, era persona scaltra. Tutto ciò in palese contrasto logico con un quadro fattuale che, in base alla stessa ricostruzione del Gup, avrebbe dovuto condurre verso la ragionevole plausibilità del racconto. In questa operazione ricostruttiva della vicenda, il primo Giudice aveva radicalmente escluso le violenze e le minacce, la verifica della cui sussistenza era imposta dal capo di imputazione e che è stata elusa in base alle considerazioni apodittiche sopra indicate. Delle due l’una o le violenze/minacce vi sono state oppure non vi sono state l’alternativa non può essere costituita da un puro e semplice giudizio la dedotta enfatizzazione delle pretese sessuali del coniuge oltretutto di non facile comprensione. 5.5.La Corte di appello, invece, riconduce a coerenza, sul piano razionale, il racconto della vittima con il contesto nel quale sono maturate le condotte tenute dall’imputato, con il fatto che questi aveva occultato alla moglie la propria malattia, con la paura di quest’ultima di avere rapporti non protetti, escludendo la sussistenza di specifici elementi di non credibilità del suo racconto. I giudizi espressi in termini di verosimiglianza e/o plausibilità non riguardano il fatto, certo nella sua dinamica e sussistenza, ma la spiegazione razionale del comportamento della vittima, per certi versi nemmeno colta dall’imputato. Il fatto che la stessa non avesse alternative, se non la strada, e che dunque fosse costretta a subire le violenze del marito, non è nemmeno accennato dall’imputato la circostanza che la moglie avesse acquistato i profilattici per avere rapporti sessuali protetti con il marito si concilia, sul piano logico, con il fatto che l’imputato aveva occultato la malattia perché non intendeva usarli. Scrutinata alla luce dei criteri di giudizio sopra richiamati, la testimonianza della persona offesa/parte civile non è contraddetta da elementi tali da far sorgere il sospetto della sua falsità. 5.6. Quanto all’uso del coltello non citato in sede di prima denunzia, ma riferito solo in sede di esame dinanzi al Gup e alla Corte di appello , le deduzioni del ricorrente sono del tutto generiche e tali da non scardinare il giudizio di credibilità della persona offesa. L’emersione di particolari che non risultano dal verbale di denunzia-querela atto sostanzialmente unilaterale è circostanza che ben si concilia con il diverso contesto di assunzione della prova dichiarativa nel contraddittorio delle parti. Sicché, supportare l’eccezione di inattendibilità della persona offesa deducendo puramente e semplicemente che non aveva inizialmente riferito di questa specifica modalità di attuazione della minaccia, non è sufficiente se, contestualmente, non si allegano ulteriori elementi atti a contrastare il giudizio della Corte di appello sulla assenza di importanti contraddizioni nella complessiva testimonianza della persona offesa e sulla non centralità di tale apparente contraddizione. A maggior ragione se, come nel caso, di specie, la Corte di appello ha rinnovato l’esame dibattimentale della vittima proprio per sondarne la attendibilità. Sicché, la valutazione della Corte territoriale di non centralità di tale particolare, tiene conto anche degli esiti della riassunzione della prova e delle relative dinamiche proprie del contraddittorio le domande, le risposte magari fornite proprio su questo aspetto, nemmeno accennate dall’imputato e del fatto che, oggettivamente, tale particolare non era logicamente necessario a rendere credibile un racconto che avrebbe ben potuto farne a meno. 5.7. Bene pertanto ha fatto la Corte di appello a porre a fondamento della ricostruzione del fatto il racconto della persona offesa. 6. Le conclusioni che precedono sono valide anche alla luce dell’eccepito vizio di motivazione. 6.1. Ricorda, a tal fine, questa Corte che 6.2. l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi , dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 6.3. la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621 , sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903 6.4. il travisamento della prova è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia il relativo vizio ha natura decisiva solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774 Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499 . 6.5. Ne consegue che a il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l’indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata b l’esame può avere ad oggetto direttamente la prova solo quando se ne denunci il travisamento, purché l’atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso o ne sia integralmente trascritto il contenuto e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra i giudizio e le sue basi fattuali c la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli. 6.6. Non sono perciò scrutinabili in questa sede le eccezioni fondate sul contenuto della prova dichiarativa non supportate nemmeno dal vizio del loro decisivo travisamento ed in assenza di allegazione del relativo verbale . Anche la generica affermazione che la parte civile ha cambiato più volte versione è perciò tautologica ed inammissibile. 6.7. Quanto al contestato ricorso al contenuto di denunzie rese da terzi, rimesse e mai oggetto di accertamento in contraddittorio, osserva i Collegio che la decisione dell’imputato di accedere al rito abbreviato consente al giudice di utilizzare tutte le prove dichiarative presenti ne fascicolo del pubblico ministero, ivi comprese le denunzie e le querele che risultino proposte oralmente alla PG o assunte da quest’ultima sull’utilizzabilità, in sede di giudizio abbreviato, della querela quale atto inserito ne fascicolo del pubblico ministero, cfr. Sez. 5, n. 46473 del 22/04/2014, D’Amico, Rv. 261006 . Non ha alcuna rilevanza il fatto che la querela sia stata successivamente rimessa altra deduzione fattuale e generica , poiché ciò può comportare semmai l’improcedibilità dello specifico reato con essa denunziato, ma non elimina l’atto dalle legittime fonti di conoscenza del giudice e non lo priva della sua attitudine informativa. Sicché l’eccezione così formulata, oltre ad essere generica l’imputato non deduce alcunché sul modo con cui la denunzia del terzo è stata formalizzata, né sulle ragioni della remissione, né se tale circostanza sia mai stata dedotta in sede di merito è priva di fondamento in conseguenza della sua adesione al rito a prova contratta. 6.8. Ne consegue, ulteriormente, che la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, giustificata dalla Corte di appello con la dinamica e la reiterazione delle condotte, non è censurabile in questa sede mediante una diversa ricostruzione del fatto. 7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186 , l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 2.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.