Portafogli ritrovato: è furto non provvedere alla restituzione

Decisiva la presenza dei documenti personali del legittimo proprietario. Non si può parlare di semplice appropriazione di cose smarrite.

Ritrova un portafogli smarrito e pensa bene di tenerselo. Scelta poco felice ora si trova sotto accusa per furto. Decisiva la presenza dei documenti del proprietario Cassazione, sentenza n. 51895/2017, Sezione Quinta Penale, depositata il 14 novembre 2017 . Documenti. Accolte in Cassazione le obiezioni proposte dalla Procura, che ha censurato la decisione con cui il Tribunale aveva qualificato l’episodio come appropriazione di cose smarrite , optando per l’assoluzione dell’uomo trovato in possesso di un portafogli non suo. Per i giudici del ‘Palazzaccio’ è certo, innanzitutto, che il portafogli era stato smarrito. Allo stesso tempo non è in discussione il fatto che esso contenesse i documenti personali patente, carta di credito, codice fiscale del proprietario. A fronte di questi due dati si deve parlare di furto , spiegano i magistrati, e non di mera appropriazione di cose smarrite . Ciò perché il portafogli conservava i segni esteriori di un legittimo possesso altrui , e l’uomo che lo aveva ritrovato ne era consapevole. Di conseguenza, è catalogabile come furto la scelta di appropriarsi del portafogli senza provvedere alla sua restituzione al legittimo proprietario.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 25 ottobre – 14 novembre 2017, n. 51895 Presidente Lapalorcia – Relatore Riccardi Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 16/06/2016 dal Tribunale di Urbino, che, riqualificato il fatto contestato ai sensi dell'art. 624 cod. pen. nel reato di cui all'art. 647 cod. pen., ha assolto Er. Ag. dal reato di appropriazione di cose smarrite. Deduce la violazione di legge, sostenendo che nel portafogli sottratto vi erano, oltre alla somma di denaro, anche i documenti personali della persona offesa patente, carta di credito, codice fiscale , sicché conservava i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, con conseguente sussistenza del reato di furto. 2. Con memoria depositata il 06/10/2017 Er. Ag. ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che non rileva, ai fini del reato di cui all'art. 647 cod. pen., la conoscenza dell'altruità della cosa, che necessariamente riguarda le cose smarrite. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Va, infatti, ribadito il principio secondo cui, nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni o le carte di credito, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne appropria senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e non quello di appropriazione di cose smarrite ex multis, Sez. 2, n. 46991 del 08/11/2013, Za., Rv. 257432 Sez. 5, n. 40327 del 21/09/2011, Tr., Rv. 251723 . Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha erroneamente riqualificato il reato di furto nella fattispecie depenalizzata di cui all'art. 647 c.p., in quanto ha omesso di considerare che il portafogli smarrito, oggetto di sottrazione, conteneva, oltre ad una somma di denaro, anche i documenti personali della persona offesa patente, carta di credito, codice fiscale , sicché conservava i segni esteriori di un legittimo possesso altrui. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Ancona, ai sensi dell'art. 569, comma 4, c.p.p., per nuovo esame. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Ancona per nuovo esame.