Versamenti parziali alla moglie per 3 mesi: niente condanna per il marito

Respinte le obiezioni della donna, costituitasi parte civile. Per i Giudici non è provato l’inadempimento da parte del coniuge. Rilevanti anche i piccoli quantitativi di denaro a casa dell’uomo.

Circoscritto il periodo in cui non ha provveduto regolarmente ai propri obblighi di assistenza verso la moglie e i figli. Per soli 3 mesi egli non ha versato quanto previsto, ma ha comunque lasciato alla consorte alcune piccole somme. A fronte di questo quadro, i Giudici ritengono non punibile la condotta tenuta dall’uomo Cassazione, sentenza n. 51911/2017, Sezione Sesta Penale, depositata il 14 novembre 2017 . Somme. Inutile il ricorso in Cassazione da parte della moglie, costituitasi parte civile. Per i magistrati del ‘Palazzaccio’, difatti, è corretta la decisione presa dalla Corte d’Appello. Definitiva, quindi, l’assoluzione dell’uomo. Decisiva la constatazione che le condotte illecite contestategli erano circoscritte a soli tre mesi . In quel periodo, peraltro, egli ha lasciato a disposizione della moglie somme di denaro – di solito, 50 o 100 euro – sul tavolo dell’abitazione coniugale, in modo che le trovasse all’atto del rientro da casa dei genitori, ove per lo più trascorreva la giornata . Non pare provato, quindi, un effettivo inadempimento da parte dell’uomo.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 17 ottobre – 14 novembre 2017, n. 51911 Presidente Rotundo – Relatore Tronci Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il difensore di fiducia della costituita parte civile, Fe. BI., propone ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di L'Aquila, in data 4 novembre 2015, in riforma della pronuncia del Tribunale dello stesso capoluogo, ha mandato assolto l'imputato, Gu. SC., dai reati ascrittigli, perché il fatto non sussiste, quanto a quelli di cui all'art. 570 cod. pen. [capo a della rubrica] ed all'art. 612 dello stesso codice [capo b della rubrica, prima parte], e perché non punibile, ex art. 599 cod. pen., quanto a quello previsto e punito dall'art. 594 cod. pen. [capo b della rubrica, seconda parte], reati commessi tutti - in tesi d'accusa - in danno della moglie, nonché ricorrente, oltre che dei figli minori, limitatamente al primo di essi. 2. Relativamente al reato di violazione degli obblighi di assistenza, il legale ricorrente deduce travisamento del fatto mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione mancata considerazione di una prova decisiva la Corte distrettuale, infatti, sarebbe pervenuta al proprio censurato convincimento - basato sulla ritenuta consuetudine, da parte dell'imputato, di lasciare quanto dovuto alla moglie a sua disposizione nella casa coniugale, ove inizialmente i coniugi continuarono a coabitare, seppur l'odierna ricorrente trascorreva buona parte della giornata presso l'abitazione dei propri genitori - in difetto di un oggettivo riscontro con gli elementi offerti dal quadro probatorio , segnatamente sulla scorta della interpretazione indiretta di una circostanza che, oltre a non essere attendibile, risulta assolutamente non provata e, cosa ancor più grave, mutuata dalle dichiarazioni spontanee rilasciate dall'imputato alla udienza del 4 novembre 2015, ove lo stesso è comparso . Sempre in relazione a detto capo d'accusa, parte ricorrente denuncia inoltre violazione, falsa applicazione della legge penale contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, co.1, lett b - c - e c.p.p. e sulla utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee dell'imputato , stante la ritenuta inidoneità di dette dichiarazioni a svalutare l'efficacia probatoria che emerge con solare evidenza dall'esame degli atti probatori contenuti nel fascicolo . 2.1 Quanto agli addebiti di cui al capo b della rubrica, rileva l'atto d'impugnazione come, in ordine all'imputazione di minaccia, la Corte territoriale si sia limitata ad estrapolare una sola dichiarazione della parte offesa ignorando totalmente le innumerevoli prove presenti nei verbali di udienza in cui vengono raccolte le trascrizioni delle fonoregistrazioni . Analogamente, con riguardo alla contestazione di ingiuria, del tutto insufficiente sarebbe il riferimento, compiuto dal giudice d'appello, alla alta conflittualità in quel periodo tra gli ex coniugi , tale da legittimare la conclusione di una mancanza assoluta di motivazione , con conseguente nullità della pronuncia, in parte qua. 3. Il ricorso non supera il preliminare e doveroso vaglio di ammissibilità, donde la relativa declaratoria, con le conseguenti statuizioni previste dall'art. 616 del codice di rito, nella misura di giustizia indicata in dispositivo. Ciò, tuttavia, per ragioni diverse da quelle oggi rappresentate dalla difesa dell'imputato, atteso che il patrono della parte civile risulta essere stato officiato sulla scorta di apposita procura speciale, allegata in calce al ricorso proposto. 4. Per ciò che concerne il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, giova premettere che, a fronte di un'originaria imputazione che ascriveva allo SC. la violazione dell'art. 570 cpv. cod. pen. dal mese di aprile a quello di giugno del 2010 e dal mese di settembre 2010 e tuttora permanente , il primo giudice aveva circoscritto la condotta illecita ai soli tre mesi compresi fra aprile e giugno 2010, stante la prova documentale offerta del regolare pagamento, da parte del prevenuto, a decorrere dal luglio 2010, a seguito della notifica del ricorso per separazione proposto dall'attuale ricorrente. Tale circostanza oggettiva e quella ulteriore, legata all'elevato livello di conflittualità fra i coniugi - ritenuto comprovato dalle risultanze dell'espletata istruttoria dibattimentale, su cui il giudice territoriale si sofferma ampiamente -sono state poste a base della sentenza qui impugnata. Nel senso, cioè, che, necessitando la vicenda, alla stregua dei dati anzidetti, di elementi di riscontro in grado di supportare le dichiarazioni delle parti, la Corte d'appello ha reputato che il limitato periodo in cui si sarebbe protratto l'inadempimento dello SC. -peraltro non assoluto, in ragione della riferita ammissione della parte offesa circa il versamento di piccole somme di 50 - 100 Euro , di cui dà atto la sentenza -non possa dirsi adeguatamente provato, poiché 1 lo SC. ha giustificato la riconosciuta decisione di revocare l'autorizzazione ad operare sul conto corrente, di cui in precedenza la moglie aveva fruito, avendo avuto modo di percepire una conversazione telefonica dell'aprile 2010, nel corso della quale la BI. riferiva al suo interlocutore che avrebbe quanto prima ritirato i soldi in banca 2 lo stesso SC., in sede di dichiarazioni spontanee, ha rappresentato che, nel corso di quei tre mesi, egli lasciò a disposizione della moglie le somme di cui abbisognava sul tavolo dell'abitazione coniugale, in modo che le trovasse all'atto del rientro da casa dei genitori, ove per lo più trascorreva la giornata 3 di tale ultima circostanza è stato ravvisato un concreto principio di prova nella trascrizione in atti della conversazione telefonica intercorsa fra i coniugi il 6 agosto 2010, in occasione della quale proviene dalla stessa BI. la sollecitazione al marito a lasciarle i soldi a casa, che io vado e vengo da casa . 5. Tale essendo il discorso giustificativo svolto dalla Corte e posto a base della pronuncia assolutoria, adottata ai sensi del capoverso dell'art. 530 del codice di rito, è di tutta evidenza che esso si sviluppa lungo una linea di sicura logicità, come tale incensurabile nella presente sede, tanto più ove si consideri che il vizio relativo deve assumere i caratteri della illogicità manifesta . Mentre, per il resto, le doglianze della difesa - al di là del non comprensibile divieto di utilizzazione delle dichiarazioni spontanee dell'imputato, ex art. 191 cod. proc. pen. - si risolvono nel non consentito tentativo di accreditare una diversa ricostruzione dei fatti, peraltro solo genericamente indicata, atteso l'indistinto rinvio alle non meglio precisate ulteriori risultanze in atti. 6. Eguale valutazione di genericità, in funzione di una non consentita ricostruzione alternativa delle vicende, connota le censure che investono le statuizioni inerenti ai reati di cui al capo b della rubrica, pur a prescindere dalla intervenuta depenalizzazione del reato d'ingiuria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.