La correità tra imputati non è automatica

Il reato di rapina aggravata in concorso deve valutarsi sul piano dell’attendibilità intrinseca e dei fatti accertati nonché sul piano dei riscontri esterni.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 51650/17, depositata il 13 novembre. Il caso. In seguito a dichiarazioni auto ed etero accusatorie rilasciate da un terzo in altro procedimento ed in particolare sulla base del riscontro tra il soprannome con cui il ricorrente era riconosciuto Il Biondo” e la sua localizzazione mediante l’analisi delle celle telefoniche nel giorno della commissione dell’illecito, il medesimo veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di rapina aggravata in danno di una società, mentre gli altri imputati venivano assolti. La correità. La Suprema Corte ribadisce che la responsabilità penale, in ipotesi di correità, non genera una necessità di collegamento tra tutti gli imputati, giacché le dichiarazioni rese devono valutarsi secondo le circostanze emerse in dibattimento, con possibilità di attribuire valenza probatoria solo a quelle parti delle dichiarazioni testimoniali suffragate da idonei elementi di riscontro , dovendosi altresì valutare non solo la sussistenza del fatto-reato ma altresì la riferibilità del medesimo a carico dell’imputato. Pertanto i movimenti dell’imputato nonché la sua localizzazione attraverso le celle del cellulare nel giorno della commissione dell’illecito debbono essere identificativi ed individualizzanti per il giudizio in merito alla correità. Nel caso de quo tali elementi risultano privi di quest’ultimo requisito. La Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 27 ottobre – 13 novembre 2017, n. 51650 Presidente Cammino – Relatore Beltrani Ritenuto in fatto 1.Ha proposto ricorso per cassazione C.E. , per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 16 novembre 2015, che confermò nei suoi confronti la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Tivoli il 2 maggio 2015, per il reato di rapina aggravata in concorso in danno della società Il passatempo Tiburtino , pronunciando invece l’assoluzione dei presunti complici, D.D. e P.E. . Tutti gli imputati erano stati raggiunti dalle propalazioni auto ed etero accusatorie rese da Ci.Ma. nell’ambito di un altro procedimento penale. La donna, che aveva manifestato, secondo i giudici territoriali, un sincero ravvedimento e la volontà di riscattarsi da un passato di tossicodipendenza, aveva rivelato che un cittadino rumeno, a suo dire dipendente della società rapinata e soprannominato omissis , era stato il basista della rapina. Tali accuse avrebbero trovato riscontro, tra l’altro, nell’accertato possesso di quel soprannome da parte del ricorrente, nella sua effettiva posizione lavorativa alle dipendenze del passatempo Tiburtino , e nel suo status di cittadino rumeno, oltre che nella localizzazione dei movimenti dell’imputato attraverso le celle agganciate dal suo cellulare il giorno della rapina. 2. Con l’unico motivo, la difesa deduce l’illogicità della motivazione e la violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. Pen. censurando in sostanza l’arbitrarietà della valutazione frazionata dell’attendibilità della Ci. , le cui dichiarazioni non erano state ritenute credibili nei confronti dei correi. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1.Va premesso, in punto di diritto, che in tema di chiamata di correo, l’esclusione dell’attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta frazionabilità della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, a condizione che non sussista un’interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti l’inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante sia data una spiegazione alla parte della narrazione risultata smentita per esempio, con riferimento alla complessità dei fatti, al tempo trascorso dal loro accadimento o alla scelta di non coinvolgere un prossimo congiunto o una persona a lui cara in modo che possa, comunque, formularsi un giudizio positivo sull’attendibilità soggettiva del dichiarante Cass. Sez. 6, Sentenza n. 25266 del 03/04/2017 Ud. dep. 19/05/2017 Rv. 270153 . 2.In concreto, la difesa contesta, nella specie, la frazionabilità delle dichiarazioni della Ci. in ragione dell’esito del giudizio nei confronti degli altri accusati, sostenendo la necessità del collegamento tra il C. e gli imputati assolti, ai fini della valutazione della responsabilità del primo, escluso il quale la conferma del giudizio di condanna nei confronti del ricorrente non avrebbe fondamento. 2.1. Si deve replicare, sotto un primo aspetto, che l’assoluzione dei correi è motivata, nella sentenza impugnata, non con riferimento alla falsità delle dichiarazioni anche nei loro confronti rese dalla Ci. , ma con la ritenuta esclusione della valenza probatoria delle ipotetiche circostanze di riscontro emerse nel corso del dibattimento, in particolare il presunto possesso secondo i giudici di appello non inequivocabilmente accertato da parte del D. , dell’utenza cellulare omissis , che aveva agganciato quella del C. il giorno della rapina e il riconoscimento fotografico effettuato da un testimone nei confronti del P. , ritenuto incerto e inattendibile. 2.1.1. Sotto un secondo profilo, non può condividersi la valutazione difensiva della necessaria solidarietà della posizione di tutti gli imputati, essendo ovvio che il C. avrebbe potuto fungere da basista nei confronti di chiunque, mentre tra gli elementi di riscontro indicati a suo carico nella sentenza impugnata vi è la certezza dimostrata dall’esecutore della rapina sulla presenza di denaro all’interno dei locali della società, a conferma di un piano criminoso propiziato da informazioni preventive provenienti dall’interno della stessa società. 3. E tuttavia l’esclusione del concorso nei fatti dei due correi avrebbe richiesto un maggior approfondimento più che sul piano dell’attendibilità intrinseca della Ci. , non particolarmente insidiata dalle interlocuzioni difensive, sul piano dei necessari riscontri esterni. Sotto questo profilo, peraltro, non vi sarebbe nessuna difficoltà ad ammettere il concorso del C. con complici non identificati, nonostante l’accusa avesse originariamente preso una specifica direzione soggettiva rispetto a tutti i presunti autori del crimine. E si deve qui ribadire che la valutazione della chiamata in correità che contenga accuse nei confronti di più persone può e deve avvenire in modo frazionato per verificare l’esistenza dei riscontri individualizzanti a carico di ciascun accusato Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16674 del 10/12/2010 Ud. dep. 29/04/2011 Rv. 249956 , con possibilità, quindi, di attribuire valenza probatoria solo a quelle parti delle dichiarazioni testimoniali suffragate da idonei elementi di riscontro Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1031 del 10/11/2005 Ud. dep. 12/01/2006 Rv. 233375 tanto, a definitiva confutazione della tesi difensiva che dalla recisione del legame tra il C. e gli altri indagati, vorrebbe senz’altro inferire l’impossibilità di un giudizio di colpevolezza a carico del primo. 3.1. Tanto premesso, si deve rilevare che la Corte di merito, con riguardo all’imputato C.E. , osserva che hanno trovato conferma le dichiarazioni della Ci. riguardanti la sua nazionalità, il soprannome con il quale egli è conosciuto e il suo impiego presso la ditta Il Passatempo Tiburtino . Aggiungono, quindi, i giudici di appello, che deve ritenersi accertato che il numero di cellulare omissis , attribuito al C. dal suo datore di lavoro, doveva ritenersi in uso all’imputato il giorno della rapina, avendo l’utenza agganciato, quel giorno, la cella di Via , dov’è localizzata la sede della ditta rapinata, all’interno della quale il ricorrente si trovava in quel momento al lavoro. Riscontrerebbero, inoltre, le dichiarazioni della Ci. anche le modalità di svolgimento della rapina, come riferite dal teste Pi. , in particolare la certezza mostrata dall’agente del possesso del denaro da parte della vittima, indicativa della complicità o di un basista interno. 4. Va, però, rilevato, che i dati identificativi del ricorrente, riferititi dalla Ci. , dimostrano soltanto che la donna conosceva il C. che la circostanza della disponibilità, da parte del ricorrente, dell’utenza cellulare nr. omissis è poi svalutata dalla Corte di merito nell’analisi del traffico telefonico riferibile alla stessa utenza nel giorno della rapina, avendo i giudici territoriali escluso la rilevanza dei contatti telefonici del ricorrente con l’utenza omissis . 4.1. D’altra parte, la presenza del C. nei locali della società rapinata in occasione dei fatti, di per sé significa assai poco, considerando il rapporto di impiego del ricorrente. Né può ritenersi individualizzante la certezza che gli esecutori materiali dimostrarono sull’esistenza di denaro nei locali della società Il passatempo Tiburtino , perché la circostanza costituisce soltanto la conferma di un piano criminoso propiziato da informazioni preventive provenienti dall’interno della stessa società, ma nessuna indicazione se ne può trarre sull’autore di tali informazioni. Semmai, la necessità logica della presenza di un basista potrebbe rafforzare, in ragione del rapporto di impiego del C. con la società rapinata, l’efficacia probatoria di altri elementi individualizzanti. 5. In definitiva, nel percorso argomentativo della Corte di merito si colgono riferimenti a riscontri soltanto identificativi , ma non individualizzanti , mentre, in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, devono riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all’imputato ex plurimis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 44882 del 18/07/2014 Ud. dep. 28/10/2014 Rv. 260607 . 5.1. È vero, però, che i riscontri della chiamata di correo possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, non essendo richiesto che essi abbiano lo spessore di una prova autosufficiente , perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità vedi, ancora, Cass. Sez. 3, 44882/2014 cit. . Si è così, ritenuto, ad es. Sez. 6, Sentenza n. 45933 del 22/10/2015 Cc. dep. 19/11/2015 Rv. 265067 che anche i dati emergenti dai tabulati telefonici, in quanto rivelatori di contatti caratterizzati da modalità significative, possano costituire elemento di riscontro esterno individualizzante alle dichiarazioni accusatorie. Alla luce delle precedenti considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, che dovrà approfondire la questione dei riscontri esterni alla luce delle enunciazioni di diritto sopra formulate. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.