L’avvocato decide di astenersi, i Giudici negano il rinvio dell’udienza camerale

Gli Ermellini vengono interrogati in merito alla possibilità di escludere il rinvio dell’udienza, richiesto in seguito alla dichiarazione di astensione del difensore, nel caso in cui il giudizio di appello si svolga in rito camerale.

Sulla questione la Corte di Cassazione con sentenza n. 51449/17 depositata il 10 novembre. La vicenda. L’imputato veniva condannato dai Giudici di merito per il reato continuato tentato di violazione dei sigilli e furto aggravato. Avverso la decisione di merito ha proposto ricorso per cassazione il condannato deducendo violazione di legge in quanto i Giudici avevano erroneamente negato il rinvio dell’udienza camerale chiesto dai difensori dell’imputato per adesione degli stessi all’astensione proclamata dall’organismo forense. La Corte d’Appello aveva disatteso la richiesta di rinvio in relazione alla natura camerale del procedimento. Astensione dell’avvocato in udienza camerale. Il Supremo Collegio ha ripreso il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale nei procedimenti d’appello in camera di consiglio si applica l’art. 420- ter, comma 5, c.p.p Detto articolo impone il rinvio del procedimenti in caso di impedimento legittimo dedotto dal difensore Corte Cass. n. 8/2017 . In particolare con specifico riferimento alla dichiarazione di astensione dalle udienze la Corte ha avuto modo di precisare che la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell’udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunica dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall’art. 2, comma 1, codice di autoregolamentazione , determina una nullità di natura assoluta per mancata assistenza dell’imputato ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi, essendo sufficiente a tal fine, che il difensore comunichi, nelle forme previste, la volontà di astenersi, in quanto con tale comunicazione, sia pure implicitamente, manifesta la propria volontà di essere presente all’udienza a partecipazione facoltativa . Per questi motivi la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame ad altra sezione della Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 8 – 10 novembre 2017, n. 51449 Presidente Romis – Relatore Capello Ritenuto in fatto 1. La Corte d’appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di quel capoluogo, resa ad esito di rito abbreviato, appellata da E.I., con la quale costui è stato condannato per il reato continuato tentato di violazione dei sigilli e furto aggravato. 2. La vicenda trae origine da un intervento della polizia giudiziaria presso un locale sottoposto a sequestro in altro ambito processuale ove si procede per associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento e al favoreggiamento della prostituzione, tra gli altri, anche nei confronti dell’odierno imputato , ove era stata segnalata la rottura dei relativi sigilli e la possibile presenza di ladri. Effettivamente, all’interno del locale gli operanti avevano trovato l’E. in atto di sottrarre circa venti lattine di bibite, già riposte in una busta di plastica, notando altresì evidenti segni di scasso alla porta e la rottura di una tettoia. L’imputato, nell’immediatezza, dichiarava di essere passato casualmente davanti al locale e, trovando la porta già aperta, vi era entrato per prelevare qualcosa da bere. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’E., a mezzo di difensore, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge con riferimento al diniego di rinvio dell’udienza camerale del 17/09/2013, chiesto dai difensori presenti per adesione degli stessi all’astensione proclamata dall’organismo forense, avendo la Corte di merito disatteso detta richiesta stante la natura camerale del procedimento. Con il secondo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla valutazione della prova della responsabilità, affermando che la motivazione sarebbe del tutto insufficiente, pur avendo il giudice d’appello ritenuto non plausibile che la rottura della tettoia fosse ascrivibile all’E., reputando non sufficiente la circostanza che risultasse forzata la porta e che null’altro fosse stato asportato da quel locale, a parte le lattine che il predetto si accingeva a portare via. Sotto altro profilo, parte ricorrente evidenzia quello che definisce vero e provo travisamento della prova, per avere la Corte di merito ritenuto che null’altro fosse stato asportato da quel locale dal che era discesa la conclusione che solo l’E. potesse essere l’autore dell’effrazione e della rottura dei sigilli , laddove nel verbale di querela, il custode nominato si era limitato ad affermare di non essere in grado di dire cosa esattamente fosse stato asportato. Con il terzo, infine, la difesa deduce analoghi vizi con riferimento al diniego delle generiche e del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen Considerato in diritto 1. La sentenza deve essere annullata con rinvio alla Corte bresciana, stante la fondatezza del primo, assorbente motivo di ricorso. 2. Nelle more del giudizio, infatti, le Sezioni Unite di questa Corte hanno definitivamente chiarito, mutando il precedente orientamento, che il combinato disposto di cui agli artt. 127, comma 3, 443, comma 4 e 599, cod. proc. pen. implica - anche nei procedimenti d’appello in camera di consiglio a seguito di rito abbreviato svoltosi in primo grado - la rilevanza del legittimo impedimento del difensore di fiducia che abbia deciso di parteciparvi, ma sia stato impossibilitato a comparire per causa di forza maggiore, evento o malattia imprevisti e imprevedibili cfr. Sez. U. n. 41432 del 21/07/2016, Sarrapochiello . Il principio è stato successivamente ripreso dalle sezioni semplici che hanno affermato, per quanto di specifico interesse in questa sede, che nel giudizio abbreviato di appello, soggetto al rito camerale, si applica l’art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., che impone il rinvio del procedimento in caso di dedotto legittimo impedimento del difensore, fermo restando che, ove il difensore non comparso non abbia dedotto legittimo impedimento, il procedimento può proseguire senza necessità di provvedere alla sua sostituzione ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. cfr. sez. 2 n. 8 del 16/11/2016 Ud. dep. 02/01/2017 , Rv. 268765 sez. 3 n. 35576 del 05/04/2016, Rv. 267632 . Peraltro, con specifico riferimento alla dichiarazione di astensione dalle udienze, legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, si è pure precisato che la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell’udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall’art. 3, primo comma, del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità per la mancata assistenza dell’imputato, ai sensi dell’art. 178, primo comma, lett. c , cod. proc. pen., che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi cfr. Sez. U. n. 15232 del 30/10/2014 cc. dep. 14/04/2015 , Tibo e altro, Rv. 263021 sez. 2 n. 45158 del 22/10/2015, Rv. 265041 , essendo sufficiente, a tal fine, che il difensore comunichi, nelle forme previste, la volontà di astenersi, in quanto con tale comunicazione, sia pure implicitamente, manifesta la propria volontà di essere presente all’udienza a partecipazione facoltativa cfr. sez. 6 n. 47285 del 12/11/2015, Rv. 265487 . 3. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Brescia.