A passeggio in macchina con un’ascia nel bagagliaio: solo 800 euro di multa

Evidente la colpevolezza dell’uomo, fermato dai carabinieri che hanno rinvenuto l’oggetto. Per i Giudici, però, vista la poca distanza percorsa e considerato che l’arma non era immediatamente utilizzabile, la condotta non è grave.

È uscito di casa portandosi con sé un’ascia – con 16 centimetri di lama –, l’ha posizionata nel bagagliaio della propria vettura e poi è andato a fare un giro in macchina. La passeggiata è durata pochi metri è stato difatti fermato da una pattuglia di carabinieri, che hanno rinvenuto l’arma. L’uomo è colpevole ma se la cava con una multa da 800 euro. Per i Giudici la condotta da lui tenuta è da ritenere di lieve entità Cassazione, sentenza n. 51261/17, sez. I Penale, depositata il 9 novembre . Pericolosità. Ricostruito l’episodio, verificatosi nel bresciano nel novembre del 2012, emerge in maniera chiara la colpevolezza dell’uomo, beccato a portare in macchina un’ascia lunga 57 centimetri . Nessun dubbio, quindi, sul comportamento da lui tenuto. Per i Giudici del Tribunale, però, va applicata una sanzione leggera, 800 euro di ammenda , poiché, a loro dire, ci si trova di fronte a un fatto di lieve entità . Questa decisione viene contestata dal Procuratore della Corte d’Appello, ma il ricorso in Cassazione si rivela non produttivo. Per i Giudici del Palazzaccio, difatti, è legittima la valutazione compiuta in Tribunale. In premessa, viene chiarito che è corretta la scelta di riconoscere la lieve entità del fatto pur avendone negato la particolare tenuità ai fini dell’applicazione della non punibilità . Ampliando poi l’orizzonte, i Giudici della Cassazione spiegano che giustamente l’azione compiuta dall’uomo è stata ritenuta di lieve entità , alla luce della poca distanza della sua abitazione rispetto al luogo del controllo effettuato dai carabinieri , da un lato, e del fatto che l’oggetto era custodito nel bagagliaio del veicolo . In sostanza, è logico, secondo i Giudici, parlare di minore pericolosità a fronte del porto dell’oggetto a breve distanza e della condizione di non immediata utilizzabilità da parte dell’uomo.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 7 marzo – 9 novembre 2017, n. 51261 Presidente Tardio - Relatore Mancuso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 4 aprile 2016, il Tribunale di Brescia, in esito a giudizio abbreviato, condannava Z.A. alla pena di Euro 800,00 di ammenda, avendolo ritenuto colpevole del reato, accertato il 24 novembre 2012, di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, ipotesi lieve, per aver portato fuori dalla propria abitazione un’ascia della lunghezza totale di cm 57, con lama di cm 16. L’oggetto era stato reperito dai Carabinieri nel bagagliaio di un autoveicolo guidato dall’imputato, in località poco distante dalla sua abitazione. 2. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione con atto depositato il giorno 11 luglio 2016, in cui deduce, richiamando l’art. 606, comma 1 lett. b , e , cod. proc. pen., erronea applicazione dell’art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione, in ordine al riconoscimento dell’attenuante della lieve entità. Non si comprende per quale ragione la collocazione dell’ascia nel bagagliaio e non all’interno dell’abitacolo dell’autovettura condotta dall’imputato dovrebbe rendere il porto di lieve entità, ed inoltre il giudice è caduto in contraddizione nel riconoscere l’attenuante dopo aver affermato, per negare il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., che le dimensioni della scure in sequestro non erano trascurabili e che essa era portatrice di pericolo non esiguo. Considerato in diritto 1. Con riferimento ai parametri da considerare ai fini dell’applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, la giurisprudenza di legittimità ha spiegato che il giudice deve esaminare congiuntamente i due criteri della quantità e della qualità dell’arma o delle armi, valutazione che può essere integrata da altri elementi forniti dagli atti che consentano una valutazione globale dell’entità del fatto nel suo complesso ai fini della concessione o meno dell’attenuante. Tale valutazione costituisce giudizio di merito sottratto al sindacato di legittimità della Corte di cassazione se sorretto da adeguata motivazione, immune da vizi logico-giuridici Sez. 1, n. 5910 del 30/11/1989 - dep. 23/04/1990, Minerva, Rv. 184123 . La circostanza in argomento si applica a tutte le armi improprie indicate nell’art. 4, comma secondo, l. cit. e non ai soli oggetti atti ad offendere strettamente intesi Sez. 1, n. 40207 del 08/06/2016 - dep. 27/09/2016, P.G. in proc. Pashkaj, Rv. 268102 . È stato anche precisato che il mancato riconoscimento della predetta circostanza attenuante impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. Se il fatto è stato ritenuto non lieve dal giudice di merito non può essere al contempo considerato particolarmente tenue ai fini del riconoscimento del beneficio Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015 - dep. 30/06/2015, Singh, Rv. 263925 nella specie si trattava di un’ascia e di alcuni bastoni di legno e ferro . Questo Collegio condivide i predetti approdi giurisprudenziali. Il caso concreto offre l’opportunità di aggiungere che la negazione della particolare tenuità del fatto, ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., non impedisce la qualificazione di lieve entità del medesimo fatto, ai fini del riconoscimento dell’attenuante prevista nell’art. 4, comma terzo, legge n. 110 del 1975. Nella costruzione normativa, il fatto di particolare tenuità ha minore rilevanza offensiva rispetto al fatto di lieve entità astrattamente integrante violazione della stessa norma incriminatrice, e per questo al riconoscimento della prima qualità fa seguito il radicale effetto della non punibilità , mentre al riconoscimento della seconda fa seguito soltanto l’attenuazione della pena. Può quindi accadere che la rilevanza penale di un comportamento - di porto fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa di un oggetto atto ad offendere non sia così bassa da renderlo penalmente irrilevante come fatto di particolare tenuità, ma sia al tempo stesso limitata, in modo tale da consentire la sua qualificazione come fatto di lieve entità . Ciò può avvenire quando il fatto è munito di portata offensiva significativamente inferiore a quella del comportamento astrattamente previsto dalla norma incriminatrice nell’ipotesi base, cioè non attenuata . Dall’ordine di idee esposto deriva la conciliabilità, sul piano logico, della negazione della particolare tenuità di un fatto e dell’affermazione della sua lieve entità . 2. Con riferimento al caso in esame, deve notarsi che il giudice del merito ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto e non è incorso in alcun vizio di logicità nel ritenere di riconoscere la lieve entità del fatto pur avendone negato la particolare tenuità ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen La qualificazione del fatto come di lieve entità è stata correlata per un verso alla poca distanza, rispetto al luogo dell’accertamento, dell’abitazione dell’imputato, e, per altro verso, al fatto che l’oggetto era custodito nel bagagliaio del veicolo. E tali rilievi non sono sindacabili in questa sede, perché sottendono una valutazione non manifestamente illogica di minore pericolosità del porto dell’oggetto, a breve distanza e in condizione di non immediata utilizzabilità da parte del conducente dell’automobile che lo contiene. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.