La mancata comparizione in udienza non equivale (sempre) a remissione della querela

In assenza di espresso avvertimento, la mancata comparizione del querelante all’udienza dibattimentale non configura un’ipotesi di remissione tacita di querela.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 50636/17, depositata il 7 novembre. Il fatto. Il Tribunale di Asti dichiarava di non doversi procedere, per remissione tacita della querela, nei confronti di un’imputata alla quale veniva contestato il reato di lesioni personali aggravate ai danni del coniuge. Il PM impugna la sentenza in Cassazione deducendo la violazione dell’art. 152 c.p. avendo il giudice ritenuto che la querela fosse stata tacitamente rimessa a seguito della mancata comparizione del querelante in udienza, di cui era stato disposto l’accompagnamento coattivo. Sostiene dunque il ricorrente che la remissione tacita della querela, al di fuori del procedimento dinanzi al Giudice di Pace, possa essere solo extraprocessuale. Remissione della querela. Le Sezioni Unite hanno già avuto modo di esprimersi in merito ed hanno affermato che, anche nei processi dinanzi al tribunale, la mancata comparizione all’udienza dibattimentale da parte del querelante integra remissione tacita della querela solo se egli sia stato previamente ed espressamente avvertito dal giudice che la sua assenza sarebbe stata interpretata come incompatibile con la volontà di persistere nella querela sentenza n. 31668/16 . Tornando al caso di specie, la Corte rileva in primo luogo che il reato contestato non era comunque suscettibile di estinzione per remissione della querela in quanto l’aggravante contestata lo rendeva procedibile d’ufficio. Per di più, il querelante non era stato previamente ed espressamente avvertito che la sua assenza avrebbe portato a ritenere rimessa la querela, e ciò nonostante il giudice ne avesse disposto l’accompagnamento coattivo per l’audizione testimoniale. Per questi motivi, la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Asti.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 6 ottobre – 7 novembre 2017, n. 50636 Presidente Pezzullo – Relatore Riccardi Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Asti il 01/06/2016 che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di C.B. in ordine al reato di lesioni personali aggravate ai danni del coniuge S.G. per remissione di querela tacita. Deduce il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 152 cod. pen., in quanto la sentenza ha ritenuto che la querela sia stata tacitamente rimessa per la mancata comparizione del querelante all’udienza del 20/01/2016 ed all’udienza del 01/06/2016, allorquando era stato altresì disposto l’accompagnamento coattivo al di fuori del procedimento dinanzi al Giudice di Pace, dunque, la remissione tacita di querela può essere solo extraprocessuale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Secondo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, anche con riferimento ai processi dinanzi al Tribunale § 5 della motivazione , integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016, Pastore, Rv. 267239 . Nel caso in esame, a prescindere dal rilievo - non devoluto con il ricorso che il reato contestato non è suscettibile di estinzione per remissione di querela, essendo contestata un’aggravante che determina la procedibilità d’ufficio Sez. 5, n. 8640 del 20/01/2016, R, Rv. 267713, secondo cui, in tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante dell’uso di uno strumento atto ad offendere di cui all’art. 585, comma 2, n. 2, cod. pen., laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all’offesa , va evidenziato che il querelante, del quale il giudice aveva disposto l’accompagnamento coattivo, citato a comparire per l’audizione testimoniale, non è stato previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l’eventuale sua assenza sarebbe stata interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela. La mancata comparizione del querelante, in assenza di espresso avvertimento, non può dunque ritenersi un fatto incompatibile con la volontà di persistere nella perseguibilità dell’imputato, e non può integrare una remissione tacita di querela. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Asti per nuovo esame. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Asti per nuovo esame.