Pirata della strada piomba sulla gara podistica: condannato per interruzione del pubblico servizio

La Cassazione è chiamata a valutare se sia sempre necessaria una espressa motivazione del giudice in merito circa la sussistenza delle condizioni previste, ai sensi dell’art 131-bis c.p., per applicare la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

Sul punto la Suprema Corte con sentenza n. 50435/17, depositata il 6 novembre. Il caso. La Corte di Appello confermava la condanna dell’appellante per il reato di interruzione di pubblico servizio, ai sensi dell’art. 340 c.p., in quanto, durante una manifestazione podistica, aveva superato altre automobili attraversando un incrocio che era stato interdetto al traffico dalla polizia locale per consentire lo svolgimento della gara. Tale decisione è stata impugnata dal condannato deducendo la nullità della sentenza per mancanza di una motivazione sull’istanza di applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, richiesta dal suo difensore in sede di conclusioni. Richiesta di applicazione della causa di non punibilità. La Cassazione ha rilevato che la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, è stata correttamente esclusa dalla Corte territoriale in quanto formulata in termini solo generici, ed inoltre in assenza di alcuna specifica deduzione al riguardo, non vi era la necessità di espressa motivazione . Infine la Corte ha osservato che non è contradditoria la motivazione dei Giudici di merito, i quali, ai fini della determinazione della pena, hanno affermato la modestia del fatto. Infatti tale condizione non è di per sé sufficiente a dimostrare la tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento richiesti per l’applicazione dell’art. 131- bis c.p Per questi motivi la S.C. ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 28 settembre – 6 novembre 2017, n. 50435 Presidente Ippolito – Relatore Di Stefano Motivi della decisione La corte di appello di Milano con sentenza 5 dicembre 2016 ha confermato in punto di responsabilità, riducendo la pena, la condanna di C.L. per il reato di interruzione di pubblico servizio articolo 340 cod. pen. in quanto il predetto, giunto ad un incrocio della città di Milano ove agenti della polizia locale avevano fermato il traffico per consentire il libero passaggio di partecipanti ad una manifestazione podistica, superava la coda di automobili in attesa e, installando una luce lampeggiante blu sul cruscotto, contro la volontà degli operanti che gli intimavano di fermarsi, attraversava l’incrocio profferendo frasi ingiuriose agli operanti, così turbando il loro servizio di controllo della viabilità. Tale decisione è stata impugnata con ricorso a firma del difensore con il quale si deduce 1. Nullità della sentenza per mancanza di motivazione sulla istanza di applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’articolo 131 bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto, da lui richiesta in sede di conclusioni in quanto l’istituto è entrato in vigore dopo la proposizione dell’atto di appello. Rileva come sussistessero le condizioni per applicare tale istituto. 2. Violazione di legge e vizio di motivazione non essendo stato indicato un evento di turbativa del servizio rilevante ai sensi dell’articolo 340 cod. pen Il ricorso è infondato. In ordine al primo motivo, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’articolo 131 bis cod. pen. è stata effettivamente formulata nel corso dell’udienza, in sede di conclusioni, ma in termini solo generici quindi, in assenza di alcuna specifica deduzione al riguardo, non vi era la necessità di espressa motivazione. Va peraltro escluso che vi sia alcuna contraddizione della motivazione che, ai fini della determinazione della pena, afferma la modestia del fatto tale condizione non dimostra di per sé sola la particolare tenuità della offesa e la non abitualità del comportamento, presupposti dell’articolo 131 bis cod. pen Anche il secondo motivo è infondato poiché la corte di appello, in risposta ai motivi di impugnazione, premessa la corretta interpretazione della norma incriminatrice, ha argomentato sulla effettività della interruzione del servizio di controllo della viabilità cagionata dal comportamento del ricorrente, svolgendo compiute valutazioni in fatto sulle quali non è previsto alcun sindacato in questa sede di legittimità. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.