Sassi, chiodi e letame davanti casa dei vicini: legittimo il divieto di avvicinamento

Gli incivili comportamenti di un uomo sono strascichi di un contenzioso per l’uso esclusivo di una strada. Per i Giudici, però, ci si trova di fronte a vere e proprie condotte persecutorie.

Scontro legale per l’uso esclusivo di una strada. La battaglia ha strascichi però anche fuori dalle aule di giustizia. I comportamenti poco urbani nei confronti dei vicini di casa gli valgono un’accusa per stalking e la misura cautelare del divieto di avvicinamento Cassazione, sentenza n. 50438/2017, Sezione Quinta Penale, depositata il 6 novembre 2017 . Passaggio. Ricostruita la vicenda grazie alle parole della coppia presa di mira e di alcuni testimoni. È emerso che l’uomo sotto accusa ha sfogato la propria rabbia con comportamenti incivili. Nello specifico, egli per impedire alle persone offese il regolare passaggio lungo la strada ‘controversa’ ha imbrattato le pareti antistanti le abitazioni con vernice scaricato letame sparso chiodi collocato massi nella parte antistante il cancello per limitare od ostruire il passaggio . Peraltro, in alcune occasioni egli ha anche aggredito verbalmente e fisicamente la coppia di vicini . Anche per i Giudici della Cassazione non vi è una lettura diversa per le azioni compiute dall’uomo ci si trova di fronte a evidenti condotte persecutorie . Assolutamente legittimo, quindi, il provvedimento emesso dal GIP, ossia la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai vicini di casa.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 21 settembre – 6 novembre 2017, n. 50438 Presidente Sabeone – Relatore Riccardi Ritenuto in fatto 1. M.B. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza emessa il 13/09/2016 dal Tribunale della libertà di Venezia, che rigettava l’istanza di riesame proposta avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Vicenza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento, in relazione ai reati di atti persecutori e lesioni aggravate. Deduce il vizio di motivazione, lamentando che l’ordinanza abbia operato un acritico rinvio per relationem all’ordinanza genetica, con una valutazione stereotipata del narrato delle persone offese, riscontrato soltanto da due testimoni affetti da disabilità mentale inoltre, nessuna delle denunce proposte dall’indagato e dalla convivente coindagata nei confronti delle persone offese risulta essere stata archiviata. La motivazione sarebbe mancante o erronea, inoltre, anche con riferimento all’attualità delle esigenze cautelari, in quanto l’unica pretesa aggressione fisica risalirebbe al omissis , e vi sarebbe poi un tentativo di percossa del omissis . Con un secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 612 bis c.p., non ricorrendo la reiterazione delle condotte, trattandosi di fatti episodici ed isolati, ascrivibili a modeste questioni di cortile tra vicini non potrebbe, infine, integrare la fattispecie contestata il c.d. stalking giudiziario , consistente, secondo la contestazione, nella reiterata proposizione di denunce. Con memoria depositata il 07/09/2017 il difensore del ricorrente ha ribadito le doglianze concernenti l’attualità delle esigenze cautelari e l’insussistenza del reato di stalking. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto, premessa la legittimità della motivazione per relationem in caso di medesima ricostruzione dei fatti Sez. 2, n. 3289 del 14/12/2015, dep. 2016, Astolfi, Rv. 265807, secondo cui, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la necessità di autonoma valutazione da parte del giudice procedente è compatibile con un rinvio per relationem o per incorporazione della richiesta del PM che non si traduca in un mero recepimento del contenuto del provvedimento privo dell’imprescindibile rielaborazione critica ex multis, Sez. 3, n. 840 del 17/12/2015, dep. 2016, Tinnirello, Rv. 265645 Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350 , l’ordinanza impugnata risulta esaustivamente motivata, richiamando i fatti contestati, e ritenuti oggetto di una valutazione di gravità indiziaria da parte del Gip, e le deduzioni degli indagati in sede di interrogatorio e della difesa, ed operando una valutazione autonoma delle censure proposte con l’istanza di riesame. La motivazione per relationem, infatti, concerne soltanto la ricostruzione dei fatti sulla base degli elementi indiziari richiamati dall’ordinanza genetica, che non risulta essere stata censurata dalle deduzioni difensive in sede di riesame, concentratesi sulla mera contestazione del modus agendi della p.g. e sull’attendibilità delle fonti di prova tanto premesso, la motivazione dell’ordinanza impugnata risulta calibrata appunto sulla valutazione di attendibilità delle persone offese - che, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, è stata ribadita -, anche sulla base dei riscontri forniti da persone estranee ai dissidi dai quali sono originati i fatti in contestazione. Le censure proposte dal ricorrente nei confronti della valenza probatoria delle dichiarazioni dei terzi estranei, in ragione di una dedotta disabilità mentale, sono manifestamente inammissibili, risolvendosi in doglianze non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché aventi ad oggetto non già la motivazione, in quanto mancante, contraddittoria o illogica, bensì la valutazione probatoria Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767 Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 . Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Al contrario, le censure proposte concernono la ritenuta erroneità e/o parzialità della valutazione probatoria formulata dal giudice di merito, e prospettano una lettura alternativa del compendio probatorio, ribadendo, peraltro, doglianze già proposte e disattese, con diffusa motivazione, dal provvedimento impugnato. 1.2. Analogamente, la seconda doglianza, concernente l’assenza di attualità delle esigenze cautelari, è inammissibile, in quanto sollecita, ictu oculi, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità. Al contrario, l’ordinanza impugnata, motivando espressamente sulle deduzioni difensive, ha ribadito la valutazione di attualità delle esigenze cautelari evidenziando che dal complessivo compendio indiziario emerga che le vessazioni perpetrate dagli indagati si sono protratte fino a tempi recenti, essendo state segnalate condotte persecutorie fino all’autunno del 2016. 1.3. Il motivo concernente la pretesa insussistenza del reato di atti persecutori è manifestamente infondato. Oltre ad ignorare che il titolo cautelare è stato emesso anche con riferimento al reato di lesioni personali aggravate ai danni di F.P. , colpita con un pugno al volto il 29/11/2015 capo B dell’incolpazione provvisoria , il ricorso omette di confrontarsi con il tessuto argomentativo dell’ordinanza impugnata e con lo stesso editto accusatorio - in tal senso evidenziando anche un profilo di difetto di specificità -, che, al contrario, ha evidenziato la sistematicità e la varietà dei comportamenti vessatori in diverse occasioni, infatti, l’odierno ricorrente, coadiuvato dalla convivente V.A. , per impedire alle persone offese con le quali era in corso una controversia civilistica sul diritto di uso esclusivo di via omissis il regolare passaggio lungo la strada controversa”, ha imbrattato le pareti antistanti le abitazioni con vernice, scaricato letame, sparso chiodi, collocato massi nella parte antistante il cancello per limitare o ostruire il passaggio, fino ad aggredire, verbalmente e fisicamente, i coniugi P. e F. , in un’occasione provocando le lesioni personali contestate al capo B. Appare, dunque, pacifica la connotazione sistematica delle condotte persecutorie che connota la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612 bis c.p., la cui sussistenza, nella valutazione di gravità indiziaria, non è stata affermata soltanto sulla proposizione reiterata di denunce ed esposti il c.d. stalking giudiziario contestato dal ricorrente - la cui concreta integrazione va rimessa all’apprezzamento del giudice di merito concernente i profili fattuali della vicenda -, bensì su condotte persecutorie ben più pregnanti. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00 infatti, l’art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen Il carattere personale della vicenda determina, in caso di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.