L’impedimento del difensore non comporta il rinvio dell’udienza camerale

Il procedimento in camera di consiglio, per la sua specifica natura connotata dall’esigenza di celerità, pur richiedendo la partecipazione necessaria del difensore, non può essere rinviato a causa del legittimo impedimento dello stesso.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 50461/17 depositata il 6 novembre. Il fatto. Il Tribunale di sorveglianza dichiarava inammissibile l’istanza presentata dal condannato per ottenere una misura alternativa. Avverso tale pronuncia presenta ricorso per cassazione il difensore sottolineando di aver inviato al Tribunale una missiva in cui documentava il proprio impedimento a comparire in udienza per concomitante impegno professionale, impedimento di cui il Tribunale non aveva tenuto contro né si era pronunciato. Partecipazione del difensore di fiducia. La giurisprudenza ha affermato che nel procedimento in camera di consiglio, per la sua specifica natura, connotata dall’esigenza di celerità, pur essendo richiesta la partecipazione necessaria del difensore, non costituisce causa di rinvio dell’udienza il legittimo impedimento dello stesso. In tal caso infatti il rispetto del diritto di difesa è assicurato dalla nomina di un difensore d’ufficio. Le Sezioni Unite hanno in tal senso specificato che la mera coincidenza della prescrizione della partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore comune al rito ex art. 420 c.p.p. non può condurre ad estendere la disposizione dell’art. 420- ter c.p.p. a detti procedimenti, non essendovi né identità di ratio legis , né collegamento normativo . Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 25 maggio – 6 novembre 2017, n. 50461 Presidente Mazzei – Relatore Novik Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza resa in calce al verbale di udienza del 27 settembre 2016 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha dichiarato inammissibile per indisponibilità di domicilio l’istanza presentata da P.V. per ottenere una misura alternativa. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, assistito dal difensore fiduciario, per violazione dell’art. 178, primo comma lett. c cod. proc. pen. Rileva il difensore che il 13 settembre 2016 aveva inviato al tribunale di sorveglianza una missiva documentando il proprio impedimento a comparire nell’udienza del 27 settembre perché impegnato nella difesa di imputato detenuto innanzi al tribunale di Napoli. Nonostante l’istanza fosse stata ricevuta il 15/16 settembre 2016, il tribunale di sorveglianza non ne aveva tenuto conto né si era pronunciata sul punto. Ritiene quindi leso il proprio diritto di difesa. 3. Il Procuratore Generale presso questa corte nella sua requisitoria scritta ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza. 4. Il motivo di ricorso è infondato. Il difensore di fiducia del P. , aveva presentato una istanza di rinvio dell’udienza rappresentando il suo assoluto impedimento a comparire per tale udienza in conseguenza di concomitante impegno professionale. Tuttavia, l’art. 666 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 678, pur richiedendo la partecipazione necessaria del difensore all’udienza in camera di consiglio, non prevede come causa di rinvio il legittimo impedimento del difensore. La giurisprudenza di questa Corte Sez. U, n. 31461 del 27/6/2006, Passamani, Rv. 234146 sez. 1, n. 6891 del 21/11/2014 Cc. dep. 17/02/2015 Rv. 262039 , in relazione alla natura di procedimento in camera di consiglio del procedimento in esame, connotata dall’esigenza - tipica dei. procedimenti di esecuzione e di sorveglianza - di assicurare la celerità nell’applicazione del giudicato, ha affermato che il legittimo impedimento del difensore non costituisce causa di rinvio dell’udienza in questo caso, la garanzia del diritto di difesa, come avvenuto nella fattispecie, è assicurata ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. dalla nomina di un difensore d’ufficio in sostituzione di quello di fiducia non comparso, venendo in tal guisa assicurata la partecipazione necessaria della parte tecnica. D’altro canto, come hanno osservato le Sezioni unite, in mancanza di una esplicita disposizione legislativa, la mera coincidenza della prescrizione della partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore comune al rito ex art. 420 c.p.p. non puo’ condurre ad estendere la disposizione dell’art. 420 ter c.p.p. a detti procedimenti, non essendovi né identità di ratio legis, né collegamento normativo, come diffusamente esposto finora . 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.