La revoca dei domiciliari prescinde dalle condizioni di salute del condannato

La detenzione domiciliare può essere revocata laddove il comportamento del condannato risulti incompatibile con la prosecuzione di tale misura alternativa, salvo che le condizioni di salute del condannato impongano un differimento dell’esecuzione della pena.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 50469/17 depositata il 6 novembre. Il caso. Il Tribunale di sorveglianza revocava la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa ad un condannato che impugna dunque l’ordinanza in Cassazione dolendosi della mancata valutazione circa la compatibilità delle sue condizioni di salute con la detenzione carceraria. Comportamento del condannato. La Corte rigetta il ricorso sottolineando che la detenzione domiciliare, secondo l’art. 47- ter , comma 6, l. n. 354/1975, è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alle leggi o alle prescrizioni dettate, sia incompatibile con la prosecuzione della misura. Dal dato letterale della norma risulta dunque che l’elemento che il Tribunale di sorveglianza deve vagliare è lo specifico comportamento posto in essere dal condannato e l’incompatibilità dello stesso con la prosecuzione della misura alternativa. Solo in tal modo può essere assicurato il rispetto del principio generale secondo cui il destinatario di un beneficio non può abusarne, né tantomeno invocarne la conservazione se vi è stato abuso. L’unica eccezione alla revoca è l’incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, tali da imporre un differimento obbligatorio dell’esecuzione della pena ex art. 146, comma 1, n. 3, ord.pen Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha accertato che il ricorrente, condannato per reati in materia di stupefacenti, a seguito di perquisizione domiciliare e personale, era stato trovato in possesso di cocaina e cartucce per una pistola detenuta illegalmente nell’abitazione. Ugualmente incensurabile è la motivazione addotta dal Tribunale in merito alle condizioni di salute del ricorrente che non sono risultate di tale gravità da imporre la prosecuzione della detenzione domiciliare. In conclusione, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 27 giugno – 6 novembre 2017, n. 50469 Presidente Mazzei – Relatore Di Giuro Ritenuto in fatto 1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza dell’Aquila ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa a D.P. con ordinanza del 13/10/2015 del medesimo Tribunale. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, personalmente, il D. , lamentando violazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 47 ter ord. pen. e 111 Cost Ci si duole che nell’impugnata ordinanza non vi sia stata alcuna valutazione circa la compatibilità delle condizioni di salute del ricorrente con la detenzione in carcere, limitandosi il Tribunale alla laconica affermazione del fatto che il ricorrente abbia dimostrato di non sapere fare buon uso della misura alternativa in esecuzione, sorvolando sulle stesse ragioni cliniche che l’avevano giustificata. Si evidenzia come il Tribunale cada in errore facendo riferimento all’intero verbale di perquisizione del 6 luglio 2016 dei CC di Penne, che riguardava anche le sostanze stupefacenti sequestrate al figlio D.M. , come pure specificato dai verbalizzanti. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Orbene, se è vero che nell’ordinanza impugnata non è contenuta alcuna valutazione in ordine alle attuali condizioni di salute del detenuto, è anche vero che per preciso dettato legislativo art. 47 - ter, comma 6 l. n. 354 del 26.7.1975 la detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura . Il che significa che lo specifico comportamento realizzato dal condannato può produrre tale effetto, qualora il Tribunale di sorveglianza ne accerti l’incompatibilità con la prosecuzione dell’esecuzione della misura alternativa, siccome non più idonea a perseguire i fini ad essa connessi. Come nel caso di specie, in cui il Tribunale di sorveglianza aquilano ha evidenziato che il D. in data OMISSIS , a seguito di perquisizione domiciliare e personale, veniva trovato in possesso di gr. 0,500 di sostanza stupefacente del tipo cocaina e di 6 cartucce per pistola cal.6,35 che deteneva illegalmente all’interno della propria abitazione. E ha sottolineato come la condotta del soggetto fosse violativa delle prescrizioni della citata ordinanza concessiva della detenzione domiciliare, legittimando la revoca di quest’ultima, trattandosi di comportamento, per la sua contrarietà alla legge e alle prescrizioni dettate , incompatibile con la prosecuzione della misura, rivelatasi non idonea al reinserimento del condannato . La revoca della detenzione domiciliare per l’inosservanza delle prescrizioni connesse a detta misura trova il suo fondamento nel principio generale secondo cui il destinatario di un beneficio e quindi delle prerogative ed in particolare dei diritti connessi allo stesso non può abusarne e comunque non ne può invocare la conservazione se ne ha abusato. L’unica eccezione alla revoca, nel caso di accertamento di incompatibilità con la prosecuzione dell’esecuzione della detenzione domiciliare, è rappresentata dalla ricorrenza di condizioni di salute del condannato talmente gravi da essere incompatibili in modo assoluto col regime carcerario e da imporre, quindi, un differimento obbligatorio dell’esecuzione della pena, ai sensi dell’art. 146, comma 1 n. 3 ord. pen Ipotesi, che non sembra ricorrere nel caso di specie e che non è neppure prospettata nel ricorso. Nel quale, invero, ci si duole di un’ attribuzione al condannato anche della disponibilità della droga riconducibile al figlio che non vi è stata e si trascura, altresì, che anche la detenzione per uso personale della cocaina, in uno con la detenzione illegale di munizioni, esprime una pericolosità sociale incompatibile con la misura alternativa alla detenzione. Con la conseguenza che alcuna violazione di legge ovvero assenza motivazionale sono ravvisabili nella specie. Avendo, invero, il Tribunale ampiamente dato conto delle ragioni che giustificavano la revoca di detta detenzione, e non essendo tenuto a confrontarsi con le stesse condizioni di salute che avevano giustificato la concessione di una detenzione domiciliare non più proseguibile e comunque con condizioni di salute che non sono risultate di tale gravità da imporre la prosecuzione di detta detenzione venendo assorbito il giudizio di comparazione invocato da quello di pericolosità, ostativo anche al rinvio dell’esecuzione della pena ex art. 147 cod. pen. . 2. Al rigetto consegue, ex art. 116 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.