Condannato per droga ed espulso: irrilevante il richiamo al futuro matrimonio con un’italiana

Definitivo il provvedimento di allontanamento dall’Italia. Non dimostrati i problemi relativi alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. Assolutamente ipotetico il dato delle nozze con una cittadina italiana.

Condannato per droga. Consequenziale l’espulsione dello straniero. Irrilevante il suo fidanzamento con una donna italiana e l’ipotetica possibilità di un conseguente matrimonio Cassazione, sentenza n. 50457, sez. I Penale, depositata oggi . Rinnovo. Severa la sanzione nei confronti di uno straniero quattro anni e quattro mesi di reclusione per traffico di droga. Provvedimento successivo è il decreto di espulsione . Inutili vengono ritenute in Tribunale le obiezioni proposte. In particolare, viene sottolineato che l’opposizione si fondava essenzialmente sulla circostanza della presentazione alla Questura della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e sull’intento di sposare una cittadina italiana alla data di scarcerazione , ma, viene aggiunto, l’istanza alla Questura non era stata presentata secondo la normativa vigente, in quanto doveva essere inoltrata tramite l’Ufficio Matricola della Casa circondariale e il proposito di matrimonio con una cittadina italiana costituiva una circostanza meramente eventuale . Espulsione. Lo straniero contesta la decisione del Tribunale, ricordando, tramite il proprio legale, di essere titolare di regolare permesso di soggiorno in Italia, scadutogli durante la detenzione e spiegando che la Casa circondariale non aveva offerto il servizio di rinnovo del permesso di soggiorno, per cui era impossibile presentare la relativa richiesta a mezzo dell’Ufficio Matricola . Ogni osservazione si rivela però inutile. Anche in Cassazione, difatti, viene confermata la legittimità del decreto di espulsione , applicato quale misura alternativa all’espiazione della pena detentiva nel territorio nazionale . In particolare, i Giudici ritengono non dimostrati i presunti problemi incontrati dallo straniero per la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno . E per quanto concerne il futuro matrimonio con una donna italiana , ci si trova di fronte a un fatto eventuale e futuro e, quindi, non rilevante , concludono i Giudici.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 16 maggio – 6 novembre 2017, n. 50457 Presidente Mazzei – Relatore Esposito Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 04/07/2016 il Tribunale di sorveglianza di Trento ha rigettato l'opposizione avverso il decreto di espulsione emesso con ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Trento del 26/03/2016 nei confronti di Me. Mo., condannato alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale ha evidenziato che l'opposizione si fondava essenzialmente sulla circostanza della presentazione alla Questura di Milano di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e sull'intento di sposare una cittadina italiana alla data di scarcerazione. L'organo giudicante ha osservato che l'istanza alla Questura di Milano non era stata presentata secondo la normativa vigente, in quanto doveva essere inoltrata tramite l'Ufficio Matricola della Casa circondariale e che il proposito di matrimonio con una cittadina italiana costituiva una circostanza meramente eventuale. 2. Il Me., a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per Cassazione avverso tale ordinanza, chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 5 D.Lgs. n. 286 del 1998. 2.1. La difesa rappresenta che la Casa circondariale e non di reclusione di Padova non aveva offerto il servizio di rinnovo del permesso di soggiorno, per cui era impossibile presentare la relativa richiesta a mezzo dell'ufficio matricola osservava, inoltre, che il Me. era titolare di regolare permesso di soggiorno in Italia scadutogli durante la detenzione. 2.2. La difesa poi esclude la possibilità di formulare un giudizio di pericolosità, in quanto il Me. era gravato dal solo precedente in corso di espiazione ed aveva partecipato al processo rieducativo, come desumibile dalla concessione della liberazione anticipata. La valutazione negativa era formulata in termini meramente probabilistici. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2.1. Va premesso che nella fattispecie il Magistrato di sorveglianza ha applicato l'espulsione quale misura alternativa all'espiazione nel territorio nazionale della pena detentiva e che il Tribunale di sorveglianza, chiamato a pronunciarsi sull'opposizione avverso detto provvedimento, ne ha disposto la conferma, evidenziando la sua non contestata conformità alle disposizioni di legge e rimarcando la sussistenza della situazione normativamente prevista come presupposto necessario e sufficiente, ai fini della legittimità dell'espulsione dal territorio dello Stato. L'art. 13, comma 2, L. n. 286 del 1998, espressamente richiamato dall'art. 16, comma 5, della stessa legge, prevede che l'espulsione possa essere disposta se il soggetto si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nei termini di legge, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato, annullato o rifiutato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, ovvero se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello stato in violazione dell'art. 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 58. E, dunque, illegittima l'espulsione dello straniero come misura alternativa alla detenzione, qualora egli abbia tempestivamente presentato domanda di permesso di soggiorno in ordine alla quale ancora non sia stata assunta la decisione da parte della competente autorità amministrativa Sez. 1, n. 41370 del 14/10/2009, Ib., Rv. 245066 . La presentazione della domanda è la condizione richiesta, visto che al Tribunale di sorveglianza non compete pronunciarsi in relazione alla sussistenza delle condizioni per il suo rilascio Sez. 1, n. 3500 dell'11/01/2007, Ar., Rv. 235743 Sez. U civili, n. 7892 del 20/05/2003, Rv. 563341 , con la conseguenza che fino a quando è in corso la procedura per il rilascio, l'espulsione non può essere disposta. 2.2. Col primo ed unico motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto di non essere stato in condizione di presentare l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno - nelle forme previste dall'ordinamento - per mancata accettazione della stessa da parte dell'ufficio matricola, essendo detenuto in una Casa circondariale e non di reclusione. Il Me., però, ha del tutto omesso di documentare il proprio assunto, per cui il motivo di ricorso deve ritenersi del tutto generico, a fronte delle contrarie informazioni trasmesse dalla Questura di Milano. Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Ca., Rv. 259704 . 2.3. Il ricorrente evidenzia altresì l'assenza di attuale pericolosità per aver partecipato al trattamento rieducativo di aver fatto ingresso nel territorio italiano in giovanissima età e di essere fidanzato con una cittadina italiana. Tale motivo involge questioni di merito già apprezzate dal Tribunale che, in particolare, ha ritenuto giuridicamente non rilevante l'allegato matrimonio eventuale e futuro. Esso dunque non è consentito in questa sede anche per i profili di novità che presenta rispetto a quanto non dedotto in tema di pericolosità nel giudizio di opposizione. In ogni caso, l'aspetto della pericolosità è irrilevante alla luce della tipologia di espulsione in questione, che non costituisce una misura di sicurezza, bensì un'atipica misura alternativa alla detenzione, avente natura amministrativa, finalizzata ad evitare il sovraffollamento carcerario, della quale è obbligatoria l'adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, Tu., Rv. 249175 . 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di Euro millecinquecento in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro millecinquecento in favore della Cassa delle ammende.