Oggetti personali spariti dai bagagli: condannate due guardie addette ai controlli aeroportuali

La Corte di Cassazione è chiamata ad esprimersi sulla configurabilità del delitto di peculato nel caso in cui la condotta di appropriazione abbia ad oggetto beni di modesto valore economico.

Sul tema ha fatto chiarezza la sentenza n. 50198/17, depositata il 3 novembre. Il fatto. La Corte d’Appello di Lecce confermava la sentenza di prime cure che aveva condannato due imputate per concorso nei delitti di peculato e tentato peculato. Si trattava di due guardie giurate addette al controllo bagagli presso l’aeroporto di Brindisi alle quali veniva contestato di essersi appropriate, o di aver tentato di appropriarsi, dei beni di alcuni viaggiatori prelevandoli dai bagagli, aperti in violazione delle regole sui controlli di sicurezza. La sentenza viene impugnata dai rispettivi difensori dinanzi alla Suprema Corte. Concorso nel reato. I ricorsi convergono nel dedurre l’errata qualificazione dei fatti con censure che si rivelano inammissibili in quanto dirette a sollecitare una rilettura del materiale probatorio. In particolare, in merito alla configurabilità del concorso di persone nel reato, la Corte specifica che è necessario e sufficiente un comportamento del concorrente idoneo a determinare un contributo apprezzabile nella commissione del reato, anche mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti . È irrilevante dunque il fatto che una delle ricorrenti fosse solo presente alle operazioni di ispezione del bagaglio concluse poi con l’appropriazione dei beni da parte della collega si tratta infatti di comportamenti che esulano dalla mera connivenza avendo contribuito, con commissioni od omissioni, alla realizzazione del fatto. Reato plurioffensivo. Per quanto attiene poi al modesto valore dei beni oggetto dell’appropriazione, il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui non è configurabile il delitto di peculato in assenza o estrema esiguità di valore della cosa, ma, specificano gli Ermellini, va, in ogni caso, verificata la concreta incidenza della condotta appropriativa sulla funzionalità dell’ufficio o del servizio . Nella fattispecie del peculato, come ridisegnata dalla l. n. 86/1990, assume infatti rilevanza centrale l’abuso del possesso ovvero della disponibilità per ragione d’ufficio o servizio della cosa, circostanza da cui deriva la ratio di tutelare l’interesse del proprietario di conservarla, interesse certamente economico ma che può rivestire anche altra natura in funzione di particolari legami. Il peculato è dunque reato plurioffensivo, in merito al quale la giurisprudenza ha negato che la mancanza di un danno patrimoniale escluda la sussistenza stessa del reato, posto che rimane in ogni caso leso dalla condotta dell’agente, l’altro interesse, diverso da quello patrimoniale, protetto dalla norma incriminatrice, ossia quello della legalità, imparzialità e buon andamento dell’operato della pubblica amministrazione . Nel caso di specie tale interesse viene a coincidere con l’affidamento che i viaggiatori ripongono nelle persone preposte alla sicurezza aeroportuale, ai quali sono inevitabilmente tenuti a consegnare i propri bagagli per i controlli e al cui operato restano indubbiamente estranei controlli arbitrari o appropriazioni dei beni personali. In conclusione, la Corte dichiara inammissibile i ricorsi.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 5 ottobre – 3 novembre 2017, n. 50198 Presidente Carcano – Relatore Giordano Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna, all’esito di giudizio abbreviato, di N.A. alla pena di anni uno e mesi due di reclusione e di A.C. alla pena di anni uno di reclusione, per i delitti loro rispettivamente ascritti di peculato e tentato peculato art. 314 cod. pen. , commessi in Brindisi il 13 agosto 2011 e il 14 luglio 2011, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e di quella della speciale tenuità del danno di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen Le ricorrenti, guardie particolari giurate alle dipendenze dell’XXXX e addette al controllo bagagli presso l’aeroporto di Brindisi, si erano appropriate, o, la N. , aveva tentato di appropriarsi, di beni di modesto valore economico appartenenti a D.V.G. e Z.T. ovvero a passeggeri non identificati, prelevandoli dal bagaglio imbarcato nella stiva. A fondamento del giudizio di colpevolezza i giudici del merito hanno valorizzato gli esiti delle registrazioni audio-video eseguite nello stanzino nel quale le predette ed i correi, separatamente giudicati, avevano trasportato i bagagli imbarcati, prelevandone - dopo averli aperti in violazione delle norme che regolano i controlli di sicurezza - alcuni beni che vi erano contenuti nonché le dichiarazioni confessorie rese dall’A. e da M.D. , coimputato della N. nei reati a costei ascritti ai capi G e H della rubrica. 2. Entrambe le imputate hanno proposto ricorso, con motivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., affidati ai rispettivi difensori, avvocato Giuseppe N. , avvocato V. E. e avvocato G. L 2.1 N.A. , deduce il vizio di motivazione in relazione al ritenuto coinvolgimento nelle condotte appropriative poiché dalla visione dei filmati si evince, con riguardo al primo ed al terzo episodio, che la N. è sempre posizionata tra l’obiettivo della telecamera e la valigia e il M. è, invece, rivolto verso la valigia che sta ispezionando e, inoltre, con riguardo all’episodio sub capo H che la N. è sopraggiunta nella saletta solo dopo che il M. aveva estratto un involucro chiaro dalla valigia. Le conclusioni della Corte salentina, che non ha valutato le deduzioni svolte dalla difesa con i motivi di appello, valorizzano, in contrasto con tali evidenze, le dichiarazioni accusatorie del M. e sono contraddette dalla assoluzione della N. dall’episodio sub capo I e da quella del coimputato T. , nel giudizio ordinario. Secondo la ricorrente, infine, la sentenza impugnata ha erroneamente valorizzato, quale contributo concorsuale, il silenzio e l’omesso intervento della N. a fronte delle condotte di appropriazione del M. e, cioè, la mera connivenza della N. . 2.2 Nel ricorso a firma dell’avvocato E., A.C. sollecita la correzione dell’errore materiale, contenuto nell’epigrafe della sentenza impugnata laddove, in contrasto con quella di primo grado, le sono ascritti anche i reati di cui ai capi G ed E , mai contestati né richiamati nella sentenza di primo grado. Denuncia, altresì, vizio di motivazione e vizio di violazione di legge poiché, sulla base di un’evidente travisamento della prova cristallizzata in atti, la Corte di merito ha ritenuto che la A. si fosse appropriata anche di un telefono cellulare laddove, il proprietario del bagaglio, aveva denunciato solo la scomparsa di un caricabatteria per telefonino, marca nokia, e di un profumo marca Ferrari, precisazione di non poco momento ai fini della configurabilità del reato di peculato che ricorre solo in presenza di un danno apprezzabile al patrimonio della pubblica amministrazione, penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente e funzionalmente significative. Il reato di peculato è, pertanto, da escludere in presenza del valore di un bene di modestissimo valore economico Euro 3,50 , prelevato dall’imputata del tutto occasionalmente dovendo ricaricare il proprio apparecchio perché aveva dimenticato a casa il proprio caricabatteria. Motivi di ricorso sostanzialmente analoghi sono stati sviluppati nel ricorso a firma dell’avvocato G. l. il quale evidenzia come le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte riposano sulla erronea lettura del contenuto dei frames estratti dal sistema di videosorveglianza, il cui tenore è smentito dalle dichiarazioni rese dal D.V. che ha escluso categoricamente la circostanza che dal borsone fossero stati prelevati il profumo marca Ferrari e un telefono cellulare. Erronea è anche l’argomentazione in diritto della Corte di merito secondo la quale in presenza di reato plurioffensivo, quale quello di peculato, non rileva il valore economico della res sottratta, e, cioè il modestissimo valore del caricabatteria e l’occasionalità della condotta appropriativa. Considerato in diritto 1. I ricorsi, per plurimi ma convergenti ragioni, sono inammissibili. 2. Le argomentazioni svolte nel ricorso della N. , ove non inficiate dal vizio di indeducibilità delle censure, sono infondate con riguardo alla corretta qualificazione dei fatti accertati nei reati di concorso in peculato e in tentativo di peculato. 3. Per un primo aspetto, in vero, la censura della ricorrente, si risolve nella sollecitazione diretta alla Corte di procedere alla rilettura del materiale di prova le risultanze dei filmati ovvero di apprezzare direttamente il contenuto della prova dichiarativa la confessione del coimputato M.D. , esame precluso al giudice di legittimità a meno dell’ipotesi in cui il giudice del merito sia incorso nella manifesta illogicità della motivazione. Il sindacato di questa Corte, come noto, è limitato alla sola verifica della sussistenza dell’esposizione dei fatti probatori e dei criteri adottati al fine di apprezzarne la rilevanza giuridica nonché della congruità logica del ragionamento sviluppato nel testo del provvedimento impugnato rispetto alle decisioni conclusive. Ne consegue che resta esclusa la possibilità di sindacare le scelte compiute dal giudice in ordine alla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, a meno che le stesse non siano il frutto di affermazioni apodittiche o illogiche Sez. 3, n. 40542 del 12/10/2007, Marrazzo e altro, Rv. 238016 . E, a ben vedere, proprio siffatta forma di controllo il ricorso della N. sollecita alla Corte senza neppure enunciare elementi che denotino la esistenza di un vero e proprio vizio di travisamento della prova a fronte della illustrazione, contenuta nella sentenza di appello, delle risultanze probatorie evincibili dai filmati e che descrivono non isolati frames dei video esaminati ma, per ciascuno degli episodi, l’intera durata delle operazioni, a partire dall’ingresso degli imputati nello stanzino con il borsone ovvero i bagagli - in più occasioni trasportati anche dalla ricorrente - e nelle successive operazioni di apertura e ispezione del contenuto del bagaglio ovvero, nel tentativo di apertura del bagaglio, non riuscita per la presenza di lucchetti muniti di codice di blocco. Né le argomentate conclusioni sono, di per sé, contraddette dalli assoluzione della N. dal reato di cui all’art. 362 cod. pen., per la causa di non punibilità di cui all’art. 384 cod. pen., ovvero dall’assoluzione di uno dei coimputati. 4. L’esame condotto dal giudice distrettuale sulle censure devolute con i motivi di appello in merito alla ricostruzione dei fatti ed alla loro qualificazione giuridica, questioni che peraltro avevano formato oggetto di valutazione anche nella sentenza di primo grado, esclude, altresì, che sia ravvisabile il denunciato vizio di carenza ovvero apparenza della motivazione del rigetto dei motivi di gravame che con argomentazioni ineccepibili, sul piano logico prima che giuridico, la Corte leccese ha svolto confrontandosi criticamente, per confutarle, con le argomentazioni difensive che sono state oggetto di autonoma ed originale risposta, secondo un percorso che assolve alla primaria funzione di controllo e garanzia del giudizio di appello. 5. Come anticipato, è manifestamente infondato anche il dedotto vizio di violazione di legge con riguardo alla sussumibilità dei fatti accertati nei delitti di concorso in peculato e in tentativo di peculato, fattispecie che, in ipotesi di concorso di persona nel reato, non si identifica e risolve nella intervenuta appropriazione, personalmente da parte dell’imputata, dei beni custoditi nel bagaglio imbarcato dai passeggeri, come pure, la Corte di merito ha ritenuto essersi verificato con riguardo a generi alimentari prelevati da una delle valigie, che la ricorrente aveva poi personalmente consumato v. pagina 5 della sentenza impugnata e le dichiarazioni rese dal M. . 6. Per la configurabilità del concorso di persone è infatti necessario e sufficiente che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l’esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato Sez. 4, n. 4383 del 10/12/2013, dep. 2014, Merola, Rv. 258185 Sez. 6, n. 2297 del 13/11/2013, dep. 2014, Paladini, Rv. 258244 . Situazione, questa, nel caso di specie riconoscibile in termini di certezza alla luce dei dati indiziari disponibili, così come - sia analiticamente che globalmente - apprezzati dai Giudici di merito. 7. Nella sentenza impugnata è ben chiarito che, in relazione agli episodi ascritti alla N. , dal filmato è evincibile che la ricorrente, in almeno tre circostanze nello stesso giorno e in un breve lasso temporale, era presente alle operazioni di ispezione del bagaglio, anche se materialmente condotte dal coimputato M. , dopo averli trasportati nella saletta che si trattava di operazioni del tutto illegittime e arbitrarie, in contrasto con le regole che scandiscono la procedura dei controlli di sicurezza, e, piuttosto, finalizzate a frugare nei bagagli dai quali, in più occasioni, venivano prelevati oggetti e beni che i passeggeri vi avevano riposto. La conoscenza da parte dell’imputata delle procedure che regolano l’ispezione del bagaglio consegnato al banco accettazione per l’imbarco nella stiva e, a questo fine, entrato nella disponibilità degli addetti alla sicurezza i compiti di controllo e la conseguente funzione di garanzia della integrità del bagaglio che le erano delegati e la sua reiterata presenza alle operazioni di ispezione del bagaglio, anche se materialmente condotte dal coimputato, piuttosto che sussumersi nella mera connivenza, ne denotano il fattivo apporto alla commissione dei reati in quanto comportamenti, commissivi ovvero omissivi, che hanno contribuito, anche rafforzando l’altrui determinazione al delitto, alla realizzazione del fatto. Tale conclusione è vieppiù evidente ove si rifletta che, in materia di concorso di persone nel reato, la condotta consistente nel non impedire l’evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, accompagnata dal dolo che caratterizza il concorso stesso e da ravvisarsi nella coscienza e volontà di concorrere con altri nella realizzazione di un comune reato, integra appieno la condotta materiale di reato poiché, assicurando al correo una funzione di copertura, ne rafforza il proposito criminoso. 8. Non sfugge all’esito della inammissibilità il ricorso della A. che potrà conseguire la correzione dell’errore materiale della intestazione della sentenza nella competente sede, tenuto conto che motivazione e dispositivo del provvedimento impugnato, e della sentenza di primo grado, danno inequivocabilmente atto delle ragioni della intervenuta condanna esclusivamente per il reato di peculato ascrittole al capo A . 9. Le censure della ricorrente sono generiche e manifestamente infondate poiché, concentrando l’attenzione del motivo di ricorso sul mero valore economico dei beni sottratti, omettono di confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione impugnata, incentrate sulla natura plurioffensiva del reato di peculato. 10. È ben vero, infatti, che la giurisprudenza di legittimità ha statuito che non è configurabile il delitto di peculato in assenza o estrema esiguità del valore della cosa oggetto di appropriazione Sez. 6, n. 10543 del 07/06/2000, Baldassare ed altro, Rv. 218338 e che è stato escluso il reato di peculato di cui all’art. 314 cod. pen. nella condotta del pubblico ufficiale il quale utilizzi beni appartenenti alla pubblica amministrazione privi in sé di rilevanza economica e quindi inidonei a costituire l’oggetto materiale dell’appropriazione Sez. 6, n. 21867 del 22/03/2001, Ioia, Rv. 21902 , affermazioni - richiamate in ricorso - che, però, si completano con il principio secondo il quale va, in ogni caso, verificata la concreta incidenza della condotta appropriativa sulla funzionalità dell’ufficio o del servizio. 11. Rileva il Collegio che nella figura di peculato, quale delineata per effetto della legge n. 86 del 1990 che ha disegnato una fattispecie nella quale sono confluite le figure delittuose prima descritte negli artt. 314 e 315 cod. pen., l’appartenenza della res alla pubblica amministrazione non è più presente, ed è stata sostituita dalla nozione di altruità del denaro o della cosa mobile, concetto riferibile ad una pluralità di situazioni di appartenenza della cosa fondate sul vincolo che viene a determinarsi sulla res in ragione del possesso funzionale che legittimi, o imponga alla pubblica amministrazione di disporne, a prescindere dalla titolarità, su di essa, della proprietà o altro diritto rilevanza centrale, nella dinamica della fattispecie assume, pertanto, l’abuso del possesso ovvero della disponibilità per ragione dell’ufficio o servizio. Secondo tale modello legale, il reato di peculato, oltre a vulnerare l’interesse per il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione, offende anche l’interesse che il titolare del bene oggetto dell’appropriazione ha di conservarlo, interesse che, generalmente, ha natura patrimoniale ma che non si può affatto escludere che sia, anche o solo, di altra natura, in dipendenza di particolari legami del soggetto passivo con il bene. È, dunque, con riguardo a tale composita struttura dell’oggetto giuridico del reato che va letta l’affermazione della natura plurioffensiva del peculato ed è con tale nozione che deve confrontarsi l’interpretazione, ed applicazione del principio di offensività, poiché alla indubbia esigenza di tutelare gli aspetti patrimoniali che risultino danneggiati da condotte lesive di interessi propri della stessa pubblica amministrazione ovvero di soggetti privati si affianca, proprio in ragione dei tipici elementi strutturali della fattispecie, quella di attribuire rilievo al disvalore delle particolari forme di abuso che si realizzano attraverso le condotte di appropriazione o di uso non compatibili con la funzione o il servizio, o comunque non consentite dall’ordinamento. Se, dunque, è l’offensività patrimoniale del reato di peculato a dischiudere la possibile applicazione delle circostanze di cui agli artt. 61, n. 7 e 61, n. 4, cod. pen. pacificamente affermata in giurisprudenza , per altro aspetto questa Corte ha, più volte, affermato che la natura plurioffensiva del reato di peculato implica che l’eventuale mancanza di danno patrimoniale conseguente all’appropriazione non esclude la sussistenza del reato, atteso che rimane pur sempre leso dalla condotta dell’agente l’altro interesse, diverso da quello patrimoniale, protetto dalla norma incriminatrice, ossia quello della legalità, imparzialità e buon andamento dell’operato della pubblica amministrazione Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, Rv. 244190 . Per le medesime ragioni, inoltre, si è, anche di recente, precisato v. Sez. 6, n. 41587 del 19/06/2013, Palmieri, Rv. 257148 che, in tema di peculato, la semplice restituzione della somma sottratta al privato non comporta il riconoscimento dell’attenuante della riparazione del danno provocato dalla condotta illecita del pubblico ufficiale, poiché la fattispecie di reato, pur potendo tutelare eventualmente anche il patrimonio dei privati, si caratterizza principalmente per le finalità di tutela del patrimonio della pubblica amministrazione e dell’interesse alla legalità, efficienza e imparzialità della sua attività. 12. E non è revocabile in dubbio, secondo le corrette argomentazioni sul punto delle sentenze di merito, che la condotta appropriativa ascritta alla A. ha comportato non solo un pregiudizio patrimoniale al privato ed alla pubblica amministrazione - pregiudizio patrimoniale da ragguagliare al valore modestissimo, ma non irrilevante, dei beni sottratti, anche se costituiti dal solo carica-batterie per cellulare di proprietà del viaggiatore -, ma, in modo non secondario, una lesione degli ulteriori interessi tutelati dall’art. 314 cod. pen. da individuarsi nella legalità e buon andamento dell’operato della amministrazione pubblica un aspetto del quale si compendia nell’affidamento che i viaggiatori ripongono nei soggetti preposti alla salvaguardia della sicurezza aeroportuale, soggetti ai quali i passeggeri sono tenuti, in forza delle stringenti regole di utilizzazione dei servizi aerei, a consegnare i bagagli per i controlli, ed al cui operato sono evidentemente estranei sia le illecite pratiche di controlli arbitrari dei bagagli dei passeggeri - che possono avvenire solo alla presenza del proprietario che l’illegittima apprensione di beni in essi rinvenuti. 13. Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi discende la condanna delle ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., a sostenere le spese del procedimento e, considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , al versamento della somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 ciascuna in favore della Cassa delle Ammende Corte Cost., n. 186 del 13 giugno 2000 . P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuna al versamento della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.