Sorpasso pericoloso e violazione del codice stradale: due disattenzioni ma nessun omicidio colposo

Gli artt. 142 e 143 del codice della strada sono norme di carattere cautelare, finalizzate a garantire una corretta e regolare andatura nella corsia di marcia. L'utente della strada può essere ritenuto responsabile delle condotte imprudenti altrui soltanto nei limiti della loro prevedibilità.

E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 50024/2017, depositata il 31 ottobre. Il caso. Il Giudice di merito dichiarava un imputato colpevole del reato di omicidio colposo art. 589 c.p. con violazione di norme in materia di circolazione stradale. In particolare, allo stesso veniva rimproverata la violazione dell'art. 143 codice della strada, perché non circolava in prossimità del margine destro della carreggiata, lasciando una direzione laterale più che sufficiente alla autovettura della vittima. Questa, in fase di sorpasso, si scontrava con la veicolo dell'imputato e, in seguito ad altro successivo scontro, perdeva la vita. La percentuale di responsabilità dell'imputato veniva individuata intorno al 20% e lo stesso veniva condannato, con il responsabile civile, in solido, al risarcimento dei danni da perdita subiti dai genitori della vittima. La Corte territoriale competente confermava la statuizione del giudice di prime cure. Il condannato ricorreva per cassazione, lamentando carenza e illogicità della motivazione in relazione all'accertamento del fatto, all'attribuzione dello stesso e alla pronuncia di colpevolezza. L'impugnante rilevava come la Corte d'Appello non avesse fatto altro che convalidare le argomentazioni del giudice di primo grado, senza fornire riscontro ai motivi di doglianza. Il ricorrente, inoltre, ricordava l'orientamento di legittimità secondo cui la ratio dell'art. 143 codice della strada consisterebbe nell'assicurare una corretta e regolare andatura, nella propria corsia di marcia. Tale norma non avrebbe lo scopo di evitare i rischi derivanti dall'invasione della carreggiata da parte di un altro veicolo. Il giudice di merito e la Corte territoriale avrebbero erroneamente sposato il filone giurisprudenziale per cui la norma di cui sopra richiederebbe l'osservanza della destra rigorosa, per contrastare l'eventuale pericolo derivante da un'invasione della corsia. Circolazione stradale e causalitá della colpa. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Gli Ermellini hanno evidenziato come tanto il giudice di merito, quanto la Corte territoriale abbiano riconosciuto una responsabilità preponderante in capo alla vittima assegnando una percentuale di colpa residuale all'imputato, ma affermandone la colpevolezza per la violazione dell'art. 143 del codice della strada. A tali conclusioni, i Giudici sarebbero pervenuti sulla base della tesi giurisprudenziale per cui la norma sopra citata imporrebbe l'osservanza della destra rigorosa per contrastare il pericolo eventualmente derivante dall'invasione della corsia da parte di un altro veicolo. I Giudici del Palazzaccio hanno ricordato – sotto il profilo soggettivo della colpa - come il rimprovero della medesima debba coinvolgere la realizzazione di un evento che poteva essere scongiurato grazie all'osservanza esigibile della norma cautelare violata allo stesso tempo – dal punto di vista oggettivo – sussiste una responsabilità colposa ove si verifichi proprio l'evento che la norma cautelare voleva scongiurare c.d. causalità della colpa . Secondo la Cassazione, in materia di circolazione stradale, non è sufficiente l'inosservanza di una norma del codice o la sussistenza di una condotta antigiuridica per affermare il nesso di causalità tra la stessa e il concretizzarsi di un evento dannoso. Il nesso di causalità, infatti, deve essere provato ed è escluso nel caso in cui l'evento si sarebbe ugualmente verificato senza il comportamento incriminato. Il Collegio, pertanto, ha ritenuto di doversi discostare dalla teoria della destra rigorosa per aderire al principio secondo cui gli artt. 142 e 143 del codice della strada sono norme di carattere cautelare, volte a garantire una corretta andatura nella propria corsia di marcia. A chiosa di quanto sopra, il Collegio ha sottolineato come l'utente della strada possa essere ritenuto responsabile delle condotte imprudenti altrui soltanto nei limiti della prevedibilità delle stesse. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, dal momento che il fatto non costituisce reato.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 4 – 31 ottobre 2017, n. 50024 Presidente Blaiotta – Relatore Pezzella Ritenuto in fatto 1. Dopo che questa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14461/2012 aveva annullato, su ricorso del PM, la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituiva reato n. 401/2011 del GIP del Tribunale di Varese, a seguito del successivo rinvio a giudizio, con sentenza emanata in data 21 gennaio del 2015, il GM del Tribunale di Varese, sentiti svariati testi tra cui gli agenti della polizia stradale di , il c.t. del pubblico ministero, il c.t. della parte civile ed il c.t. dell’imputato, dichiarava D.A. , nel processo contumace, colpevole, nella sua veste di conducente della sua autovettura Audi A3 tg. , di omicidio colposo, con violazione delle norme in materia di circolazione stradale, consistita nel fatto di non circolare, in violazione dell’art. 143 CDS, in prossimità del margine destro della carreggiata, con il che avrebbe lasciato una direzione laterale più che sufficiente alla autovettura condotta da R.C. , che, alla guida della Volkswagen Golf tg. , con direzione omissis , in un tratto curvilineo, mentre stava intraprendendo il sorpasso di una Volkswagen Polo condotta da tale B.S. , oltrepassava la linea continua di mezzeria ed invadeva parzialmente l’altrui corsia di marcia, scontrandosi, con la parte anteriore sinistra, proprio con la fiancata sinistra dell’Audi A3 di D.A. , proveniente dal senso opposto di marcia fatto accaduto sulla strada provinciale n. X all’altezza della progressiva chilometrica su di un tratto extraurbano nel territorio in località omissis il omissis intorno alle h. 19,45 . La Volkswagen Golf, dopo l’urto con l’Audi A3, si scontrava violentemente con la Opel Zafira tg. , condotta da tale M.E. , il quale, sopraggiungendo da tergo dell’Audi, la tamponava, quindi l’autovettura condotta da R.C. proseguiva la sua marcia invadendo la semicarreggiata opposta e rovinava contro la Volkswagen Polo condotta da B.S. . R.C. , a causa del sinistro, decedeva. L’imputato, la cui percentuale di responsabilità veniva individuata nel 20 per cento, mentre la concorrente colpa della medesima R.C. nell’80 per cento, veniva condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di mesi sei di reclusione, con la pena accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi due, e con il riconoscimento dei doppi benefici di legge. Imputato e responsabile civile venivano condannati in solido a risarcire ai genitori della giovane vittima, costituitisi parte civile, i danni agli stessi cagionati da tale perdita, da liquidarsi in separata sede, con una provvisionale di Euro 40.000,00 ciascuno. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 21/6/2016, confermava la sentenza dal Tribunale di Varese, appellata dall’imputato e dalle parti civili. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il D. , deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen a. Carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 comma 1, lett. e cod. proc. pen. in punto di accertamento del fatto, attribuzione dello stesso all’imputato e pronuncia di colpevolezza. Il ricorrente, quanto all’individuazione del punto d’urto ed alla conseguente contestazione ex art. 143 CDS lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto che le prove principali siano costituite dalla relazione del consulente tecnico del PM e dalla deposizione testimoniale resa dal sovrintendente della Polizia Locale di G.A. , ma non avrebbe risposto alle censure avanzate con l’atto d’appello e con i motivi integrativi all’appello che vengono trascritti in ricorso all’operato del consulente. La doglianza, in altri termini, è che il giudice del gravame del merito si sia limitato a convalidare le argomentazioni di quello di primo grado senza rispondere agli specifici motivi di appello. In particolare, si lamenta che la Corte territoriale non abbia risposto alla censura riguardante il fatto che lo stesso consulente tecnico abbia riconosciuto di avere fondato le sue valutazioni su uno schema non in scala della Polizia Locale di affermando espressamente che il loro schizzo di campagna rappresenta malamente lo stato reale dei luoghi evidenziando solamente una limitata verosimiglianza dello stato di quiete dei veicoli coinvolti . Lamenta tuttavia, il ricorrente, che poi da tale schizzo, del tutto inopinatamente, il perito avrebbe desunto delle osservazioni utilizzate a fondamento delle proprie conclusioni. Poche pagine dopo, anche con riferimento alla documentazione fotografica utilizzata dallo stesso, al fine di individuare il punto d’urto tra i veicoli, il ricorrente evidenzia come il tecnico affermi che fortunatamente la documentazione fotografica, soprattutto quella acquisita in sede di operazioni peritali ed eseguita dai giornalisti, consente di sovvenire allo schizzo di campagna ed alla planimetria, con particolare riferimento alla tipologia e alla disposizione delle molte tracce presenti sul luogo, quindi, ai punti d’urto ed agli spostamenti post urto dei veicoli coinvolti. Il difensore del D. ricorda di avere evidenziato in appello come nella descrizione della documentazione fotografica il consulente tecnico avesse utilizzato termini quali attendibile zona d’urto , ad una distanza di circa 40 metri dall’attendibile zona d’urto tra la Golf e l’Audi , in questi fotogrammi si osservano le luci dei veicoli in lontananza ritengo estremamente difficile riuscire a capire dove si trova esattamente un veicolo sulla carreggiata a quale distanza dalla propria posizione, quando la rapidità di avvicinamento . E ancora, che sulla posizione dei veicoli sulla carreggiata il tecnico avesse affermato che la Golf abbia invaso di 40 cm l’opposta corsia di marcia, piuttosto che di 80 cm, nulla cambia ai fini della determinazione della dinamica del sinistro e del comportamento dei conducenti , è difficile poter affermare di quanto ha invaso l’opposta corsia di marcia l’autovettura VW Golf . E infine, nel fulcro del suo elaborato, le conclusioni personali , il consulente avesse affermato espressamente che non si possono nascondere i dubbi sulla attendibilità delle tracce rilevate sulla pavimentazione, sulla loro attinenza al sinistro in oggetto. La mancanza di certezza circa le tracce visibili sulla zona del sinistro, crea delle difficoltà nel determinare con buona attendibilità i punti d’urto tra i diversi veicoli coinvolti, ma soprattutto le evoluzioni subite di veicoli nelle diverse fasi del sinistro . Alla luce dei rilievi sopra esposti, appare evidente, secondo la tesi proposta in ricorso, come la sentenza della Corte d’Appello di Milano e, prima ancora, quella del Tribunale di Varese non soddisfino quei requisiti minimi di gravità, precisione e concordanza necessari a superare lo scoglio del ragionevole dubbio in relazione alla dimostrazione del fatto. In questo contesto, ciò che viene sottoposto a critica, secondo il ricorrente, è la carenza di motivazione in relazione alle censure mosse. Non si coglierebbe, in altri termini, il ragionamento per il quale tali doglianze non siano state meritevoli di accoglimento e neppure prese in considerazione. In alcuni casi, rispetto ai passaggi che precedono, la risposta sarebbe mancante, in altri illogica. La sentenza della Corte d’appello di Milano fonderebbe la penale responsabilità del D. sulla scorta delle prove acquisite tramite una perizia del tutto approssimativa e basata su affermazioni aleatorie e unicamente verosimili al possibile svolgimento dei fatti, doglianze già levate con l’atto d’appello e rimaste prive di riscontro nella sentenza di gravame. Viene, ancora, evidenziato come l’ulteriore prova individuata dal giudice del gravame e posta a fondamento del proprio convincimento sia stata la deposizione resa dal teste G.A. , Sovrintendente della Polizia Locale di . Secondo la Corte territoriale il teste avrebbe riferito particolari importanti sulla dinamica del sinistro e sull’individuazione del punto d’urto. Sul punto il ricorrente ritiene doveroso effettuare alcune premesse, ovvero, in primis che la testimonianza non può che limitarsi alla ricostruzione eseguita dagli operanti, dal momento che il sovrintendente non era presente al momento dei fatti e, inoltre, che occorre considerare quanto riconosciuto da tutti i consulenti, peraltro, esplicitamente indicato nella sentenza di primo grado, che, come scrive a pag. 5 della propria pronuncia il giudice di primo grado viene esclusa da tutti e tre i consulenti delle parti pubblico ministero, parti civili, imputato la correttezza dei punti d’urto individuati dalla polizia stradale nella planimetria redatta . Queste premesse, ad avviso del ricorrente, sarebbero di per sé sufficienti a censurare in punto di contraddittorietà la motivazione del provvedimento impugnato. Ma vi sarebbe di più. Viene evidenziato in ricorso come il teste riferisca che il tratto di strada era una curva rispetto al percorso della Golf destrorsa ad ampio raggio e portava ad un discorso di avvistamento diretto nell’ordine indicativo dei 200 metri e che la Audi A3 nell’urto contro la VW Golf aveva una velocità attorno ai 110 Km/h . La circostanza si lamenta viene ritenuta argomento decisivo ai fini dell’ascrivibilità della penale responsabilità del D. , allorquando, viceversa, è del tutto inconferente e inidonea nel determinazione il punto d’urto dei veicoli e quindi della responsabilità. Peraltro, si lamenta che venga, altresì, posto a fondamento della decisione anche quanto riferito dal teste in merito al sorpasso effettuato dalla Volkswagen Golf il riferimento è a pag. 5 della sentenza impugnata ove si legge quando ha cercato di sorpassare la Volkswagen Polo per tre quarti è rimasta sulla propria corsia di marcia . Tale affermazione, secondo l’assunto del ricorrente, viene utilizzata dalla Corte di Appello quale prova determinante. Sarebbe evidente, invece, come, viceversa, al riguardo, varrebbero le premesse di cui sopra e inoltre, tali dichiarazioni non sarebbero utilizzabili in quanto rese in palese contrasto con il disposto normativo di cui all’art. 194 cod. proc. pen. poiché il teste non può esprimere apprezzamenti personali in merito alla vicenda di che trattasi. Ulteriore motivo di doglianza attiene al fatto che il teste ha affermato di aver individuato sulla carreggiata le tracce di competenza dell’Audi A3, allorquando lo stesso perito del Pubblico Ministero afferma in perizia di non essere in grado di indicare l’esatta appartenenza delle tracce rinvenute, le quali potevano addirittura appartenere ad altri sinistri e veicoli estranei ai fatti de quibusl5. Anche in questo caso, apparirebbe evidente, ad avviso del ricorrente, la contraddittorietà della motivazione. Con un secondo motivo si lamenta l’errata applicazione del disposto di cui all’art. 143 CDS, che al primo comma espressamente afferma I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera . Viene richiamato e condiviso in ricorso l’arresto giurisprudenziale costituito dalla sentenza 32126/2010 di questa Corte di legittimità secondo cui la funzione dell’art. 143 CDS sarebbe quella di garantire un’andatura corretta e regolare nell’ambito della propria corsia di marcia per la tutela del veicolo procedente e degli altri che la percorrono. Peraltro, tali precetti non sono sicuramente intesi ad evitare il rischio determinato dall’improvvisa occupazione della corsia da parte di un veicolo proveniente dal senso opposto . Si evidenzia, invece, che il tribunale prima, la corte d’appello poi, hanno ritenuto di aderire all’interpretazione data all’art. 143 CDS da altro filone giurisprudenziale secondo cui la disposizione di cui all’art. 143 del nuovo CDS art. 104 del codice abrogato deve essere interpretata nel senso dell’obbligo dell’osservanza della destra rigorosa, proprio al fine di contrastare il pericolo derivante dalla eventualità che altro veicolo invada la mezzeria non di sua pertinenza proprio come è avvenuto nella concreta fattispecie Le norme di comportamento, dettate dall’art. 104, CDS, sono volte inequivocabilmente a contrastare situazioni di pericolo conseguenti alla eventualità che altro veicolo invada la mezzeria non di sua pertinenza. Ne deriva che l’inosservanza dell’obbligo imposto di circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quanto la strada è libera si caratterizza come condotta specificamente colposa, atta a contribuire alla produzione dell’evento, qualunque sia la causa di invasione della mezzeria da parte di altro veicolo e quindi anche se si tratta di causa pur essa colposa il richiamo è alle sentenza Sez. 4 n. 2568/2011 . Un simile contrasto all’interno della stessa sezione e a distanza di così poco tempo secondo il ricorrente apre la via ad un dubbio interpretativo che mette in discussione la stessa funzione nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione. Chiede, pertanto, l’annullamento o la revoca della sentenza impugnata, con tutte le statuizioni di legge. In data 15.3.2017, prima dell’udienza dinanzi a questa Corte del 22/3/2017 rinviata per la partecipazione del difensore all’astensione di categoria, il difensore ha poi depositato una memoria ex art. 611 cod. proc. pen. con cui si insiste sul secondo motivo di ricorso e sul contrasto di giurisprudenza in seno a questa Corte reiterando la richiesta di l’accoglimento del proprio ricorso o, in subordine, chiedendo che la questione venga rimessa alle Sezioni Unite. All’udienza odierna è comparso poi il difensore delle parti civili depositando l’atto di rinuncia alla costituzione di parte civile e comunicando che le stesse hanno già ottenuto il risarcimento dei danni subiti. Considerato in diritto 1. I motivi sopra illustrati sono fondati, per le ragioni che si andranno ad illustrare, e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato. 2. Va evidenziato, in premessa, che appaiono fondate le doglianze del ricorrente, sopra ampiamente illustrate, in relazione alle premesse da cui era partito il consulente del PM che si paleserebbero contraddittorie rispetto alle conclusioni cui lo stesso è pervenuto. In particolare, ha ragione il ricorrente nel dolersi che la Corte territoriale ha liquidato in maniera alquanto apodittica cfr. pag. 6 della sentenza impugnata soprattutto le argomentazioni difensive che si erano appuntate sulla riconosciuta impossibilità di determinare con certezza il punto d’urto tra i veicoli coinvolti nell’incidente. La sentenza impugnata e di ciò fondatamente il ricorrente si duole si limita a dare conto della consulenza del tecnico nominato dal PM e della testimonianza del sovrintendente della polizia locale, ma non risponde ai rilievi critici proposti con i motivi di appello e con i motivi integrativi dello stesso circa le valutazioni di attendibilità e non di certezza che il consulente tecnico del Pm aveva operato circa la zona d’urto e sull’utilizzo da parte dello stesso dello schema non in scala della Polizia Locale di , che lo stesso tecnico aveva riconosciuto indicare malamente lo stato reale dei luoghi evidenziando solamente una limitata verosimiglianza dello stato di quiete dei veicoli coinvolti . Inoltre, la sentenza impugnata non dà conto dell’evidente discrasia tra la dichiarazione resa dal teste G. , sovrintendente della Polizia Locale di , che ha dichiarato di avere individuato sulla carreggiata le tracce di competenza dell’AUDI3 condotta dall’odierno ricorrente, e il rilievo del consulente tecnico del PM, che ha ritenuto di non poter addivenire alla medesima conclusione. Del resto, fondatamente, rileva il ricorrente che a pag. 5 della sentenza di primo grado veniva rilevato come fosse stata esclusa da tutti e tre i consulenti delle parti pubblico ministero, parti civili ed imputato la correttezza dei punti d’urto individuati dalla polizia locale nella planimetria redatta. E la Corte territoriale, invece, non si confronta con tale circostanza e pare avallare in toto la ricostruzione effettuata dagli operanti, intervenuti sul posto, evidentemente, in un momento successivo all’incidente, che pare di tipo logico deduttivo, ma non trovare riscontro in alcun elemento certo. 3. Ritiene, tuttavia, il Collegio che, anche a voler dar credito che al momento in cui ha impattato con la Volkswagen Golf condotta da R.C. la AUDI3 dell’odierno ricorrente non viaggiasse strettamente alla propria destra, non pare integrato l’elemento soggettivo del reato contestato all’odierno imputato. I fatti gioverà ricordarlo si sono verificati alle 19,45 del omissis sulla strada provinciale n. X all’altezza della progressiva chilometrica su di un tratto extraurbano nel territorio del comune di . La dinamica dell’incidente è stata ricostruita dai testi sentiti nel corso del dibattimento di primo grado. B.S. , che era alla guida della propria WV Polo nella stessa direttrice di marcia, in direzione , di quella di R.C. , ha ricordato che quest’ultima, a bordo della sua WV Golf, lo aveva superato in una curva destrorsa, laddove il sorpasso era vietato per la presenza di una linea continua di mezzeria, finendo per occupare parzialmente l’altra corsia di marcia, e, in fase di rientro, aveva impattato dapprima contro l’Audi A3 condotta dall’odierno ricorrente D.A. , proveniente dall’altra direzione, e poi con la Opel Zafira che seguiva quell’auto. La Zafira aveva poi proseguito la sua marcia invadendo la corsia del teste e aveva impattato contro la sua auto. Il medesimo teste B. ha precisato che in occasione del sorpasso si era portato verso la propria destra per agevolarlo e che l’auto condotta dalla R. aveva un solo fanale anabbagliante acceso. Il giudice di primo grado ricorda, ancora, che il teste D.P.A. , che si trovava alla guida della propria WV Polo con direzione e seguiva l’auto WV Golf condotta dalla R. , ha dichiarato-anche in seguito alla conferma, in forza delle contestazioni dibattimentali, delle dichiarazioni rese in sede di indagini che la conducente aveva già tentato in precedenza di superare l’auto che la precedeva e che, usciti da una rotonda, all’altezza di una curva, aveva intrapreso la manovra di sorpasso della Polo, confermando che il conducente di quest’ultima che si era spostato sulla destra per agevolare il sorpasso. Occupata di circa 50-60 cm la corsia opposta, pur in presenza di linea continua di mezzeria, la Golf della R. , dopo che aveva quasi terminato la manovra, aveva impattato contro l’Audi proveniente dalla corsia opposta il teste non è stato in grado di specificare il significato delle dichiarazioni rese in sede di indagini circa la posizione verso 1 interno della curva che occupava nella propria corsia l’Audi . Il giudice di primo grado, come si rilevava in precedenza, aveva evidenziato come tutti e tre i consulenti delle parti pubblico ministero, parti civili, imputato avessero escluso la correttezza dei punti d’urto individuati dagli operanti nella planimetria redatta nell’immediatezza dei fatti, dando però conto che, sulla base delle tracce rilevate dalla polizia e da quelle evincibili dalle foto scattate dai vigili del fuoco e dai giornalisti, il consulente del pubblico ministero, O. , aveva ricavato che il punto d’urto tra l’auto condotta dalla R. e quella condotta dall’imputato si trovava all’interno della corsia percorsa da D. di circa 20-30 cm in coincidenza con il punto n. 7 segnato nella planimetria redatta dalla polizia, con direzione da a e che, tenuto conto della larghezza della corsia di pertinenza dell’imputato, costui si trovava a circa 1,10-1,40 dal margine destro della carreggiata oltre il quale vi era una banchina pavimentata di circa 1,50 m, secondo quanto riferito dal consulente Lanci e dal sovrintendente G. . O. ha poi precisato in dibattimento di aver identificato quel punto d’urto in base al fatto che le tracce trovate in prossimità del punto n. 7 erano coerenti con le tracce dei successivi spostamenti riconducibili ai vari mezzi e ai danni riportati dai veicoli. Il consulente ha calcolato che l’auto della R. doveva andare a circa 100 km/h, mentre quella di D. a circa 110 km/h, nonostante vi fosse il limite dei 70 km/h in entrambi i sensi di marcia. Dalle due testimonianze sopra indicate, vista la brevissima durata del sinistro e la soggettività nella percezione e nella valutazione delle distanze, già il giudice di primo grado aveva rilevato come non potesse ovviamente trarsi alcuna indicazione precisa sulla posizione dell’auto di D. all’interno della propria corsia al momento dello scontro, ma solo l’indicazione che l’auto della R. non si era totalmente portata nella corsia opposta. Dagli accertamenti effettuati dal consulente del pubblico ministero il GM varesino aveva comunque ritenuto poter trarsi la prova del fatto che l’imputato, al momento dell’urto, si trovasse più verso fa mezzeria, che verso il lato esterno della sua corsia, in violazione dell’art. 143 CDS, evidenziando come non solo la ricostruzione effettuata dal tecnici fosse compatibile con le dichiarazioni dei testimoni, ma anche che il particolare, riferito da quest’ultimi, che la Polo si era spostata sulla destra per agevolare il sorpasso, confermava che la R. non aveva avuto necessità di occupare del tutto l’altra corsia di marcia. La dinamica dell’evento, dunque, confermata dal dictum dei giudici di appello, ha visto l’odierno ricorrente, che viaggiava ad una velocità superiore a quella consentita ma nell’ambito della propria corsia di marcia, sebbene verosimilmente non tenendo completamente la destra, trovarsi ad impattare contro l’autovettura VW Golf condotta da R.C. che, procedendo anch’ella ad una velocità superiore al limite vigente ed effettuando un sorpasso in curva laddove era vietato, per giunta con un fanale anabbagliante rotto, invadeva la propria corsia di marcia ed impattava contro la propria autovettura prima, e poi contro la Opel Zafira che la seguiva, quindi venendo rimbalzata ancora una volta lungo la sua originaria carreggiata e schiantandosi contro l’auto che aveva sorpassato la VW Polo condotta da B.S. e perdendo la vita. Orbene, i giudici del merito, ai fini della responsabilità civile nella produzione del sinistro, hanno riconosciuto l’evidenza di una preponderante colpa della vittima quantificata nell’80 per cento . Hanno, tuttavia, riconosciuto che permanesse una residua responsabilità del 20 per cento in capo al D. , sufficiente per affermarne la penale responsabilità in ragione del non avere circolato, in violazione dell’art. 143 CDS, in prossimità del margine destro della carreggiata, con il che avrebbe lasciato una direzione laterale più che sufficiente alla autovettura condotta da R.C. , nonostante la manovra azzardata e vietata da questa compiuta. 4. A tali conclusioni i giudici del merito sono pervenuti in ragione di un principio di diritto più volte affermato in passato da questa Corte, ma in termini che il Collegio non condivide, secondo cui la disposizione di cui all’art. 143 del vigente codice della strada art. 104 del codice abrogato dovrebbe essere interpretata nel senso dell’obbligo dell’osservanza della destra rigorosa, proprio al fine di contrastare il pericolo derivante dalla eventualità che altro veicolo invada la mezzeria non di sua pertinenza proprio come è avvenuto nella concreta fattispecie . La tesi è stata espressa nel senso che Le norme di comportamento, dettate dall’art. 104, codice stradale, sono volte inequivocabilmente a contrastare situazioni di pericolo conseguenti alla eventualità che altro veicolo invada la mezzeria non di sua pertinenza. Ne deriva che l’inosservanza dell’obbligo imposto di circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera , si caratterizza come condotta specificamente colposa, atta a contribuire alla produzione dell’evento, qualunque sia la causa di invasione della mezzeria da parte di altro veicolo e quindi anche se si tratta di causa pur essa colposa in termini, Sez. 4, n. 2568 del 4/11/2010 dep. il 2011, Berlanda, Rv. 249622 conf. Sez. 4, n. 3538 del 07/03/1988, Rv. 177902 Sez. 4, n. 6365 del 28/3/1983, Rv. 159840 Sez. 5, n. 753 del 18/11/1975 dep. il 1976, Rv. 131918 . Ad avviso del Collegio, tuttavia, allo stato dell’elaborazione giurisprudenziale sul punto, tale impostazione deve ritenersi superata, apparendo, invece, maggiormente condivisibili le diverse conclusioni cui è già pervenuta questa Corte di legittimità in un caso assolutamente speculare rispetto a quello che ci occupa Sez. 4, 32126 del 16.6.2010, Zampetti ed altri, non mass. . Come già si ricordava in quella pronuncia, sotto un profilo teorico, peraltro strettamente connesso con aspetti normativi e conoscitivi, si distingue, nell’ambito dell’elemento colposo, da un verso la misura soggettiva della colpa, consistente nella prevedibilità del risultato offensivo e nell’esigibilità della condotta conforme alla regola cautelare, e dall’altro la misura oggettiva della colpa, contrassegnata invece dall’individuazione e violazione della regola cautelare e dalla evitabilità del risultato dannoso. Sul punto, si è evidenziato che il profilo soggettivo e personale della colpa viene individuato nella capacità soggettiva dell’agente di osservare la regola cautelare, nella concreta possibilità di pretendere l’osservanza della regola stessa, e quindi nell’esigibilità del comportamento dovuto. In altri termini, il rimprovero colposo deve riguardare la realizzazione di un fatto di reato che poteva essere evitato mediante l’esigibile osservanza delle norme cautelari violate. Tuttavia, sotto il profilo più oggettivo della colpa, per potere affermare una responsabilità colposa, non è sufficiente che il risultato offensivo tipico si sia prodotto come conseguenza di una condotta inosservante di una determinata regola cautelare per esempio, in un caso come quello che ci occupa, una norma di comportamento del codice della strada , ma occorre che il risultato offensivo corrisponda proprio a quel pericolo che la regola cautelare violata intendeva fronteggiare. Occorre, cioè, che il risultato offensivo sia la concretizzazione del pericolo preso in considerazione dalla norma cautelare ovvero, in altri termini, che l’evento lesivo rientri nella classe di eventi alla cui prevenzione era destinata la norma cautelare. È questo il tema della cosiddetta causalità della colpa , che può definirsi come il principio secondo cui il mancato rispetto della regola cautelare di comportamento da parte di uno dei soggetti coinvolti in una fattispecie colposa non è di per sé sufficiente per affermarne la responsabilità concorrente per l’evento dannoso verificatosi, se non si dimostri l’esistenza in concreto del nesso causale tra la condotta violatrice e l’evento. Orbene, sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato, condivisibilmente, che, in materia di incidenti da circolazione stradale, l’accertata sussistenza di una condotta antigiuridica di uno degli utenti della strada con violazione di specifiche norme di legge o di precetti di comune prudenza non può di per sé far presumere l’esistenza della causalità tra il suo comportamento e l’evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l’incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o è stato, comunque, determinato esclusivamente da una causa diversa vedasi ex multis Sez. 4, n. 24898 del 24/5/2007, Venticinque ed altro, Rv. 236854 che affrontò un caso in cui si era verificata la morte del conducente di uno dei veicoli, determinata dall’invasione dell’opposta corsia di marcia e dallo scontro con altra vettura proveniente in senso opposto, ed era stato ritenuto irrilevante il superamento, da parte di quest’ultima, del limite di velocità, in quanto, pur in assenza di tale violazione, il fatto si sarebbe verificato egualmente conf. Sez. 4, n. 37094 del 7/7/2008, Penasa, Rv. 241025 Sez. 4, n. 40802 del 18/9/2008, Spoldi, Rv. 241475 . Ancora di recente si è affermato che, in tema di omicidio colposo da incidente stradale, la violazione, da parte di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti, di una specifica norma di legge dettata per la disciplina della circolazione stradale non può di per sé far presumere l’esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l’evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l’incidente si sarebbe ugualmente verificato anche qualora la condotta antigiuridica non fosse stata posta in essere Sez. 4, n. 17000 del 5/4/2016, Scalise, Rv. 266645 . 5. Nel caso della sentenza citata sentenza 32126/2010, Zampetti ed altri, si è ritenuto che ricorresse sicuramente il rapporto di causalità materiale tra l’urto della vettura dell’imputato con quella della persona offesa, ma non la causalità della colpa in cui sarebbe incorso l’imputato, che pure -come nel caso che ci occupa viaggiava a velocità non consentita nel tratto di carreggiata interessato e non circolava in prossimità del margine destro, in violazione degli artt. 142 e 143 CDS. A tale conclusione, ad avviso del Collegio, deve pervenirsi anche per il caso in esame, dovendosi ritenere che i sopra indicati articoli 142 e 143 del Codice della Strada siano norme di carattere cautelare che hanno per finalità quella di garantire un’andatura corretta e regolare nell’ambito della propria corsia di marcia per la tutela del veicolo procedente e degli altri che la percorrono. Tali precetti, in altri termini, non sono sicuramente intesi ad evitare il rischio determinato dall’improvvisa occupazione della corsia da parte di un veicolo proveniente dal senso opposto, in spregio di limiti di velocità, divieto di sorpasso e di corretta tenuta dei fari. Secondo l’adeguata ricostruzione dell’occorso compiuta dai giudici di merito, sulla base di un esaustivo materiale probatorio, tenuto conto di un punto d’urto che non si riesce ad individuare con certezza e pur dato per scontato che il D. non viaggiasse in piena aderenza con il margine destro della carreggiata 8i1 che, peraltro, risulta tecnicamente difficile in presenza di una curva a sinistra e ad una velocità superiore al limite vigente in quel tratto, il gravissimo incidente risulta provocato esclusivamente dalla pericolosissima condotta di guida della persona offesa R.C. conducente l’auto VW Golf. 6. Peraltro, depone per la soluzione sopra indicata, nel senso che la norma di cui all’art. 143 CDS non può essere finalizzata a coprire anche situazioni paradossali o il comportamento aberrante dell’altrui utente della strada, seppure nei limiti fissati dalla giurisprudenza di questa Corte, il c.d. principio di affidamento. Va ricordato che il principio dell’affidamento, in tema di circolazione stradale per un’ampia disamina del quale si rimanda alla recente Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017, Mulas, Rv. 269997 , trova un temperamento, secondo il costante dictum di questa Corte di legittimità, nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità. Ebbene, casi come quello che ci occupano, ed un comportamento di guida qual è stato quello della R. , esulano da tale ultimo limite. S’impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per difetto dell’elemento psicologico, perché il fatto non costituisce reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.