È nulla l’ordinanza di convalida dell’arresto se il difensore non viene avvisato dell’udienza

La Suprema Corte è chiamata ad esprimersi in merito alla legittimità della convalida dell’arresto, quando non sia stata fatta corretta comunicazione al suo difensore della data dell’udienza per il giudizio direttissimo.

Sul tema la Cassazione Penale con sentenza n. 50051/17, depositata il 31 ottobre. La vicenda. L’indagato ricorre in Cassazione avverso l’ordinanza che convalidava l’arresto effettuato nei suoi confronti. Il ricorrente sostiene che gli agenti operanti si fossero limitati ad informare il proprio difensore in merito all’avvenuto arresto, senza invece avvisarlo della data e dell’ora di fissazione dell’udienza per il giudizio direttissimo. Il ricorrente richiede la dichiarazione di nullità assoluta dell’ordinanza di convalida per omesso avviso al difensore dell’udienza e la remissione in libertà. Avviso al difensore. Secondo la Cassazione nonostante sia sufficiente l’avviso orale o telefonico al difensore di fissazione dell’udienza senza la necessità di una formale notifica, nel caso di specie l’avviso fornito al difensore riguardava esclusivamente l’avvenuto arresto senza alcuna comunicazione in merito alla data e l’ora dell’udienza del rito direttissimo. Per questo motivo la Corte ha dichiarato la nullità dell’ordinanza di convalida dell’arresto poiché l’omesso avviso al difensore di fiducia della fissazione dell’udienza per la convalida dell’arresto integra nullità assoluta insanabile.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 19 settembre – 31 ottobre 2017, n. 50051 Presidente Izzo – Relatore Miccichè Ritenuto in fatto 1. P.G. , a mezzo del proprio difensore di fiducia, impugna l’ordinanza di convalida dell’arresto emessa nei propri confronti il 27 febbraio 2017. Deduce, in proposito, che il proprio difensore era stato informato dagli agenti operanti dell’avvenuto arresto, senza però ricevere alcun avviso dell’udienza fissata per il giudizio direttissimo. L’omesso avviso al difensore integrava quindi una nullità assoluta che si estendeva anche all’interrogatorio di garanzia determinando, conseguentemente, l’inefficacia della misura cautelare applicata. Insiste, dunque, per la dichiarazione di nullità dell’ordinanza di convalida, con conseguente ordine di remissione in libertà. 2. Il procuratore generale Delia Cardia ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Dal verbale di arresto risulta che gli operanti, avendo rinvenuto gr. 224 di hashish a seguito di perquisizione domiciliare a carico del P. , avevano proceduto all’arresto dell’indagato, dando comunicazione telefonica al difensore dell’arresto e del trattenimento del P. presso le camere di sicurezza della questura per la presentazione al rito direttissimo. È certamente principio consolidato che non è necessaria la formale notifica dell’udienza, essendo sufficiente l’avviso orale o telefonico al difensore Sez. U, n. 39414 del 30/10/2002, Rv. 222554 Sez. 4, n. 31454 del 25/06/2008, Rv. 241900 Sez. 6, n. 37653 del 18/06/2014 Rv. 261646 . Nel caso di specie, però, l’avviso ha riguardato l’avvenuto arresto e il trattenimento presso le camere di sicurezza, mentre non risulta alcuna comunicazione riguardo alla data e l’ora dell’udienza celebratasi con il rito direttissimo. 2. Poichè integra una nullità assoluta insanabile l’omesso avviso al difensore di fiducia della fissazione dell’udienza per la convalida dell’arresto ed il contestuale giudizio direttissimo Sez. 3, n. 46714 del 11/10/2012, Rv. 253873 ne deriva la conseguente nullità dell’ordinanza di convalida emessa in quella sede. Va precisato però che detta nullità non determina conseguenza alcuna sulla misura cautelare disposta all’esito dell’udienza. Questa Corte ha invero ripetutamente chiarito che le misure coercitive applicate contestualmente al provvedimento di convalida del fermo o dell’arresto, pur se collegate con la misura precautelare, non sono con la stessa in rapporto di connessione essenziale, sicché la nullità della convalida non si estende all’ordinanza impositiva delle misure coercitive Sez. U, n. 17 del 14/07/1999, Rv. 214238, Salzano . Dunque, la violazione di norme processuali riguardanti l’udienza non influisce sulla legittimità ed efficacia del provvedimento cautelare, il quale ha piena autonomia genetica e funzionale rispetto alla convalida. L’udienza di convalida è infatti solo eventualmente la sede in cui il giudice deve decidere sulla richiesta di applicazione di una misura coercitiva, essendo invece la sede indefettibile della sola decisione sulla legittimità dell’arresto o del fermo Sez. 6, n. 839 del 17/02/2000, Rv. 217121 Sez. 4, n. 5740 del 05/12/2007, Rv. 239031 . 3. Consegue a quanto esposto che va annullata senza rinvio l’ordinanza di convalida, con restituzione degli atti al Tribunale di Latina. P.Q.M. Annulla senza rinvio la convalida dell’arresto e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Latina.