Sospensione condizionata al risarcimento dei danni: rilevano le condizioni economiche dell’obbligato?

In materia di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento del risarcimento del danno alla parte civile, il giudice della cognizione non è normalmente tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche del condannato, tuttavia, quando dagli atti emergono dubbi in proposito, è interpretazione costituzionalmente orientata quella che impone una valutazione, anche sommaria, di tale condizione.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 49718/17, depositata il 30 ottobre. Il caso. L’imputato era stato condannato per essersi sottratto agli obblighi genitoriali omettendo di versare al coniuge separato la mensilità stabilita dal Tribunale in sede di separazione, quale contributo al mantenimento dei due figli minori, nonché della metà delle spese straordinarie, mediche e scolastiche. La pena era stata sospesa subordinatamente alla condizione del risarcimento del danno riconosciuto in favore della parte civile. La Corte d’Appello confermava la pena ma riformava il tempo entro cui doveva procedersi alla liquidazione del risarcimento ammontante a circa 100mila euro. Avverso la sentenza della Corte di merito, il condannato ricorreva in Cassazione articolando alcune censure ruotanti attorno alla violazione di legge e al vizio di motivazione in relazione a diversi supposti errori commessi dal giudice di secondo grado. Uno solo dei quattro motivi è ammissibile e, altresì, fondato. Un risarcimento esorbitante le capacità economiche del condannato Il beneficio della sospensione condizionale della pena era stato subordinato al pagamento del danno da effettuarsi, dopo l’intervento di riforma da parte della Corte territoriale, entro un anno dalla irrevocabilità della sentenza. La Corte d’Appello aveva concesso all’imputato un termine maggiore rispetto a quello indicato nella sentenza di primo grado così mostrando consapevolezza della obiettiva difficoltà per il ricorrente di mettere insieme la somma al cui pagamento era stato condannato, peraltro subordinando all’adempimento di tale obbligo risarcitorio la sospensione della pena. Infatti, il provvedimento impugnato dava atto della richiesta, da parte dell’appellante, di revoca o riduzione della somma liquidata dal primo giudice, richiesta motivata in ragione della capacità economica. ma condizione necessaria alla sospensione della pena. Tuttavia la Corte d’Appello, confermando le statuizioni del primo giudice ma dilatando il termine di adempimento, aveva ritenuto che la condizione posta alla sospensione della pena id est l’effettivo pagamento dell’obbligazione risarcitoria costituisse uno stimolo necessario” a tutela delle ragioni delle parti civili. Il giudice è tenuto a considerare e valutare le condizioni economiche dell’obbligato? Intorno a tale quesito si interroga la Corte di Cassazione evidenziando tre distinti orientamenti in seno alla giurisprudenza di legittimità che risolvono in modo diverso il problema di cosa debba fare il giudice che conceda il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinandola al pagamento del risarcimento del danno. La tesi radicale negativa. Secondo un orientamento il giudice non è tenuto ad effettuare alcun accertamento circa le condizioni economiche dell’imputato. A sostegno di tale tesi si osserva che la Corte Costituzionale sent. n. 49/1975 ha escluso l’illegittimità costituzionale dell’art. 165 c.p. nella parte in cui attribuisce al giudice la facoltà di concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola all’effettiva riparazione del danno. Con maggiore impegno esplicativo, la Corte ha negato che sussista una discriminazione – quindi una violazione dell’art. 3 Cost. – a carico del condannato che, a causa delle sue condizioni economiche, non sia in grado di adempiere l’obbligo risarcitorio. All’imputato non potrebbe derivare un grave ed irreparabile danno nell’ipotesi di incolpevole inadempimento dell’obbligo perché l’inosservanza dello stesso non comporta la revoca automatica del beneficio in sede di esecuzione l’interessato potrebbe allegare la comprovata assoluta impossibilità di adempiere e il giudice potrebbe valutare l’attendibilità e la rilevanza dell’impedimento dedotto. A margine si osserva che il giudice della cognizione non sempre dispone di elementi per verificare la reale capacità economica dell’imputato. La tesi della necessaria valutazione anche sommaria . Per contrario orientamento è illegittima la decisione del giudice di merito di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno senza procedere, con apprezzamento motivato, alla valutazione delle condizioni economiche e della concreta possibilità di sopportare l’onere del risarcimento del danno. Anche questa impostazione chiama a sostegno la pronuncia della Corte Costituzionale citata nella parte in cui ha avvertito che spetta al giudice valutare, con apprezzamento discrezionale purché motivato, la capacità economica del condannato e la sua concreta possibilità di sopportare l’onere del risarcimento pecuniario. Secondo tale orientamento è necessaria una preventiva valutazione – anche se sommaria – delle condizioni economiche del condannato tanto sarebbe necessario ad evitare che si realizzi in concreto un trattamento di sfavore a carico dell’imputato a causa delle sue condizioni economiche. La tesi mediana che restringe ai casi di dubbio sulla capacità economica. Un orientamento nomofilattico riconduce l’obbligo di compiere un motivato apprezzamento delle condizioni economiche ai casi in cui emergano dagli atti elementi idonei a far dubitare della capacità del soggetto di soddisfare l’obbligo economico impostogli. Questo filone giurisprudenziale – cui la Corte con la pronuncia in esame aderisce – ritiene che il giudice della cognizione non sia normalmente tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche del condannato, tuttavia, lungi da automatismi accertativi imposti al giudice di merito, le ragioni delle parti civili devono essere parametrate ad esigibilità logica della prestazione e canoni di ragionevolezza dell’obbligazione patrimoniale imposta. La Corte di Cassazione osserva che, nel caso di specie, nonostante dagli atti emergesse l’obiettiva incapienza dell’imputato e l’assenza di qualunque elemento idoneo a far ritenere possibile l’adempimento della prestazione imposta, alcuna motivazione era stata fornita dal giudice di merito. Di qui l’annullamento con rinvio della sentenza per un nuovo giudizio in merito alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 25 luglio – 30 ottobre 2017, n. 49718 Presidente Carcano – Relatore Silvestri Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza di condanna di B.J.G. per il delitto previsto dall’art. 570, commi 1-2- cod. pen. All’imputato è contestato di essersi sottratto agli obblighi genitoriali omettendo di versare al coniuge separato la somma di Euro 600 al mese in favore dei due figli minori, nonché il 50% delle spese straordinarie, di quelle mediche e di quelle scolastiche sostenute dagli stessi figli, così come stabilito dal Tribunale di Gorizia con decreto del 16.2.2004 il fatto sarebbe stato commesso nel mese di febbraio del 2004 e tutt’ora in permanenza . La Corte di merito ha riformato invece la sentenza, limitatamente al termine un anno entro il quale procedere alla liquidazione del risarcimento del danno riconosciuto in favore della parte civile, condizione, quest’ultima cui è stata subordinata la sospensione condizionale della pena. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato articolando quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo si lamenta la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui non sarebbero state prese in considerazione, ai fini di escludere la configurabilità del reato, le circostanze, emergenti da alcune dichiarazioni testimoniali, volte a comprovare la precaria situazione lavorativa del ricorrente e, quindi, la sua incapienza reddituale, con conseguente impossibilità di procedere all’adempimento delle obbligazioni a lui imposte. 2.2. Con il secondo motivo si deduce l’erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione per non avere la Corte di appello dichiarato estinto il reato per prescrizione. Si assume che l’argomento utilizzato dalla Corte, quello, cioè, per cui, essendo stata strutturata l’imputazione con una contestazione di permanenza c.d. aperta, il termine di prescrizione decorerebbe dalla data della sentenza di primo grado, non sarebbe pertinente nel caso di specie, perché in atti non vi sarebbe nessun elemento da cui desumere che dopo il 21.11.2007, data delle deposizione in giudizio della persona offesa, l’imputato abbia continuato a violare gli obblighi di assistenza familiare. Si eccepisce, cioè, che in atti vi sarebbe la prova della cessazione della permanenza con conseguente decorso del termine di prescrizione già prima della sentenza di primo grado. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza per avere questa subordinato la sospensione condizionale della pena al pagamento, a titolo di risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili, della somma di Euro 99.000, esorbitante rispetto alle capacità economiche del ricorrente. 2.4. Con il quarto si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello proceduto a liquidare il danno materiale derivante dal reato nonostante sul punto vi fosse già un titolo esecutivo costituito dalla sentenza civile di separazione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato limitatamente al terzo motivo di ricorso. 2. Il primo motivo è inammissibile perché aspecifico. 2.1. Si è già detto di come l’imputato lamenti un vizio nella valutazione delle dichiarazioni rese da alcuni testimoni teste P. e B. le censure dedotte si sviluppano tuttavia sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un’interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen 2.2. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482 Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148 . 2.3. L’odierno ricorrente ha riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la preferenza di altre. 2.4. È possibile che nella valutazione probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 2574595 Sez. 2, n. 5606 dell’8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181 Sez. 1, n. 8868 dell’8/8/2000, Sangiorgi, rv. 216906 Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, rv. 209145 . Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice Cfr., in motivazione Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116 . 2.5. Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell’impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte. 2.6. La soluzione legale della controversia è il risultato della somma dei compiti propri del giudicante di merito, cui spetta l’accertamento del fatto, e di quello di legittimità, cui è precluso l’accesso al merito, che deve verificare la stabilità argomentativa della motivazione e del ragionamento probatorio sotteso. La Corte di cassazione ha chiarito che sono censure di merito, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità , dalla sua contraddittorietà su aspetti essenziali perché idonei a condurre ad una diversa conclusione del processo. Inammissibili, in particolare, sono le doglianze che, come quelle nel caso di specie, sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento così, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., rv. 262965 . 3. Quanto al secondo motivo, secondo il ricorrente, dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa in dibattimento il 21.11.2007 dovrebbe discendere la mancanza di prova che la violazione degli obblighi di assistenza si sarebbe protratta anche dopo tale data da tale presupposto deriverebbe l’assunto secondo cui la permanenza sarebbe cessata e sarebbe iniziato a decorrere il termine di prescrizione. 3.1. Il motivo di ricorso è inammissibile per almeno un duplice ordine di ragioni. Sotto un primo profilo, si tratta di questione dedotta per la prima volta nel giudizio per cassazione, non essendovi di essa traccia nella sentenza impugnata e non essendo stato fatto dall’imputato alcun riferimento ad una pregressa deduzione davanti ai giudici di merito. Sul tema, la giurisprudenza della Corte di legittimità è consolidata nel ritenere che con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 16610 del 24/01/2017, Costa ed altro, RV. 269632 Sez. 3, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 . Sotto altro profilo, il motivo è aspecifico ed in contrasto con il principio della necessaria autosufficienza del ricorso, avendo la Corte in molteplici occasioni affermato che sono inammissibili i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e che, pur richiamando atti del processo, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione. Nel caso di specie non è stato allegato o riportato alcunché, sicché l’affermazione posta a fondamento della tesi difensiva, fondata sulle dichiarazioni della persona offesa in giudizio, è assertiva e generica e, dunque, inammissibile. 4. Anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile, avendo la sentenza civile di separazione una funzione diversa da quella con cui l’imputato è condannato al risarcimento del danno derivante dal reato nelle sue diverse componenti strutturali e ben potendo il debitore eccepire al creditore l’eventuale pagamento di somme già corrisposte. 5. È invece fondato il terzo motivo di ricorso. La Corte di appello ha subordinato la sospensione condizionale della pena al pagamento del danno, liquidato in Euro 99.996,15, entro il termine di un anno dalla irrevocabilità della sentenza. La Corte, pur dando atto che l’appellante, in considerazione della propria capacità economica, aveva richiesto la revoca o la riduzione della somma liquidata dal giudice di primo grado, ha ritenuto tuttavia che la subordinazione della sospensione condizionale all’effettivo pagamento dell’obbligazione risarcitoria costituirebbe uno stimolo necessario a tutela delle ragioni delle parti civili ed ha confermato la statuizione del primo giudice. La questione attiene al se, in caso di subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento del risarcimento del danno, il giudice debba considerare e valutare anche le condizioni economiche dell’obbligato. Sul tema si registrano indirizzi giurisprudenziali differenti. 5.1. Secondo un primo orientamento, nel caso di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato all’adempimento dell’obbligo risarcitorio, il giudice non è tenuto ad effettuare alcun accertamento sulle condizioni economiche dell’imputato Sez. 4, n. 762 del 15/10/1979, Fiorella, Rv. 144011 Sez. 4, n. 296 del 28/11/1988, Pensato, Rv. 180137 Sez. 6, n. 3450 del 5/02/1998, Cusumano, Rv. 210088 Sez. 6, n. 2390 del 31/01/2000, Alberti, Rv. 217115 Sez. 6, n. 713 del 01/12/2003, dep. 2004, Aliaga, Rv. 228261 Sez. 3, n. 3197 del 13/11/2008, dep. 2009, Calandra, Rv. 242177 Sez. 3, n. 38345 del 25/06/2013, Corsano, Rv. 256385 Sez. 6, n. 33020 del 08/05/2014, S., Rv. 260555 . Si è evidenziato come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 49 del 1975, abbia escluso l’illegittimità costituzionale dell’art. 165 cod. pen., in relazione all’art. 3 Cost., nella parte in cui, attribuendo al giudice la facoltà di concedere la sospensione condizionale della pena subordinatamente all’effettiva riparazione del danno, comporterebbe una discriminazione a carico del condannato che, a causa delle sue condizioni economiche, non sia in grado di prestare il dovuto risarcimento. Secondo l’orientamento in esame, dall’applicazione di tale principio all’imputato non potrebbe comunque derivare un grave ed irreparabile danno per l’ipotesi di incolpevole inadempimento dell’obbligo risarcitorio, non comportando l’inosservanza dello stesso la revoca automatica del beneficio e potendo il soggetto interessato, in sede di esecuzione, allegare la comprovata assoluta impossibilità dell’adempimento, nonché il giudice valutare la attendibilità e la rilevanza dell’impedimento dedotto. Si fa rilevare inoltre come in sede di cognizione il giudice non possa sempre avere a disposizione elementi per verificare la reale capacità economica dell’imputato, ad esempio, qualora lo stesso sia assente, mentre l’imposizione di un tale accertamento importerebbe la necessità di una istruttoria che, anche se sommaria, richiederebbe il coinvolgimento in contraddittorio delle parti, avendo ad oggetto il tema della capacità economica dell’imputato l’accertamento, peraltro, potrebbe rivelarsi inutile in quanto destinato ad essere ripetuto dinanzi al giudice dell’esecuzione, sede nella quale l’imputato, come detto, potrebbe avere interesse a dimostrare l’intervenuta modifica peggiorativa della propria situazione economica. 5.2. A tale indirizzo se ne contrappone un altro che reputa illegittima la decisione del giudice di cognizione che subordini la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno contestualmente liquidato senza procedere, con apprezzamento motivato, alla valutazione, sia pure sommaria, delle condizioni economiche dell’imputato e della sua concreta possibilità di sopportare l’onere del risarcimento pecuniario In questi termini, Sez. VI, 22 febbraio 1978, n. 5085, Petroni, Rv. 138827 Sez. IV, 20 novembre 1978, n. 1661, Morzilli, Rv. 141158 Sez. IV, 11 luglio 1979, n. 3050, Auricchio, Rv. 144554 Sez. V, 3 novembre 2010, n. 4527, Rizk e altro, Rv. 249248 , Sez. II, 15 febbraio 2013, n. 22342, Cafagna e altri, Rv. 255665 . Afferma, sul punto, Sez. II, 15 febbraio 2013, n. 22342, Cafagna e altri, Rv. 255665, che tale ultima impostazione deve ritenersi costituzionalmente orientata al rispetto dell’art. 3 Cost., anch’essa richiamando, ma a fini opposti, la sentenza n. 49 del 1975 della Corte Costituzionale, laddove questa ha avvertito che spetta al giudice di valutare, con apprezzamento motivato ma discrezionale, la capacità economica del condannato e la sua concreta possibilità di sopportare l’onere del risarcimento pecuniario. Secondo tale orientamento, quindi, solo una preventiva valutazione, sia pure sommaria, delle condizioni economiche del condannato costituisce mezzo idoneo per evitare che si realizzi in concreto un trattamento di sfavore a carico dello stesso in ragione delle sue condizioni economiche. 5.3. In tale contesto tende ad affermarsi un ulteriore orientamento nomofilattico secondo cui è necessario compiere un motivato apprezzamento delle condizioni economiche dell’imputato solo nei casi in cui emergano dagli atti elementi che risultino idonei a far dubitare della capacità del soggetto di soddisfare l’obbligo economico impostogli Sez. 6, n. 25413 del 13/05/2016, C., Rv. 260555 sostanzialmente nello stesso senso, Sez. 5, n. 14205 del 29/01/2015, R., Rv. 263185, Sez. 4, n. 25685 del 05/04/2016, Scaretti, Rv. 267372, nelle quali è stato precisato come, pur non essendo normalmente tenuto il giudice della cognizione, nel caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento dell’obbligo risarcitorio, a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell’imputato, costui debba, tuttavia, tener conto del principio affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 49 del 1975, di cui si è già detto . 5.4. Ritiene il Collegio di aderire a quest’ultimo indirizzo che, pur non richiedendo automatismi accertativi sulle condizioni economiche dell’imputato, valorizza i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 49 del 1975 e, sulla base dei singoli casi concreti, riconnette le ragioni delle parti civili al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena attraverso parametri di esigibilità logica della prestazione e canoni di ragionevolezza della obbligazione patrimoniale imposta. 5.5. La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione nel caso in esame dei principi indicati. A fronte della oggettiva elevata entità della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno quasi centomila Euro , la Corte di appello, concedendo all’imputato un termine maggiore rispetto a quello indicato nella sentenza di primo grado entro cui adempiere all’obbligazione risarcitoria, ha mostrato di essere consapevole della obiettiva difficoltà per il ricorrente di raccogliere la cifra al cui pagamento è stato condannato, ma, dall’altra, ha omesso di considerare e motivare adeguatamente sul se, già in astratto, l’imputato sia in grado di corrispondere una cifra così importante, seppure nel maggiore termine indicato. Alcuna motivazione sul punto è stata fornita nonostante emergesse dagli atti l’obiettiva incapienza di B. e l’assenza di qualunque elemento idoneo a far ritenere possibile l’adempimento della prestazione imposta. La sentenza deve quindi essere annullata sul punto con rinvio per un nuovo giudizio in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste per un nuovo giudizio. Rigetta nel resto il ricorso.