Quando l’impugnazione della misura cautelare è tempestiva

In tema di provvedimenti concernenti la libertà personale, nel caso in cui la decorrenza del termine per impugnare sia diversa per l’indagato e per il difensore opera per entrambi il termine che scade per ultimo .

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 49521/17, depositata il 27 ottobre. Il caso. Il Tribunale del riesame dichiarava l’inammissibilità per tardività dell’appello avverso l’ordinanza del GIP che rigettava l’istanza di revoca della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria applicata all’imputato. Il difensore propone ricorso per la cassazione della pronuncia deducendo la violazione degli artt. 309 Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva e 310 c.p.p. Appello , dimostrando, tramite l’attestazione del funzionario di cancelleria del GIP, la tempestività dell’impugnazione sulla base della data della notifica a mezzo PEC del rigetto dell’istanza avvenuta diversi giorni prima di quella effettuata all’imputato a mani proprie, invocando il principio secondo cui il difensore può avvalersi, per proporre richiesta di riesame, del termine stabilito in favore del soggetto cautelato ove questo scada per ultimo. Tempestività dell’impugnazione. Il Collegio ritiene fondata la censura. La giurisprudenza è ormai ferma nel ritenere che, in materia di impugnazioni avverso provvedimenti concernenti la libertà personale, trova applicazione il principio sancito dall’art. 585, comma 3, c.p.p. in base al quale nel caso in cui la decorrenza del termine per impugnare sia diversa per l’indagato e per il difensore opera per entrambi il termine che scade per ultimo . Per questo motivo, il ricorso viene accolto e l’ordinanza impugnata annullata con rinvio al Tribunale per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 4 – 27 ottobre 2017, n. 49521 Presidente Sabeone – Relatore Scordamaglia Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 19 giugno 2017, il Tribunale per il riesame di Palermo dichiarava inammissibile per tardività l’appello proposto, in data 26 maggio 2017, dal difensore di A.F. avverso l’ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari presso lo stesso Tribunale, in data 11 maggio 2017, che aveva rigettato l’istanza di revoca della misura cautelare applicatagli dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Assumeva il giudice censurato che il gravame fosse stato depositato oltre il termine di dieci giorni dalla notifica tramite pec” del provvedimento impugnato al difensore in proprio e nell’interesse dell’impugnante, il quale presso lo studio del patrono aveva eletto domicilio. 2. Nell’interesse di A. interpone ricorso per cassazione il difensore, Avv. Angelo Brancato, affidandolo ad un unico motivo con il quale deduce la violazione degli artt. 309, comma 1, e 310 cod.proc.pen Dimostrato, per il tramite dell’attestazione rilasciata dal funzionario addetto alla cancelleria del Giudice per le indagini preliminari di Palermo, che la notifica all’A. del provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca della misura cautelare applicatagli era avvenuta a mani proprie in data 18 giugno 2017 e che la notifica a mezzo ‘pec’ recante la data del 11 maggio 2017 era stata effettuata al difensore in tale qualità e non anche nell’interesse del proprio assistito, eccepisce che il provvedimento impugnato risultava erroneamente adottato, dovendosi fare applicazione nella fattispecie del principio secondo cui il difensore può avvalersi, per proporre la richiesta di riesame, del termine stabilito in favore del soggetto cautelato ove questo scada per ultimo. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. Dalla consultazione degli atti, consentita nel caso scrutinato al giudice di legittimità essendo stato dedotto un error in procedendo , risulta che effettivamente la cancelleria dell’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari in data 11 maggio 2017 aveva inoltrato due comunicazioni a mezzo pec” l’una, delle ore 13,56, ai Carabinieri in vista della notifica del provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca della misura cautelare all’A. personalmente l’altra, delle ore 13,56, destinata al suo difensore. 2. Orbene, con orientamento ormai consolidato, questa Corte ha stabilito che, in materia di impugnazioni avverso provvedimenti concernenti la libertà personale, a norma degli articoli 309 e 310 cod.proc.pen., trova applicazione il principio stabilito dall’articolo 585, comma 3, dello stesso codice, in base al quale, quando la decorrenza del termine per proporre il gravame è diversa per l’indagato e per il difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo Sez. 5, n. 45058 del 30/09/2014, Gheorghe, Rv. 262100 Sez. 3, n. 1455 del 05/11/2008 - dep. 16/01/2009, D’Arrigo, Rv. 242264 Sez. 2, n. 43763 del 06/11/2001 - dep. 05/12/2001, Sheshi Gezim, Rv. 220252 . Tale interpretazione muove dalla constatazione che sia il riesame che l’appello - disciplinati rispettivamente dall’art. 309 cod. proc. pen. e dall’art. 310 cod.proc.pen. - hanno natura di impugnazioni, di talché anche con riferimento ad essi deve trovare applicazione il principio generale stabilito dall’articolo 585, comma 3, cod.proc.pen., secondo cui quando la decorrenza è diversa per l’imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade che ultimo . Nondimeno vi sono ragioni di funzionalità del sistema complessivo delle impugnazioni che militano a favore della soluzione indicata, posto che l’unicità del termine di cui all’articolo 585, comma 3, c.p.p. è imposta oltre che da esigenza di certezza anche dal rispetto del principio del favor impugnationis ”, quale espressione dell’esigenza che permea l’ordinamento processuale che la concreta vicenda giudiziaria trovi il suo epilogo in una decisione giusta. 3. Alla stregua di quanto su esposto, l’impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio per il giudizio al Tribunale di Palermo, cui gli atti devono essere integralmente trasmessi. P.Q.M. Annulla la ordinanza impugnata ordinanza con rinvio per il giudizio al Tribunale di Palermo ordina la trasmissione integrale degli atti.