Immediata esecutività o no della sospensione della patente di guida in caso di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità?

In caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 186 c.d.s., l’efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, ulteriormente applicata, si considera sospesa” fino alla valutazione finale del giudice sul corretto svolgimento dei lavori di pubblica utilità.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 48830/2017, depositata il 19 ottobre. Il caso. L’imputato, condannato per il reato di cui all’art. 186, comma 7,c.d.s. rifiuto di sottoporsi agli accertamenti di polizia previsti dai commi 3, 4 e 5, atti a verificare lo stato di ebbrezza alcolica alla guida otteneva la sostituzione, ai sensi del comma 9- bis della stessa norma, della sanzione detentiva e pecuniaria inflittagli, con il lavoro di pubblica utilità. Gli veniva, altresì, comminata la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, immediatamente esecutiva, per un periodo di 9 mesi. Il riferimento normativo. Avverso tale decisione, tuttavia, l’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo erroneità nell’applicazione della legge, con riferimento all’art. 186, comma 9- bis , c.d.s Ed invero, come emerge dalla lettura della norma, in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca . Interpretazione letterale della norma. L’incoerenza logica lamentata ha riguardato la ritenuta immediata esecutività della sola sanzione accessoria. Ebbene, il ragionamento di parte, peraltro condiviso dalla Corte con la sentenza in commento, si fonda su un’interpretazione letterale della norma che non consente di ritenere corretta la decisione dei giudici di merito sul punto. Ed infatti, non si può soprassedere in merito all’uso del termine ripristino” da parte della norma richiamata. Tale argomentazione si basa sulla previsione per la quale, a seguito della violazione delle prescrizioni imposte al condannato, sia possibile, per l’appunto, ripristinare” e quindi, ristabilire, riportare allo status quo ante la situazione sanzionatoria. Il riferimento della norma, però, è sia alla sanzione sostituita che a quella accessoria della sospensione della patente. Da ciò, sostengono i giudici di legittimità, non si può che ritenere che, con la sostituzione della sanzione, venga meno” l’esecuzione della sospensione della patente di guida, perlomeno fino ad una valutazione conclusiva della condotta da parte del giudice, che può portare ad una sua ripresa”. Sospensione della sospensione” dell’esecuzione della sanzione accessoria. Tale argomentazione è confermata, peraltro, dalla circostanza per cui, in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente . Ed infatti, che senso avrebbe applicare una pena accessoria che solo in esito alla positiva valutazione giudiziale può subire una riduzione, se la stessa va eseguita interamente e subito ? È evidente come un’interpretazione simile sia del tutto inaccettabile, posto che sarebbe vanificata una eventuale successiva riduzione, dato che il condannato, con tutta probabilità, all’udienza di verifica, avrebbe già terminato il periodo di sospensione.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza27 settembre – 19 ottobre 2017, n. 48330 Presidente Ciampi – Relatore Tanga Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 130/2016 del 14/04/2016, il Tribunale di Ivrea applicava, su richiesta delle parti, a B.E. , in relazione alla violazione dell’articolo 186, comma 7, C.d.S., la pena di mesi 4 di arresto ed Euro 1000,00 di ammenda, con sostituzione -ex articolo 186, comma 9-bis C.d.S. della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi 9. 2. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione B.E. , a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi giusta il disposto di cui all’articolo 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. I erronea applicazione della legge penale in relazione all’articolo 186, comma 9-bis, Codice della Strada. Deduce che la norma prevede che, laddove nel corso dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità, il condannato ponga in essere una qualche violazione, la pena sostitutiva possa essere revocata e le sanzioni amministrative accessorie possano essere ripristinate nella loro entità originaria. Afferma che l’utilizzo del verbo ripristinare implica necessariamente il pregresso venir meno della sanzione amministrativa accessoria e tale venir meno non può che essere rapportato al momento della pronuncia della condanna con contestuale sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità solo l’esito dello svolgimento di tale misura, d’altro canto, potrà essere poi determinante ai fini della quantificazione definitiva della sospensione della patente di guida oltre che ai fini della estinzione del reato e della confisca, ove prevista . Sostiene, quindi, che il Giudice avrebbe dovuto sospendere gli effetti della sanzione amministrativa accessoria durante il periodo di svolgimento della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato. 4. A norma dell’articolo 186, comma 9-bis, C.d.S., In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca . 5. In vero, l’immediata esecutività della sola sanzione accessoria della sospensione della patente rischierebbe, in caso di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, di rendere -verosimilmente, dati i tempi fisiologici di fissazione della nuova udienza per dichiarare estinto il reato e disporre la riduzione alla metà della sanzione amministrativa vani gli effetti della successiva riduzione della metà della sospensione stessa. 5.1. Milita, a favore di tale tesi, il testo della norma in parola secondo cui, nell’ipotesi di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente. Il significato del termine ripristino utilizzato dal legislatore non può che significare rimessa in vigore , ristabilire , riportare ad uno stato precedente dall’unione di ri-, di nuovo, e il latino pristinus, anteriore . Il che presuppone che, prima del ripristino , l’efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida inflitta sia stata sospesa. 6. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l’omessa sospensione dell’efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida applicata. P.Q.M. Annulla senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l’omessa sospensione della efficacia della sospensione della patente di guida applicata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ivrea con l’ulteriore corso.