Notifica al difensore: va fatta (anche) in veste di consegnatario dell’atto

In tema di nullità delle notificazioni all’imputato, la notificazione ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. mediante consegna al difensore di un'unica copia dell'atto da notificare dà luogo ad una mera irregolarità, non produttiva di nullità, qualora risulti esplicitato, o sia comunque desumibile dall'atto, che la notificazione stessa è stata eseguita al medesimo sia in proprio che nella veste di consegnatario.

Lo ha stabilito la IV sezione della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 48275/2017, depositata il 19 ottobre. Le notifiche all’imputato. L’ordinamento processuale penale tutela in modo dettagliato il diritto dell’imputato così come dell’indagato di essere presente nel procedimento che lo riguarda, in ragione del ruolo essenziale che egli ha nel procedimento stesso, ma soprattutto del rango costituzionale del diritto di difesa art. 24 Cost. . Pertanto, l’intero sistema delle notifiche all’imputato è strutturato secondo modalità finalizzate a consentire a quest’ultimo la conoscenza effettiva e non solo presunta del procedimento a suo carico ragion per cui, nei suoi confronti, è sempre valida la notifica eseguita a mani proprie, perché essa assicura sempre l’effettiva conoscenza dell’atto in tutti gli altri casi, è il codice di procedura penale, agli artt. 156 ss., a stabilire quando occorrano diverse modalità di notifica. Il rapporto fiduciario fra imputato e difensore La pronuncia de qua rende opportuno il richiamo a quanto già chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la fondamentale sentenza n. 28451/11 , in merito al diverso tema del rapporto fra imputato e difensore. La Suprema Corte ha stabilito che il mancato reperimento dell’imputato presso il domicilio dichiarato, ovvero del domiciliatario da lui indicato, nel caso in cui le informazioni raccolte nel vicinato non diano esito alcuno, si sostanzi in una situazione di inidoneità o insufficienza della dichiarazione, rendendo così legittima la notifica mediante consegna al difensore. A seconda dei casi, la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato può essere dedotta - da un lato - dall’obbligo deontologico del difensore di portare a conoscenza degli atti il proprio assistito cfr. art. 40 Codice Deontologico Forense dall’altro, dall’obbligo speculare dell’imputato di mantenere i contatti con il proprio difensore cfr., nella giurisprudenza di legittimità, Cass. pen., Sez. I, 16 gennaio 2008, Cierlantini, in Giur. it., 2008, comma 1491, con motivazione Cass. pen., Sez. I, 5 dicembre 2007, dep. 15 gennaio 2008, Chieco, n. 2115, inedita Cass. pen., Sez. III, 20 settembre 2007, Ardito, in C.E.D. Cass., n. 237640 . Peraltro, anche nel caso in cui la notifica dell’atto all’imputato sia effettuata presso il domicilio eletto nello studio del difensore d’ufficio, essa deve ritenersi idonea a determinare la conoscenza effettiva al destinatario. Ciò in quanto il difensore di ufficio originariamente nominato, ancorchè sostituito da altro difensore per la mancata comparizione all’udienza, resta titolare della difesa ed è pertanto l’unico legittimato a ricevere la notifica di atti destinati al difensore dell’imputato nella fattispecie estratto contumaciale di sentenza soggetta ad impugnazione Cass. pen., sez. I, 6 ottobre 2004, n. 49244 . A ciò va aggiunto che l’elezione di domicilio è una dichiarazione di volontà dell’indagato/imputato, consistente nella scelta di una persona nell’esempio fatto prima, del difensore di ufficio investita del potere di ricevere la notificazione degli atti del procedimento, in un luogo diverso dalla casa di abitazione o dal luogo in cui l’imputato esercita abitualmente l’attività lavorativa cioè lo studio del difensore cfr. Cass. pen., sez. I, 21 febbraio 2006, n. 10297 Cass. pen., sez. II, 9 maggio 2006, n. 15903 . e i principi costituzionali applicabili. In difetto di qualsivoglia riferimento a circostanze particolari che, nel caso concreto, abbiano impedito l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, costituirebbe interpretazione non conforme ai principi costituzionali sottesi alla celerità del processo presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27, comma 2, Cost. e funzione rieducativa della pena ex art. 27, comma 3, Cost. negare la sanatoria della nullità della notificazione eseguita presso il difensore sul mero rilievo del difetto delle condizioni che avrebbero legittimato tale forma di notificazione.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 26 settembre – 19 ottobre 2017, n. 48275 Presidente Ciampi – Relatore Vich Ritenuto in fatto 1. In data 7 ottobre 2016, la Corte d’appello di Roma ha confermato, quanto a D.S. , la condanna emessa a suo carico dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma il 24 maggio 2012, all’esito di giudizio abbreviato, in relazione ai reati a lui ascritti ex art. 73, d.P.R. 309/1990 ai capi 1 e 12 della rubrica risalenti rispettivamente al settembre e al novembre del 2002 con la stessa sentenza veniva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di C.C. in relazione ai reati a lei contestati, rientranti nella fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 del citato art. 73, d.P.R. 309/1990. Restando ai reati contestati al D. , l’addebito di cui al capo 1 riguardava la cessione di 5 chilogrammi di eroina a P.D. , arrestata nella flagrante detenzione dello stupefacente. Quanto al capo 12, l’addebito riguardava la cessione di circa 98 grammi di cocaina a tale K.A. lo stupefacente veniva anche in questo caso sottoposto a sequestro. In ambo i casi, le indagini si erano svolte attraverso monitoraggio investigativo dei movimenti e dei contatti del D. , anche attraverso intercettazioni di conversazioni caratterizzate da linguaggio ritenuto criptico e codificato. 2. Avverso la prefata sentenza d’appello ricorre il D. , tramite il suo difensore di fiducia. Il ricorso è affidato a due motivi di doglianza. 2.1. Con il primo, l’esponente lamenta violazione di legge processuale e nullità della sentenza in relazione all’omessa notifica ai difensori dell’imputato dell’avviso di udienza nullità che veniva eccepita dal sostituto processuale di detti difensori all’udienza del 7 ottobre 2016 in quanto effettuata a mezzo PEC giusta art. 161 cod.proc.pen. e destinata all’imputato e non ai suoi difensori. Non rileva, in senso contrario, il fatto che la notifica all’imputato fosse stata eseguita nelle dette forme ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod.proc.pen. per inidoneità del domicilio da lui dichiarato, atteso che nella relata dell’unica notifica pervenuta ai difensori dell’imputato vi è indicazione unicamente del fatto che l’unico destinatario della stessa era quest’ultimo, e non anche i suoi avvocati cui era dovuta ulteriore e distinta notifica. 2.2. Con il secondo motivo di lagnanza l’esponente lamenta violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento delle prove con riguardo all’affermata responsabilità del D. in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 12 il deducente lamenta in particolare, con riguardo al capo 1, che la chiave interpretativa adoperata dal giudicante è stata logicamente carente in rapporto al ritenuto significato criptico delle espressioni usate dall’imputato nelle sue conversazioni antecedenti il sequestro dello stupefacente es. l’espressione documenti , che secondo l’esponente sembrerebbe rivelata nella sua veridicità dalla conversazione delle 19 10 del 12 settembre 2002 . Con riguardo al capo 12, il deducente contesta che gli elementi a carico del D. , qualificati come indiziari dalla stessa Corte di merito, fossero caratterizzati da gravità, precisione e concordanza. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di doglianza è fondato e assorbente. L’eccezione di nullità dell’avviso d’udienza del 7 ottobre 2016 come si ricava dalla copia del processo verbale di quest’ultima udienza allegata al ricorso era stata sollevata dal sostituto processuale dei difensori di fiducia del D. , in relazione al fatto che tale avviso era stato notificato a mezzo PEC, ai detti difensori, unicamente ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod.proc.pen., come risulta dalla relata di notifica anch’essa allegata al ricorso in copia. Orbene, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la notificazione del decreto di citazione dell’imputato per il giudizio di appello che non si sia potuta effettuare nel domicilio da lui dichiarato e sia stata eseguita mediante consegna al difensore non sostituisce anche quella autonomamente spettante a quest’ultimo al fine dell’espletamento del suo mandato e relativa all’avviso della data di udienza. Ne consegue che, ai fini della validità della notificazione al difensore anche nella sua veste istituzionale, è necessario che gli siano recapitate due copie dell’atto introduttivo del giudizio o, quanto meno, che risulti dall’attestazione dell’ufficiale notificatore che la notifica è stata effettuata in sostituzione di quella al domicilio dell’imputato, in modo da consentire al difensore di sapere di essere stato informato nella duplice veste di difensore e di consegnatario dell’atto per l’impossibilità di reperire l’imputato nel domicilio dichiarato Sez. 5, Sentenza n. 22829 del 15/04/2004, Bonfigli, Rv. 228824 in senso conforme vds. Sez. 1, Sentenza n. 14012 del 07/03/2008, Petrisor, Rv. 240138 Sez. 6, Sentenza n. 36020 del 24/05/2011, Rossattini, Rv. 250777 Sez. 2, Sentenza n. 19277 del 13/04/2017, La Marra, Rv. 269916 . Ciò vale anche nel caso di notifica eseguita a mezzo posta elettronica certificata c.d. PEC , nel qual caso deve comunque risultare, perché la notifica sia valida, che essa risulti inviata al difensore in proprio ed in rappresentanza del sottoposto alle indagini Sez. 6, Sentenza n. 39176 del 15/09/2015, El Hassani, Rv. 264571 condizione, quest’ultima, che non risulta essersi verificata nel caso di specie. 2. Ne discende che il vizio dedotto nel primo motivo di ricorso, tempestivamente eccepito dal sostituto processuale dei due difensori aventi diritto alla notifica, risulta assorbente di ogni ulteriore questione, in quanto determina la nullità della sentenza impugnata la quale va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Roma.