Il conducente deve verificare con ogni mezzo che non provengano altri veicoli per tutta la manovra del cambio di direzione

E’ innegabile che chi si pone alla guida ha un onere particolare di prudenza, sicché si può affermare che i suoi doveri di vigilanza” perdurano per tutto il tempo della guida. Non si può dire allora che di per sé vi è un momento nel quale il conducente possa disinteressarsi di quel che accade intorno a lui.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 48266/17, depositata il 19 ottobre. E’ altrettanto innegabile, aggiunge la S.C., che una vigilanza assoluta non è possibile e che quindi in concreto si possono verificare casi nei quali nessun rimprovero può muoversi al conducente del veicolo in caso di sinistro. Quando tale ultima evenienza accade, è questione di fatto che deve essere specificamente accertata nel dubbio la colpa” deve ritenersi sussistente, dal momento che se non si può affermare che il conducente non si poteva accorgere della situazione di pericolo, allora egli poteva accorgersene e quindi evitare lo scontro o comunque adottare misure capaci di attenuare gli effetti. Il caso. Nella specie è accaduto che un veicolo, nel svoltare a sinistra per parcheggiare, si è imbattuto in una moto che si muoveva nella medesima direzione, mentre la stessa stava effettuando operazioni di sorpasso, per evitare la colonna di macchine in coda”. Secondo la Corte d’appello la colpa del conducente doveva essere esclusa perché egli, avendo incominciato la svolta a sinistra, non poteva avvedersi attraverso gli specchietti retrovisori del tardivo sorpasso del motociclo, non essendo più nell’angolo di visuale, data la direzione di marcia dei mezzi. Investita della questione da parte della Procura generale, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza assolutoria in ragione del fatto che la verifica del conducente di non recare pericolo o intralcio durante il cambio di direzione debba perdurare dall’inizio alla fine della manovra. Ciò in quanto la manovra di cambio di direzione, con particolare riguardo a quella di svolta a sinistra, determina una indiscutibile situazione di pericolo che esige da parte del conducente la massima prudenza e l’adozione di tutte le cautele, al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza della circolazione . Prudenza. Da qui la lapidaria affermazione secondo cui il conducente deve accertarsi con ogni mezzo che non sopraggiungono atri veicoli e tale ispezione deve proseguire per tutte le fasi della manovra . Insomma, poiché la Corte d’appello ha escluso la colpevolezza, solo facendo riferimento alla possibilità di vedere la moto per mezzo degli specchietti retrovisori”, ha dato valore di assolutezza a tale aspetto, escludendo del tutto che, in caso di cambiamento di direzione di marcia, il conducente possa avere la possibilità di avvedersi del sopraggiungere di un altro veicolo in altro modo. Da qui la richiesta di un maggior approfondimento della situazione. In conclusione. La sentenza, al di là di alcuni passaggi un po’ troppo perentori, appare condivisibile nell’impostazione, poiché ha sostanzialmente richiesto un approfondimento della risultanze probatorie. Trattandosi di omicidio, con tale atteggiamento di scrupolo, che può a taluno apparire come eccessivo, in realtà si è voluto escludere che si potesse affermare un principio di irresponsabilità per il conducente che svolta, specie a sinistra, per i sinistri con i veicoli provenienti dal suo senso di marcia. Del resto, la possibilità di uno sguardo verso la sinistra, da parte del conducente, non si può escludere del tutto e con ciò la possibilità di avvedersi di altro veicolo per mezzo di una presa diretta” della situazione. Se non che la vicenda risale ad un fatto accaduto più di dieci anni fa ed ancora non ha trovato una definizione, almeno dal punto di vista giuridico e processuale. Speriamo dunque che alla fine giunga, seppur in ritardo, una giusta decisione.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 15 giugno – 19 ottobre 2017, n. 48266 Presidente Ciampi – Relatore Ranaldi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 11.3.2016 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa, ha assolto D.M.S. dal reato di omicidio colposo in danno di S.G. , confermando invece la condanna nei confronti di Sa.Se La vicenda attiene all’incidente stradale avvenuto in omissis , a seguito dello scontro tra un ciclomotore condotto da Sa.Se. su cui era trasportata la parte lesa e l’autovettura VW Polo condotta da D.M.S. . Entrambi i mezzi percorrevano lo stesso senso di marcia, ma ad un certo punto il Sa. effettuò ad alta velocità, in presenza di traffico intenso, il sorpasso dell’automobile che aveva, però, già iniziato una manovra di svolta a sinistra per immettersi in un parcheggio. Il Sa. andava ad urtare contro la fiancata sinistra della Polo, all’altezza della corsia opposta a quella di marcia dei due veicoli. A seguito dell’urto il passeggero della moto, S.G., cadeva a terra, subendo lesioni mortali. Secondo la Corte territoriale non era dato ravvisare a carico del D.M. la violazione dell’art. 154 cod. strada, in quanto il sorpasso del motociclo ebbe inizio allorquando la vettura condotta dal D.M. aveva già cominciato la svolta a sinistra, per cui egli non era più nella condizione di avvedersi, attraverso gli specchietti retrovisori, del tardivo sorpasso del motociclo, non trovandosi più nell’angolo visuale degli specchietti, stante la diversa direzione di marcia dei mezzi. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, lamentando in sintesi giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. violazione di legge in relazione al principio affermato dalla Corte territoriale, secondo cui l’obbligo del conducente che effettua una svolta a sinistra di curare che non provengano mezzi, cesserebbe una volta iniziata la manovra di svolta. Ciò in contrasto con l’orientamento prevalente della Suprema Corte in ordine all’esatta connotazione degli obblighi del conducente in caso di svolta a sinistra. Deduce che la svolta a sinistra nel caso esigeva da parte del conducente la massima prudenza e l’adozione di tutte le cautele, al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza della circolazione, e ciò per tutte le fasi della manovra, non potendosi ritenere esaurito l’obbligo di controllo alla sola fase iniziale della manovra. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Si deve convenire con il ricorrente che il principio affermato dalla Corte territoriale non interpreta in maniera corretta il disposto dell’art. 154 cod. strada. Tale norma disciplina la condotta dei conducenti in caso di cambio di direzione o di corsia o altre manovre, prescrivendo, per quanto qui interessa, che per voltare a sinistra il guidatore debba a assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi b segnalare con sufficiente anticipo la sua intenzione. La segnalazione della manovra deve essere effettuata servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione e deve continuare per tutta la durata della manovra. Da ciò deve trarsi il principio che la verifica del conducente di non recare pericolo o intralcio durante il cambio di direzione debba perdurare dall’inizio alla fine della manovra. Ciò in quanto la manovra di cambio di direzione, con particolare riguardo a quella di svolta a sinistra, determina una indiscutibile situazione di pericolo che esige da parte del conducente la massima prudenza e l’adozione di tutte le cautele, al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza della circolazione. Il conducente deve accertarsi con ogni mezzo che non sopraggiungano altri veicoli e tale ispezione deve proseguire per tutte le fasi della manovra cfr. Sez. 4, n. 6967 del 16/12/2011, G.M., non mass. . Va, inoltre, sottolineato che la manovra di conversione di un veicolo sia sulla destra, e ancora di più, sulla sinistra per uscire dalla sede stradale può essere effettuata solo ove si abbia la certezza di poter completare la manovra stessa, lasciando libero così nel più breve tempo possibile lo scorrimento del normale flusso di circolazione Sez. 4, n. 42493 del 03/10/2012, Pezzoli, Rv. 25461201 . Infine, appare utile rammentare che in tema di circolazione stradale, il principio dell’affidamento trova un temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché questo rientri nel limite della prevedibilità caso nel quale era stata confermata la responsabilità dell’imputato che, alla guida della propria vettura, aveva effettuato un repentino cambio dalla corsia di sorpasso a quella di destra senza segnalare per tempo la sua intenzione, andando così a collidere con un motociclo che sopraggiungendo dietro di lui aveva tentato, imprudentemente, di sorpassarlo a destra Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, Tettamanti, Rv. 26598101 . 3. La sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei suddetti principi, applicando nel caso specifico una regola di giudizio che ha interpretato in maniera erronea e parziale il disposto normativo di cui all’art. 154 cod. strada, stabilendo che la responsabilità del D.M. per la violazione della norma citata sarebbe sussistente solo ove fosse accertato che, prima di compiere la manovra di svolta a sinistra, egli non aveva guardato gli specchietti retrovisori dai quali avrebbe potuto avvedersi della manovra di sorpasso del motociclista , ed affermando, in maniera assoluta ed apodittica, che allorquando il conducente di una vettura abbia già iniziato la manovra di cambio di direzione verso sinistra non sia più nelle possibilità di avvedersi, attraverso gli specchietti retrovisori, di chi eventualmente intenda tardivamente sorpassarlo pag. 6 . Si tratta di affermazioni che, nella loro assolutezza, non possono essere poste a fondamento della pronuncia di assoluzione nei confronti del D.M. , proprio perché non conformi alla costante interpretazione della disciplina in tema di circolazione stradale recepita dalla Corte di legittimità, sulla scorta degli insegnamenti sopra richiamati, che in ultima analisi impongono al conducente che effettua la manovra di cambio di direzione - previa segnalazione con adeguato anticipo della sua intenzione - un costante e continuo controllo della situazione, per tutte le fasi della manovra, al fine di non creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada. La sentenza impugnata, invece, applicando erroneamente la ripetuta norma del codice della strada, ha omesso di svolgere una approfondita verifica della condotta specifica tenuta dall’automobilista, limitandosi a stigmatizzare il comportamento imprudente del motociclista stante la sua elevata velocità e l’avventata manovra di sorpasso , senza compiutamente analizzare se la manovra di svolta a sinistra del D.M., per immettersi in un parcheggio, sia stata eseguita secondo le regole previste dall’art. 154 cod. strada, e se tali regole siano state scrupolosamente seguite sia prima mediante le dovute segnalazioni , sia durante tutte le fasi della manovra, non potendo tali obblighi venire meno una volta iniziato il cambio di direzione, come erroneamente affermato dalla Corte di appello. 4. Le superiori considerazioni impongono l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla posizione del D.M. , con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania, che si atterrà ai principi indicati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di D.M.S. e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Catania.