Il foglio rosa non basta per configurare la sospensione della patente di guida

La patente di guida potrà essere sospesa a causa di un illecito commesso in precedenza con il foglio rosa?

Sul tema la Suprema Corte con la sentenza n. 47589/17, depositata il 16 ottobre. La vicenda. Il Tribunale disponeva la sospensione della patente di guida, decidendo in sede di rinvio per annullamento della precedente sentenza di patteggiamento, limitatamente all’omessa sospensione della patente di guida. Verso tale provvedimento l’imputato proponeva appello in Cassazione, lamentando che con il semplice foglio rosa non potesse ritenersi integrata la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e pertanto non potesse trovare applicazione la sanzione in esame. La sospensione della patente. La Cassazione rileva che nel caso di specie, l’imputato pur avendo successivamente conseguito la patente di guida, al momento della violazione non ne era in possesso, avendo a sua disposizione solo il foglio rosa. Sulla base di tali valutazioni, la Corte, afferma che sia da applicarsi il principio secondo il quale la sospensione della patente di guida che è di per se una sanzione intermedia, collocandosi a cavallo tra le sanzioni penali e le sanzioni amministrative, può essere comminata solo se il reato è stato commesso da chi era in possesso della patente al momento della commissione del fatto. Pertanto la Corte enuncia il principio di diritto secondo il quale non può essere applicata la sospensione della patente di guida, per illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non si stata mai conseguita, o a chi li abbia commessi con il foglio rosa. Per questi motivi la Cassazione annulla la sentenza impugnata senza rinvio.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 7 febbraio – 16 ottobre 2017, n. 47589 Presidente Amoresano – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Cosenza con sentenza del 16 giugno 2014, decidendo in sede di rinvio per annullamento della precedente sentenza di patteggiamento limitatamente all’omessa sospensione della patente di guida sentenza n. 35384 del 2013, 4 sez. applicava a S.S. la sanzione della sospensione della patente di guida per anni 1 e mesi 4. 2. S.S. ha proposto appello trasmesso a questa Corte, a mezzo del difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p 2.1. Il semplice foglio rosa non può ritenersi patente di guida e quindi non poteva trovare applicazione la sanzione della sospensione della patente di guida. Inoltre il giudice non ha valutato i parametri soggettivi per la determinazione della misura della sanzione. Ha chiesto pertanto la riforma della decisione. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato e la sentenza deve annullarsi senza rinvio limitatamente all’applicazione della sospensione della patente di guida che deve escludersi. Con la decisione della Cassazione, sezione 4, n. 35384 del 2013 è stata annullata la precedente sentenza di patteggiamento per la mancata applicazione della sanzione della sospensione della patente di guida, relativamente al reato di cui all’art. 186 bis, comma 1, lettera A, del Codice della Strada tasso di alcol 1,97 g/l . Nella decisione della Cassazione non si rappresenta il solo possesso del foglio rosa al momento della commissione del reato circostanza, in fatto, che è risultata solo con la sentenza oggi impugnata del Tribunale . Il Tribunale di Cosenza applicava la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per anni 1 e mesi 4, rilevando come la sanzione amministrativa accessoria della patente di guida che si riferisce a qualsiasi titolo abilitativo alla guida, Cass. sez. F. n. 32806/11 , non può essere applicata solo in ipotesi di inesistenza della patente o di altro titolo abilitativo alla guida, giacché mai conseguita non potendo in tale caso esplicare la sua peculiare finalità special preventiva , ipotesi questa non ricorrente nel caso in esame nel quale il S. , già titolare di foglio rosa al momento dei fatti, ha successivamente conseguito regolare patente di guida . In fatto, quindi, è accertato che al momento dei fatti il ricorrente non aveva la patente ma solo il foglio rosa. Il Tribunale applica la sospensione della patente di guida perché la stessa è stata successivamente conseguita. Orbene Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita né, tanto meno, può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso Sez. U, n. 12316 del 30/01/2002 - dep. 29/03/2002, Fugger, Rv. 22103901 vedi anche, nello stesso senso, Sez. 4, n. 36580 del 18/09/2006 - dep. 04/11/2006, Fiolo, Rv. 23537201 e Sez. 4, n. 19413 del 29/03/2013 - dep. 06/05/2013, Cotogna, Rv. 25508101 . La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in dottrina queste sanzioni sono state definite come sanzioni di una natura intermedia tra le sanzioni penali e le sanzioni amministrative , per le quali si è proposta la denominazione di sanzioni penali amministrative , in contrapposto alle classiche sanzioni penali criminali può intervenire solo se il reato è stato commesso da chi era in possesso della patente, al momento della commissione del fatto. Il foglio rosa non può ritenersi equivalente alla patente abilitazione alla guida patente - conseguita solo successivamente al fatto reato . Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita, o a chi li abbia commessi con il foglio rosa nella specie la patente è stata successivamente conseguita . P.Q.M. Annulla senza rinvio, la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione della sospensione della patente di guida che esclude.