Nuova richiesta di archiviazione, nuova notificazione alle parti

Il PM che reiteri la richiesta di archiviazione ha l’obbligo di rinnovare la notifica prevista dall’art. 408, comma 2, c.p.p., alla persona offesa che aveva originariamente dichiarato di volere essere informata circa l’eventuale archiviazione, senza che sia necessario riproporre detta istanza .

Così ha deciso la Corte con la sentenza n. 47085/17, depositata il 13 ottobre. La vicenda. Nel caso di specie i ricorrenti hanno proposto ricorso in Cassazione contro il decreto di archiviazione pronunciato de plano dal Giudice delle Indagini Preliminari deducendo che, pur avendone fatta espressa istanza, la nuova richiesta di archiviazione effettuata dal Pubblico Ministero, a seguito dell’ordinanza con la quale il Giudice delle Indagini Preliminari, all’esito dell’udienza camerale, aveva disposto indagini suppletive, non era stata notificata. La rinnovazione della notifica. La Cassazione afferma che sia consolidato principio della stessa ritenere che una volta che la persona offesa abbia dichiarato di voler essere informata circa l’eventuale archiviazione, tale istanza non dovrà più essere riproposta dalla parte, dal momento che ciò, è sufficiente a dimostrare la volontà della stessa di avvalersi della predetta facoltà per l’intera durata del processo. Ne deriva che, nel caso di specie, non avendo il PM rinnovato tale notificazione si configurerà una violazione di legge con conseguente nullità dell’atto, per difetto di contraddittorio camerale, con annullamento del provvedimento e trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica. La Corte, inoltre, sottolinea che il Procuratore della Repubblica dovrà adeguarsi al principio di diritto secondo il quale Il PM che reiteri la richiesta di archiviazione ha l’obbligo di rinnovare la notifica prevista dall’art. 408, comma 2, c.p.p., alla persona offesa che aveva originariamente dichiarato di volere essere informata circa l’eventuale archiviazione, senza che sia necessario riproporre detta istanza . Per questi motivi la Cassazione annulla senza rinvio il decreto impugnato.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 21 settembre – 13 ottobre 2017, n. 47085 Presidente Prestipino – Relatore Rago Fatto e diritto 1. I ricorrenti di cui in epigrafe - persone offese nel proc. pen. n. 2893/2016 giudice delle indagini preliminari Tribunale di Cosenza - hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del comune difensore, contro il decreto di archiviazione pronunciato de plano dal giudice delle indagini preliminari in data 02/09/2016 deducendo che, pur avendone fatto espressa istanza, la nuova richiesta di archiviazione effettuata dal Pubblico Ministero - a seguito dell’ordinanza con la quale il giudice delle indagini preliminari, all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 14/04/2016, aveva disposto indagini suppletive - non era stata notificata. 2. ricorso è fondato. Questa Corte ha, reiteratamente, affermato che una volta che la persona offesa abbia dichiarato di voler essere informata circa l’eventuale archiviazione, non è necessario che l’istanza debba essere ulteriormente riproposta, avendo in tal modo la parte interessata manifestato la volontà di avvalersi della predetta facoltà per l’intera fase, unitaria e complessa, della chiusura delle indagini preliminari ne consegue che in tale ipotesi il pubblico ministero ha l’obbligo di rinnovare la notifica prevista dell’art. 408 c.p.p., comma 2, senza ulteriori sollecitazioni da parte dell’interessato, ogni qual volta reiteri la richiesta di archiviazione per essergli stati restituiti gli atti da parte del giudice per le indagini preliminari ex plurimis Cass. 26594/2014 Rv. 260575. Dalla suddetta violazione di legge consegue la nullità, per difetto di contraddittorio camerale, del provvedimento impugnato, che, pertanto, va annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Cosenza che si adeguerà al seguente principio di diritto Il pubblico ministero che reiteri la richiesta di archiviazione ha l’obbligo di rinnovare la notifica prevista dall’art. 408, comma secondo, cod. proc. pen., alla persona offesa che aveva originariamente dichiarato di volere essere informata circa l’eventuale archiviazione, senza che sia necessario riproporre detta istanza . P.Q.M. ANNULLA senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza.