Mai fidarsi troppo dell’avvocato di fiducia

Il rapporto fiduciario di difesa tecnica dell’imputato con il legale non implica de plano la conoscibilità di ogni atto notificato al difensore ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, c.p.p., quando l’imputato ha eletto altrove domicilio speciale per le notifiche ai sensi dell’art. 161 c.p.p In caso di violazione, si verifica una nullità generale, da far valere nella prima difesa utile e comunque sanabile.

Così la Cassazione, Quinta Sezione Penale, n. 47097/2017, depositata il 13 ottobre. La vicenda processuale. In primo grado l’imputato, per fatti di rapina con scasso ex artt. 624 e 625, n. 2 c.p., era stato assistito da un difensore d’ufficio. In sede di prima identificazione, aveva eletto domicilio speciale per le notifiche presso altro luogo ai sensi dell’art. 161 c.p.p. A seguito di condanna, l’imputato aveva nominato un difensore di fiducia, presso il cui domicilio era stato inviato decreto di citazione in appello ai sensi dell’art. 157, comma 8- bis , c.p.p. – regolante il regime notificatorio all’imputato delle notifiche successive alla prima -. Il difensore eccepisce nella prima udienza successiva la nullità della notifica – assente l’imputato -, appurato il pregresso domicilio speciale eletto dall’imputato in sede di prima identificazione. La Corte d’appello rigetta l’eccezione e conferma la condanna, sulla scorta della pronuncia delle Sezioni Unite, n. 19602 del 2008. Il difensore lamenta la lesione dei diritti dell’imputato, che non avrebbe avuto reale conoscenza della prima udienza d’appello. Stavolta la Cassazione accoglie, annullando con rinvio ai sensi dell’art. 623, lett. c., c.p.p. La regola generale si procede alla notifica al difensore solo in caso di assenza di una elezione di domicilio speciale per le notifiche. Il combinato disposto ex artt. 161 e 157, comma 8- bis , c.p.p. delinea un doppio binario, atto a garantire quanto più la conoscenza dell’atto all’imputato, ai fini della partecipazione utile al processo e dell’esercizio delle prerogative processuali dovute. Quando l’imputato elegge domicilio speciale per le notifiche, non può essere notificato il primo atto introduttivo del giudizio al difensore di fiducia ex art. 157, comma 8- bis cit. La regola si applica nel corso dell’intero processo, al di là dell’individuazione di un primo atto introduttivo per ogni singolo grado o fase processuale. In caso di violazione, si realizza una nullità generale ed intermedia, non assoluta ed insanabile, da far valere nella prima occasione processuale utile ai sensi dell’art. 182 c.p.p. La nullità va ritenuta sanata solo qualora si provi che l’imputato abbia comunque avuto la conoscenza reale dell’atto – in adesione alle strettoie richieste dalla giurisprudenza CEDU -, salve le sanatorie generali ex art. 183 c.p.p., comunque operanti. Ma la verifica della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato non può essere presuntiva, il rapporto fiduciario con l’avvocato non prova nulla. La prova della conoscenza dell’atto deve essere certa e non ambigua, non è sufficiente la sussistenza del rapporto fiduciario con il legale, il quale non implica necessariamente un contatto diretto e puntuale con il professionista per ogni scansione processuale. Nel caso in oggetto, risultava pure l’assenza dell’imputato nel giudizio d’appello. La prova della conoscenza dell’atto non può ritenersi raggiunta. Per l’effetto la Cassazione annulla con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 21 settembre – 13 ottobre 2017, numero 47097 Presidente Sabeone – Relatore Catena Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza in composizione monocratica in data 09/04/2015, con cui L.G. era stato condannato a pena di giustizia in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 numero 2, 61 numero 5 cod. penumero , perché, in concorso con A.A. , rimanendo al di fuori dell’esercizio commerciale con funzioni di palo e coordinando telefonicamente l’attività del correo che si era introdotto ancora in orario di apertura all’interno del bar omissis corrente in omissis tramite una botola che consente l’accesso ad uno stanzino posto sopra la turca del bagno locale , e dopo aver atteso la chiusura dell’esercizio medesimo, si impossessava della somma di denaro in contanti di Euro 3.580,00 contenuta in apparecchi videopoker, previa effrazione degli stessi, sottraendola alla legittima detentrice V.M.F. , titolare del suddetto bar con l’aggravante di aver commesso il fatto usando violenza sulle cose ed approfittando di circostanze di tempo orario notturno tali da ostacolare la privata difesa con la recidiva reiterata e specifica in omissis , nella notte tra il omissis . 2. Con ricorso depositato il 27/09/2016 L.G. , a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Zaira De Biasi, ricorre per 2.1. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ex art. 606, lett. c , cod. proc. penumero , in relazione all’art. 178 lett. c , cod. proc. penumero , per essere stato il decreto di citazione a giudizio per il processo di appello notificato ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis, cod. proc. penumero , benché il L.G. avesse dichiarato domicilio ai sensi dell’art. 161 cod. proc. penumero nel verbale di identificazione del 16/06/2009, modificando la dichiarazione, successivamente, nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e ribadendo detta dichiarazione nell’atto di nomina del difensore di fiducia, depositata in data 18/09/2015 unitamente all’atto di appello, come eccepito tempestivamente all’udienza celebrata innanzi alla Corte di Appello in data 14/06/2016, in assenza dell’imputato 2.2. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ex art. 606, lett. c , cod. proc. penumero , in relazione agli artt. 106 e 178 lett. c , cod. proc. penumero , affermandosi l’incompatibilità tra le posizioni dei due coimputati, con la conseguenza che la difesa non avrebbe potuto essere assunta dallo stesso difensore, atteso che il difensore di ufficio, Avv.to Gaia Molinari, era stata sostituita, con delega orale, alle udienze del 22/01/2015 e del 09/04/2015, dall’Avv.to Paolo Lentini, sostituto processuale anche del difensore del coimputato l’incompatibilità risiederebbe nel fatto che mentre risultava certa l’individuazione del soggetto rinvenuto all’interno del locale, ossia il coimputato A.A. , risulterebbe tutt’altro che pacifica l’individuazione del ricorrente in funzione di palo 2.3. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ex art. 606, lett. c , cod. proc. penumero , in relazione agli artt. 111 Cost., 191 e 493, comma 3, cod. proc. penumero , essendo stati acquisiti atti e documenti denuncia di furto, verbale di individuazione fotografica, annotazione di P.G. con il consenso del difensore di ufficio, che sicuramente non è parte processuale e non può, pertanto, prestare il consenso all’acquisizione, riservato al solo imputato, come risulterebbe dalla disposizione dell’art. 111 Cost., essendo, nel caso in esame, il difensore di ufficio privo di procura speciale oltre che sostituto processuale 2.4. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, ex art. 606, lett. c , cod. proc. penumero , in relazione agli artt. 270 e 380 cod. proc. penumero , in riferimento alle intercettazioni effettuate dalla Questura di Piacenza e disposte in altro procedimento penale nei confronti del ricorrente, concernente violazioni alla normativa sugli stupefacenti, non connesso né collegato a quello in esame, apparendo peraltro insussistente la circostanza aggravante di cui all’art. 625 numero 2, cod. penumero , che avrebbe giustificato l’applicazione dell’art. 380 cod. proc. penumero , atteso che dall’escussione della proprietaria del bar, all’udienza del 09/04/2015, sarebbe risultato come la porta dell’esercizio commerciale non fosse stata forzata, così come non risulterebbe che fossero state danneggiate le apparecchiature, tanto è vero che dalle intercettazioni emergerebbe che il soggetto all’interno del bar avesse chiesto una pinza per poter uscire, il che dimostrerebbe che ne era sprovvisto, non avendo, quindi, potuto effettuare alcun danneggiamento delle apparecchiature dette circostanze sarebbero confermate dal fatto che la denuncia di furto era stata sporta cinque giorni dopo il verificarsi del fatto 2.5. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b ed e , cod. proc. penumero , in relazione alla individuazione fotografica effettuata, la quale avrebbe solo confermato che il ricorrente era un frequentatore del locale, che, peraltro, il giorno del furto, sarebbe stato all’esterno del locale con funzione di palo, in tal senso contrastando la versione del verbalizzante con quella della proprietaria del bar, che lo aveva indicato come la persona che si era trattenuta all’interno dell’esercizio il L. , inoltre, all’epoca dei fatti abitava nei pressi dell’esercizi commerciale, il che spiegherebbe l’identità della cella telefonica individuata né sarebbe stata considerata l’intercettazione in data 07/03/2009, delle ore 22,15, dimostrativa del fatto che il L. non si trovasse affatto nel bar 2.6. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b ed e , cod. proc. penumero , in relazione alla quantificazione della pena, anche in relazione alla contestata recidiva. Considerato in diritto Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito specificate. 1.Va esaminato dapprima il secondo motivo di ricorso, logicamente e processualmente preliminare, atteso che dal suo eventuale accoglimento discenderebbe la nullità della sentenza di primo grado e, quindi, anche della sentenza emessa in seguito al giudizio di appello. Il detto motivo è infondato. La sentenza impugnata ha ritenuto l’eccezione di incompatibilità formulata dalla difesa ai sensi dell’art. 106 cod. proc. penumero , del tutto generica, avendo affermato che non emergeva alcuna forma di sostanziale conflitto di interesse defensionale tra i due imputati. La motivazione appare logicamente corretta, in quanto la certa individuazione dell’A.A. ed il suo ruolo di esecutore materiale del furto, rispetto a quello ascritto al L.G. di palo , certamente non confliggono con l’interesse defensionale del ricorrente, attesa la diversità dei ruoli ascritti ai due coimputati, ancorché nel contesto di un reato concorsuale. Come noto, infatti, appare pacifico il principio più volte ribadito da questa Corte di legittimità, secondo cui non è sufficiente ad integrare l’incompatibilità del difensore la diversità di posizioni giuridiche o di linee di difesa tra più imputati, ma occorre che la versione difensiva di uno di essi sia assolutamente inconciliabile con la versione fornita dagli altri assistiti, così da determinare un contrasto radicale e insuperabile, tale da rendere impossibile, per il difensore, sostenere tesi logicamente inconciliabili tra loro Sez. 2, sentenza numero 10757 del 18/01/2017, H ed altri, Rv. 269310 Sez. 1, sentenza numero 29497 del 23/10/2012, dep. 10/07/2013, Vangjelaj, Rv. 256448 . Nel caso in esame non risulta essersi verificato, né, per la verità, risulta essere stato eccepito un effettivo e concreto pregiudizio alla difesa del ricorrente L.G. , non essendo sufficiente la mera indicazione di un diverso ruolo nell’ambito di un reato eventualmente concorsuale, come quello di furto aggravato in contestazione. Ne discende la genericità del motivo di ricorso. 2. Quanto al primo motivo di ricorso, esso appare fondato. Come risulta dagli atti processuali verificati da questa Corte di legittimità - che, come noto, in relazione alle eccezioni processuali è giudice del fatto Sez. U, sentenza numero 42792 del 31/10/2001, Policastro ed altri, Rv. 220092 - il ricorrente aveva eletto domicilio dapprima in sede di identificazione, in data 16/06/2009, alla via omissis il L. , inoltre, era stato assistito da un difensore di ufficio nel corso del giudizio di primo grado, nel corso del quale era rimasto assente. In grado di appello, con nomina depositata il 18/09/2015 al Tribunale di Piacenza, contestuale ai motivi di appello, il L. aveva nominato il difensore di fiducia ed aveva eletto domicilio alla via omissis tuttavia, il decreto di citazione per il grado di appello risulta notificato a mezzo pec presso il difensore di fiducia, in data 05/05/2016. Alla prima udienza celebratasi in grado di appello, in data 14/06/2016, la difesa aveva tempestivamente formulato l’eccezione riproposta in questa sede processuale, con il primo motivo di ricorso. La Corte di Appello ha rigettato l’eccezione in base ai principi affermati dalle Sezioni Unite Micciullo, affermando che la difesa non aveva dedotto né provato la perdita di contatto con il proprio assistito, citando altresì le sentenze CEDU del 10/11/2004, Sejdovic c/Italia e del 18/05/2004, Somogyi c/Italia, che hanno valorizzato il criterio della conoscenza effettiva del procedimento e, infine, pronunce di legittimità successive alla indicata sentenza Micciullo delle Sezioni Unite, che hanno confermato il citato criterio Sez. 6, sentenza numero 34558 del 10/05/2012, Rv. 253276 Sez. 4, numero m., sentenza numero 16398 del 2015 Sez. 4, sentenza numero 40066 del 17/09/2015, Bellucci, Rv. 264505 Sez. 6, sentenza numero 29677 del 24/06/2014, Mamone ed altro, Rv. 259819 . Nella motivazione della sentenza delle Sezioni Unite, numero 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396, si afferma Al quesito Se la notificazione presso il difensore di fiducia, ex art. 157, comma 8 bis, cod. proc. penumero , possa essere effettuata anche nel caso in cui l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni, deve essere data risposta negativa. Consegue come lineare corollario che 1 l’operatività dell’art. 157, comma 8 bis, cod. proc. penumero è subordinata all’assenza di una dichiarazione o elezione di domicilio. Tutte le successive notificazioni, qualora l’imputato abbia nominato un difensore di fiducia e non abbia dichiarato o eletto domicilio, devono essere eseguite mediante consegna al difensore, ferma restando l’assenza di una preclusione all’esercizio della facoltà dell’imputato stesso di dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni anche dopo la nomina di un difensore di fiducia, esercizio che ha l’effetto di paralizzare la regola contenuta nel citato comma 8 bis 2 detta regola, inoltre, riguarda l’intero processo, sicché non occorre individuare per ciascuna fase processuale una prima notificazione rispetto alla quale possa, poi, trovare attuazione la nuova disciplina 3 l’eventuale nullità derivante dalla notificazione effettuata ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis, cod. proc. penumero , per casi diversi da quelli previsti non configura una nullità assoluta ed insanabile per omessa vocatio in jus, bensì una nullità di ordine generale e a regime intermedio per inosservanza delle norme sulla notificazione, che deve ritenersi sanata quando risulti provato che l’errore non abbia impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa essa rimane comunque senza effetto se non è dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184 comma primo, alle sanatorie generali di cui all’art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all’art. 182 cod. proc. penumero , oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 stesso codice . Il principio affermato risulta condiviso anche dalle più recenti pronunce delle sezioni semplici Sez. 5, sentenza numero 12600 del 13/01/2017, Da Silva, Rv. 269709 Sez. 6, sentenza numero 11954 del 15/02/2017, Emma ed altro, Rv. 269558 . Non vi è alcun dubbio, quindi, come emerge dalla complessiva motivazione della citata sentenza, a cui si rinvia, che le Sezioni Unite abbiano affermato che gli artt. 157 e 161 e seguenti del codice di procedura penale, in relazione alle notificazioni all’imputato non detenuto, descrivano un duplice percorso, basato su diversi presupposti ed avente comunque di mira la piena conoscenza dell’accusa da parte dell’imputato, coerentemente con quanto affermato dalla stessa CEDU che, a sua volta, ha delineato un’attività collaborativa da parte dell’imputato, con la conseguenza che il suo disinteresse equivale - nel presupposto che egli sia stato regolarmente informato - ad una rinuncia a presenziare alle udienze ne consegue che, in tal caso, non è configurabile nessuna violazione della Convenzione Kimmel c. Italia, 2 settembre 2004 Booker c. Italia, 14 settembre 2006 Zaratin c. Italia, 23 novembre 2006 . Tanto premesso, occorre precisare, quindi, che l’attività collaborativa dell’imputato presuppone necessariamente una regolare notifica, idonea, cioè, a garantire la piena conoscenza dell’accusa, e che l’intervenuta nullità nel percorso della notifica debba ritenersi sanata solo quando risulti provato che l’errore non abbia impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa. Il concetto da ultimo individuato deve, tuttavia, essere oggetto di una valutazione basata su indici certi e non presuntivi, né, tantomeno, suscettibili di diverso significato. Nel caso in esame il processo, in entrambi i gradi di giudizio, era stato celebrato in assenza dell’imputato, assistito, come detto, da un difensore di fiducia solo in grado di appello, con nomina intervenuta a seguito della pronuncia di primo grado. La presenza di un difensore di fiducia, tuttavia, non può far presumere, come sembra emergere dalla motivazione dell’ordinanza resa dalla Corte di merito, sulla base di regole di esperienza sicuramente labili e certamente non dotate di alcuna concludente significatività, la costanza di un contatto con il proprio assistito, anche alla luce dell’assenza dell’imputato nel corso del giudizio di appello, nonostante la nomina di un difensore di fiducia. In altri termini, il fatto che la difesa tecnica sia assicurata da un difensore di fiducia non implica, necessariamente e presuntivamente, alcun costante e continuativo rapporto tra difensore ed assistito, tale da far ritenere certa e tempestiva ogni conoscenza, da parte dell’interessato, del verificarsi delle singole vicende processuali, anche a fronte di notifiche caratterizzate, come nel caso in esame, da una palese divergenza dalla sequenza procedimentale prevista normativamente. Sotto altro profilo, inoltre, non può che giungersi alle medesime conclusioni se solo si consideri l’accentuazione progressiva, da parte della giurisprudenza di questa Corte regolatrice, del principio di personalità dell’impugnazione da parte dell’imputato, con la conseguenza che in situazioni nelle quali l’imputato abbia inteso porsi in una situazione processuale tale da comportare la notifica di tutti gli atti mediante consegna presso un proprio domicilio dichiarato, diverso da quello del difensore di fiducia, la sola sussistenza di un rapporto fiduciario di difesa tecnica, in assenza di altri elementi univocamente sussistenti ed, al contrario, in presenza di elementi di segno opposto quale l’assenza dell’imputato alla celebrazione del processo, non possono fondare alcuna legittima presunzione di conoscenza degli atti da parte dello stesso. Ne discende, pertanto, in accoglimento del motivo di gravame, l’annullamento della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 623, lett. c , cod. proc. penumero , con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo giudizio, restando precluso l’esame delle ulteriori doglianze. La natura delle questioni trattate consente la redazione della motivazione della presente sentenza in forma semplificata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo giudizio. Motivazione semplificata.