Furto in supermercato: tentativo ed esclusione del mezzo fraudolento

In sede di convalida dell’arresto, il giudice può attribuire al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dal PM, ai limitati effetti del giudizio di convalida, in quanto rientra tra i suoi poteri di controllo quello di individuare in concreto l’ipotesi di reato, al fine di stabilire se sia consentito l’arresto in flagranza.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. sentenza n. 46978/17 depositata il 12 ottobre. Il caso. La sentenza affronta la tematica relativa alla convalida di arresto a seguito di un furto aggravato in supermercato. Nel caso di specie, l’imputata, una volta fermata oltre le casse di un supermercato per avere asportato, mettendoli nella propria borsa, 275 pacchetti di gomma da masticare, veniva arrestata dal personale di polizia. Il giudice, tuttavia, non convalidava l’arresto, ritenendo i fatti, così come ricavabili dal verbale di arresto, qualificabili in furto tentato non aggravato. Secondo il Tribunale, invero, la donna non aveva mai conseguito l’autonoma disponibilità dei beni sottratti, posto che la stessa era stata costantemente, nel corso della propria azione delittuosa, osservata dal personale dell’esercizio commerciale e per tali motivi, mancando anche particolare scaltrezza ed insidiosità dell’azione, escludeva altresì l’aggravante contestata. Induzione in errore della vittima e consumazione del reato. Proponeva ricorso il PM, ritenendo erronea la decisione, in quanto certamente sussistente l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento, così come prevista dall’art. 625, comma 1, n. 2 c.p., dato che, una volta che l’agente abbia occultato su di sé i beni asportati, gli addetti alla vendita, non potendo sapere della sottrazione, proprio perché occultata, vengono indotti in errore . Oltre ciò, criticava la riqualificazione del fatto in mero tentativo, ritenendo che, il soggetto, una volta superata la barriera delle casse con merce prelevata dai banchi senza averla regolarmente pagata, ha posto in essere una condotta di furto consumato, a prescindere dalla circostanza di essere stato attenzionato o meno da personale del supermercato. Sulla aggravante di cui all’art. 625, n. 2 . Di diverso avviso è la Corte. Infatti, ribadendo il principio giurisprudenziale già espresso dalle Sezioni Unite sent. n. 40354/2013 per un caso assolutamente analogo, ha affermato che è da escludersi l’aggravante de quo , proprio nel caso di occultamento sulla persona o nella borsa di merce esposta in un esercizio di vendita self-service”. Infatti, l’aggravante del mezzo fraudolento presuppone, per la sua configurabilità, un’azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità . Oltre ciò, poi, il mero nascondimento sulla propria persona, di merce sottratta all’esercizio commerciale, non può integrare l’aggravante suddetta, dovendo tale azione ritenersi talmente banale da non vulnerare in modo apprezzabile le difese apprestate a tutela del bene . Quando riqualificare in tentativo il furto. Oltre ad escludere l’aggravante, poi, la Corte, facendo uso dei principi oramai consolidati e confermando la decisione del giudice di merito, ha altresì ritenuto doversi inquadrare il fatto in semplice tentativo, dato che il costante monitoraggio dell’azione furtiva ne impedisce certamente la consumazione, non avendo l’agente conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo . Per tale ragione ha ritenuto giuridicamente corretta la mancata convalida dell’arresto in esito alla riqualificazione operata dal giudice di prime cure, dato che rientra tra i suoi poteri di controllo quello di individuare in concreto l’ipotesi di reato al fine di stabilire se sia consentito l’arresto in flagranza.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 20 settembre – 12 ottobre 2017, n. 46978 Presidente Piccialli – Relatore Costantini Ritenuto in fatto e in diritto 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Pescara non ha convalidato l’arresto di C.L. , eseguito dalla polizia giudiziaria nella flagranza del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen. per essersi impossessata di 275 pacchetti di gomme da masticare, per un valore complessivo di 180,77 Euro, prelevandoli dagli espositori dell’esercizio commerciale e superando poi la barriera delle casse, pagando solo alcuni articoli alimentari e non anche la predetta merce che aveva occultalo all’interno della propria borsa per eludere la sorveglianza degli addetti al controllo. Il Giudice rilevava che la condotta ascritta alla C. , così come descritta nel verbale di arresto, era qualificabile come furto tentato non aggravato, in quanto l’imputata era stata osservata dal personale dell’esercizio commerciale nell’atto di prelevare la merce dagli espositori ed occultarla nella borsa e, benché fosse stata fermata subito dopo avere superato la barriera della cassa, non aveva mai conseguito l’autonoma disponibilità dei beni sottratti. Il giudicante escludeva inoltre che ricorresse nella specie l’aggravante del mezzo fraudolento posto che nel reato di furto, l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell’azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità. Aspetti, questi ultimi, del tutto assenti nel caso di specie. 2. Avverso la suddetta ordinanza, ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara chiedendone l’annullamento per violazione di legge. 2.1 I Tribunale avrebbe illegittimamente escluso la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1 n. 2, posto che, una volta che l’agente abbia occultato sulla propria persona i beni asportati privi peraltro del dispositivo antitaccheggio , gli addetti alla vendita non potendo sapere dell’avvenuta sottrazione, proprio perché occultata, vengono indotti in errore e conseguentemente non richiedono il pagamento della merce sottratta. 2.2 Inoltre, il Tribunale avrebbe errato nel qualificare il fatto addebitato alla C. in termini di delitto tentato dovendo trovare applicazione l’orientamento giurisprudenziale secondo cui integra il reato di furto consumato e non tentato la condotta di colui che si impossessi, superando la barriera delle casse, di merce prelevata dai banchi sottraendola al pagamento, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato incaricato della sorveglianza. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. 4. Quanto al primo motivo di impugnazione, giova ricordare che sulla questione si sono pronunciate le Sezioni unite della Corte di cassazione affermando il principio secondo il quale nel reato di furto, l’aggravante dell’uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell’azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità. In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità dell’aggravante proprio in un caso, del tutto sovrapponibile a quello in esame, di occultamento sulla persona o nella borsa di merce esposta in un esercizio di vendita self-service Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974 . Più di recente poi, questa stessa Sezione ha ribadito che nel delitto di furto, non integra l’aggravante del mezzo fraudolento il mero nascondimento sulla persona della merce sottratta a un esercizio commerciale, trattandosi di banale e ordinario accorgimento che non vulnera in modo apprezzabile le difese apprestate a tutela del bene Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Pisani, Rv. 259288 . 5. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile. 6. L’ordinanza impugnata ha qualificato il fatto in termini di tentato furto, escludendo la configurabilità della fattispecie consumata contestata nella richiesta di convalida del P.M. dando, correttamente, applicazione al principio di diritto, affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, in forza del quale, in caso di furto in supermercato, il monitoraggio dell’azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell’ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo in continenti , impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l’agente conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Pg in proc. Prevete e altro, Rv. 261186 . Occorre ricordare inoltre che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in sede di convalida dell’arresto il giudice può attribuire al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dal P.M., ai limitati effetti del giudizio di convalida, in quanto rientra tra i suoi poteri di controllo quello di individuare in concreto l’ipotesi di reato al fine di stabilire se sia consentito l’arresto in flagranza Sez. 5, n. 14314 del 29/01/2010, Sinatra e altri, Rv. 246708 Sez. 4, n. 969 del 26/03/1996, Calvi, Rv. 205413 . Nel caso di specie, secondo quanto riferito dalla p.g. operante nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto, la C. era stata effettivamente tenuta sotto controllo dal personale dell’esercizio commerciale ed osservata nell’atto di prelevare la merce dagli scaffali. La decisione impugnata si presenta pertanto giuridicamente corretta. 7. Per quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.