Sassi contro un’automobile: nessuna condanna per il vandalo

Decisiva l’esclusione dell'aggravante prevista per l’esposizione alla pubblica fede. Su questo punto è posto in evidenza il fatto che la proprietaria della vettura era presente nel momento del danneggiamento. A testimoniarlo le dichiarazioni con cui ha indicato i responsabili agli agenti.

Sassi contro l’automobile di una donna. Sotto accusa finisce un minorenne, ritenuto responsabile del gesto vandalico. A salvarlo, però, è proprio la proprietaria del veicolo la sua presenza in strada, durante il danneggiamento della vettura, esclude difatti l’aggravante della esposizione alla pubblica fede” Cassazione, sentenza n. 46585/2017, Sezione Seconda Penale, depositata l’11 ottobre . Presenza. Decisiva è la constatazione che la donna ha prontamente indicato agli agenti di polizia gli autori del lancio di pietre contro la propria vettura . Ciò significa, osservano i giudici della Cassazione, che ella era presente al momento dei fatti, avendo in custodia la propria automobile, tanto da attivare subito il presidio pubblico . Viene meno, di conseguenza, l’ipotesi della maggiore tutela accordata alle cose esposte , come le automobili, alla pubblica fede . Una volta escluso questo elemento, può essere applicata la depenalizzazione prevista col decreto legislativo 7 del 2016. Tutto ciò fa cadere ogni accusa nei confronti del ragazzo protagonista dell’episodio.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 17 maggio – 11 ottobre 2017, numero 46585 Presidente Davigo – Relatore Taddei Motivi della decisione 1.Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha dichiarato numero d.p. nei confronti del minore Ia. Anumero per essere, egli, al momento dei fatti, minore degli anni 14, ricorre il difensore di fiducia del minore, chiedendo l'annullamento della pronuncia e lamentando l'erroneità della stessa che ha ritenuto sussistente, ma scriminato per minore età, il tentativo di danneggiamento aggravato, senza rilevare l'inesistenza dell'aggravante di cui all'articolo 625 numero 7 cod.penumero , che non può ravvisarsi, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, se il bene, oggetto di danneggiamento, è sotto il controllo dell'avente diritto e che in tale situazione si trovava la vettura della De Ci., come emerge dalla sentenza impugnata, posto che era si parcheggiata sulla pubblica via ma in assenza di affidamento alla pubblica fede, essendo sotto la diretta vigilanza della proprietaria. L'ipotesi di cui all'articolo 635 comma 1 cod.penumero peraltro, è stata abrogata e comunque, il reato era procedibile a querela, querela che manca nel caso in esame. Rivendica il ricorrente anche l'interesse a ricorrere essendo la formula del proscioglimento per difetto di capacità meno garantista della formula piena. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Va innanzitutto riconosciuto l'interesse a ricorrere attesa la diversa natura ed estensione delle due formule assolutorie ed anche la diversità degli effetti ad esse connessi. Emerge, poi, dalla lettura dell'impugnata sentenza che agli agenti intervenuti nell'immediatezza dell'accaduto su richiesta di De Ci. Fr., persona offesa, quest'ultima aveva indicato gli autori del lancio di pietre contro la propria autovettura, segno evidente ch'ella era presente al momento dei fatti avendo in custodia la propria vettura, tanto da attivare subito il presidio pubblico. Questa Corte, con decisioni che questo collegio condivide, ritenendo opportuno darvi continuità, ha già affermato che la ratio della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nel fatto che si tratta di cose prive di custodia da parte del proprietario, con la conseguenza che la proprietà o il possesso di esse ha come presidio soltanto il senso del rispetto da parte dei terzi. Sez. 2, Sentenza numero 44331 del 2010, Rv. 249181 numero 44953 del 2016 Rv. 268318. Nel caso in esame non è stato affatto accertato l'affidamento alla pubblica fede ed anzi, per quel che emerge dalla motivazione della sentenza sembra che debba proprio escludersi un affidamento del genere. La decisione impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché, esclusa l'aggravante, a norma del D.Lgs. numero 7 del 2016, il fatto non è previsto dalla legge come reato, a norma. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'articolo 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.