La pena è sospesa, ma permane il divieto di partecipazione alle manifestazioni sportive

Il Supremo Collegio si esprime in merito alla permanenza del divieto di partecipazione alle manifestazioni sportive e dell’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria nonostante l’intervenuta sospensione condizionale della pena principale.

Sul tema la Cassazione con sentenza n. 46457/17, depositata il 10 ottobre. La vicenda. La Corte di Appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado concedendo la sospensione condizionale della pena al condannato. Lo stesso propone ricorso per cassazione sostenendo che nonostante la sospensione condizionale della pena la Corte territoriale non abbia provveduto ad eliminare il divieto di partecipazione a manifestazioni sportive e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria inflitto nella decisione di primo grado. Misura cautelare o misura di prevenzione atipica? Secondo il ricorrente l’applicazione della pena accessoria suddetta non era più necessaria in quanto avendo la Corte di merito concesso la sospensione condizionale della pena, veniva modificata la prognosi positiva in relazione alla pericolosità del soggetto sottostante la pena accessoria stessa. La Corte di Cassazione ha considerato che il divieto di partecipazione a manifestazioni sportive e gli obblighi di presentazione alla P.G. sono misure di prevenzione atipiche e non misure cautelari o di pene accessorie. In relazione a ciò la S.C. ha affermato il seguente principio di diritto Poiché la prescrizione di presentarsi all’ufficio o comando di polizia, in corrispondenza delle manifestazioni sportive, prevista dall’art. 6, comma 2, l. n. 401/1989, non è assimilabile ad una misura cautelare, bensì ad una misura di prevenzione atipica, essa non segue la sospensione condizionale della pena principale, ma autonomamente deve eseguirsi anche con la sospensione condizionale della pena . Di conseguenza la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 febbraio – 10 ottobre 2017, n. 46457 Presidente Amoroso – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Lecce con sentenza del 2 marzo 2016, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Brindisi del 16 gennaio 2014 concedeva a C.A. la sospensione condizionale della pena di mesi 10 di reclusione ed Euro 9.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 81 cod. pen. e 6, commi 2 e 6, l. n. 401 del 1989. 2. C.A. propone ricorso per Cassazione a mezzo del proprio difensore deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge, art. 131 bis, cod. pen. La Corte doveva applicare l’art. 131 bis, cod. pen., in relazione alla particolare tenuità dei fatti. 2. 2. Violazione di legge, art. 6, comma 7, legge n. 401 del 1989. Nonostante la sospensione condizionale della pena la Corte di appello non ha eliminato il divieto di partecipazione a manifestazioni sportive e di presentazione alla PG, inflitto nella decisione di primo grado, per anni 2. Non è stato considerato il tempo trascorso dai fatti e il trasferimento della residenza in provincia di Venezia. L’applicazione della pena accessoria suddetta comporta l’obbligo di una prognosi positiva, in relazione alla pericolosità del soggetto, che in considerazione della sospensione condizionale concessa non sussisteva. Ha chiesto pertanto l’annullamento della decisione impugnata. Considerato in diritto 3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità relativamente alla richiesta applicazione dell’art. 131 bis, cod. pen. non c’è stata richiesta al giudice di merito, pur nel vigore della norma, al momento della decisione impugnata. 3. 1. Relativamente alla richiesta applicazione dell’art. 131 bis, cod. pen., norma già in vigore alla data della decisione impugnata, non risulta che la stessa sia stata effettuata al giudice di merito, e quindi l’istanza è inammissibile in sede di legittimità In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 609, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d’appello. In motivazione, la S.C. ha precisato che la questione postula un apprezzamento di merito precluso in sede di legittimità, ma che poteva essere proposto al giudice procedente al momento dell’entrata in vigore della nuova disposizione, come motivo di appello ovvero almeno come sollecitazione in sede di conclusioni del giudizio di secondo grado Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016 - dep. 16/05/2016, Gravina, Rv. 26667801 vedi anche Sez. 7, n. 43838 del 27/05/2016 - dep. 17/10/2016, Savini, Rv. 26828101 . 4. Il divieto di partecipazione a manifestazioni sportive e gli obblighi di presentazione alla P.G. ai sensi dell’art. 6, comma 7, ultima parte della l. 401/1989 non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta . Si tratta infatti di misure di prevenzione atipiche, e non di misure cautelari - o di pene accessorie -, e quindi si applicano, ad esempio, anche ai minori Poiché la prescrizione di presentarsi all’ufficio o comando di polizia in corrispondenza delle manifestazioni sportive, prevista dall’art. 6, comma secondo, della legge n. 401 del 1989, non è assimilabile a una misura cautelare, bensì a una misura di prevenzione atipica, essa non soffre, nei confronti di minorenni, le eccezioni alla generale applicazione delle misure cautelari previste dall’art. 19 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 Sez. 1, n. 3216 del 22/04/1999 - dep. 15/06/1999, Costantini e altro, Rv. 21371801 . Conseguentemente la sospensione condizionale della pena non rileva sull’esecuzione delle misure ex art. 6, l. 401/1989, in considerazione della loro natura di misure di prevenzione atipica. Può conseguentemente affermarsi il seguente principio di diritto Poiché la prescrizione di presentarsi all’ufficio o comando di polizia, in corrispondenza delle manifestazioni sportive, prevista dall’art. 6, comma secondo, della legge n. 401 del 1989, non è assimilabile a una misura cautelare, bensì a una misura di prevenzione atipica, essa non segue la sospensione condizionale della pena principale, ma autonomamente deve eseguirsi anche con la sospensione condizionale della pena . Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.