Decoder connesso online e vede Sky gratis: condannato

Definitiva la sanzione nei confronti di un uomo che aveva attrezzato un sistema ad hoc per accedere ai canali senza sborsare un euro. Per lui quattro mesi di reclusione e 2.000 euro di multa.

Ha guardato gratis per mesi i canali di Sky. Si è attrezzato adeguatamente, utilizzando a casa un decoder ad hoc, collegato a internet, alla televisione e all’impianto satellitare, e, ovviamente, senza la prevista smart-card. Alla fine, però, il trucco è stato scoperto, ed è arrivato un conto salato Cassazione, sentenza n. 46443, sez. III Penale, depositata oggi . Accesso. Facilmente ricostruito il sistema utilizzato per vedere Sky senza sborsare un euro. L’uomo, ora sotto accusa, aveva installato un apparecchio con decoder regolarmente alimentato e collegato alla rete Lan domestica e ad internet oltre che al televisore e all’impianto satellitare . Così, pur in assenza della prevista smart-card, erano accessibili tutti i canali televisivi del gruppo Sky Italia . Per i giudici, prima in Tribunale e poi in Appello, è evidente come sia stato violato il diritto d’autore, cioè con la decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato . Consequenziale la condanna a quattro mesi di reclusione e 2.000 euro di multa . Questa decisione è condivisa e resa definitiva ora dalla Cassazione. Per i magistrati del Palazzaccio, difatti, è indiscutibile che siano state eluse le misure tecnologiche destinate ad impedire gli accessi abusivi. Irrilevanti sono invece ritenute le concrete modalità con cui è attuata l’elusione , poiché ciò che conta, concludono i giudici, è la finalità fraudolenta consistita nel mancato pagamento del canone applicato ai clienti per l’accesso ai canali e ai programmi .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 30 gennaio – 10 ottobre 2017, n. 46443 Presidente Cavallo – Relatore Galterio Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 12.4.2016 la Corte di Appello di Palermo ha confermato integralmente la sentenza di primo grado che aveva condannato Fi. In. alla pena di quattro mesi di reclusione ed Euro 2.000 di multa per avere in violazione dell'articolo 171 octies L.633/1941 installato un apparecchio con decoder regolarmente alimentato alla rete LAN domestica ed internet collegato con apparato TV e connessione all'impianto satellitare così rendendo visibili i canali televisivi del gruppo SKY Italia in assenza della relativa smart card. Avverso la suddetta sentenza ricorre in Cassazione l'imputato affidando il proprio ricorso ad un unico motivo con il quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge ed al vizio motivazionale, l'erronea qualificazione del fatto ai sensi dell'articolo 171 octies L.633/1941, norma del tutto residuale riservata esclusivamente ad attività illecite a livello professionale, deponendo invece il riferimento ad un canone imposto per l'accesso alla visione dei programmi dell'emittente Sky e lo scopo di lucro sotto il profilo soggettivo da contrapporsi a quello fraudolento, assente nella fattispecie, per la riconducibilità della condotta nell'alveo normativo dell'articolo 171 ter comma 1. lett.f L.633/1941. Sostiene inoltre il ricorrente che nessuna spiegazione sia stata dalla sentenza, che fonda il verdetto di colpevolezza sul sistema del card sharing, ravvisabile in presenza del Kit sharing consistente in un decoder e in una smart card collegata, come l'imputato avesse potuto accedere alla visione dei canali Sky in assenza di una smart card, mai rinvenuta presso la propria abitazione, senza tenere conto della versione fornita dallo stesso, che aveva affermato di aver acquistato i codici di decodifica sul web. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente censura con l'unico motivo di ricorso svolto la sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di violazione di legge e di carenza o illogicità motivazionale, tra loro all'evidenza contraddittori posto che da un canto si duole dell'erronea qualificazione giuridica del fatto e dall'altro lamenta il salto logico effettuato dall'accertamento del fatto, consistito nella decodifica del segnale satellitare Sky nella propria abitazione, all'applicazione della fattispecie di reato ascrittagli. Il vizio di cui all'articolo 606, comma 1, lett. b , cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale ossia, la sua inosservanza ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta , mentre il vizio motivazionale presuppone un'erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ipotesi, questa, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016 - dep. 10/11/2016, P.M. in proc. Al. e altri, Rv. 26840401 . La ricostruzione in fatto operata dalla Corte territoriale non è contestata dal ricorrente, che censura invece l'erronea applicazione dell'articolo 171-octies L.633/1941 alla fattispecie concreta. Conseguentemente non è profilabile alcun vizio motivazionale tenuto conto che nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione non è mai denunciabile con riferimento a questioni di diritto, poiché queste, se sono fondate e disattese dal giudice, motivatamente o meno, danno luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge, mentre, se sono infondate, il loro mancato esame non determina alcun vizio di legittimità della pronuncia Sez. 1, n. 16372 del 20/03/2015 - dep. 20/04/2015, Rv. 263326 . Così delimitato il perimetro dell'impugnazione, la censura svolta si appalesa, anche in punto di violazione di legge, manifestamente infondata. Va al riguardo rilevato che l'articolo 171 ter lett. f bis L. 22/4/'41, n. 633, punisce colui il quale fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti, ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102 quater, ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure e che, invece, l'articolo 171 octies L. 633/'41 sanziona chi a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza, per uso pubblico e privato, apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, effettuate via etere, via satellite o via cavo, in forma sia analogica, che digitale . Invero i fatti previsti dalla norma di legge da ultimo riportata, introdotta dall'articolo 17 L. 18/8/'00, n. 248, depenalizzati dalla successiva emanazione del D.Lgs. 15/11/2000 n. 373 entrato in vigore il 30/12/'00 , hanno riacquistato rilievo penale a seguito della modifica apportata, dall'articolo 1 L. 7/02/'03, n. 22, all'articolo 6 co. 1 del detto decreto legislativo, con la previsione dell'applicabilità anche delle sanzioni penali e delle altre misure accessorie di cui agli artt. 171 bis e 171 octies L. 633/'41 e successive modifiche. Il raffronto tra le due norme rende palese che le condotte incriminate dall'articolo 171 lett.f sono tra loro accomunate dalla finalità commerciale concretandosi l'illecito nella immissione sul mercato di prodotti o servizi atti ad eludere le misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, non essendo ivi compresa la condotta di chi invece utilizza i dispositivi che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del dovuto corrispettivo, condotta questa che è invece espressamente sanzionata dall'articolo 171 octies, indipendentemente dall'utilizzo pubblico o privato che venga fatto dell'apparecchio atto alla decodificazione di trasmissioni audiovisive. Non ricorre, all'evidenza, nessun vizio integrante la violazione di legge né sotto il profilo dell'inosservanza, non avendo il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione della norma, o applicato la norma sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie incriminatrice né sotto il profilo della erronea applicazione avendo la Corte di merito esattamente interpretato, alla luce dei principi fissati da questa Corte, la disposizione applicata. Correttamente i giudici palermitani hanno, invero, ricondotto nell'ambito dell'articolo 171-octies L. 633/1941 la condotta incriminata, pacificamente consistita nella decodificazione ad uso privato di programmi televisivi ad accesso condizionato e, dunque, protetto, eludendo le misure tecnologiche destinate ad impedire l'accesso da parte dell'emittente, senza che assumano rilievo le concrete modalità con cui l'elusione venga attuata, evidenziandone la finalità fraudolenta nel mancato pagamento del canone applicato agli utenti per l'accesso ai suddetti programmi. E' poi evidente cha dalla ricondotta rilevanza penale del fatto nell'alveo della norma così individuata discenda, de plano, l'antigiuridicità della condotta ascritta all'imputato, non potendosi prendere in esame per le ragioni sopra esposte le ulteriori doglianze svolte sul piano motivazionale, peraltro sviluppate nell'orbita delle mere censure di merito. Non sussistendo pertanto i presupposti per invocare l'intervento di questa Corte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.