I giudizi morali del giudice sull’imputato musulmano non sono frasi anticipatorie dell’esito del processo

In tema di ricusazione, è indebita la manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell’imputazione solo quando l’esternazione venga espressa senza alcuna necessità funzionale, al di fuori di ogni collegamento con l’esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale e sia idonea ad anticipare la colpevolezza dell’imputato, in tutto o in parte.

Così la Cassazione con la sentenza n. 46367/17, depositata il 9 ottobre. Il caso. La Corte d’Appello rigettava la dichiarazione di ricusazione proposta dall’appellante verso il giudice procedente per il reato di maltrattamento nei confronti della moglie. Avverso tale decisione propone ricorso in Cassazione l’imputato lamentando la motivazione illogica e contraddittoria della Corte territoriale nel sostenere che il giudice non abbia indebitamente manifestato il suo convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione. Secondo il ricorrente è incomprensibile come i Giudici di merito abbiano ritenuto non attenenti ai fatti le frasi aventi ad oggetto giudizi morali sull’imputato dette dal giudice durante il procedimento. Frasi del giudice sui comportamenti dell’imputato. La Suprema Corte ha affermato che, ai fini delle ricusazione, l’indebita manifestazione del convincimento del giudice rileva solo se lo stesso abbia anticipato la valutazione nel merito della fattispecie e la colpevolezza dell’imputato. Nel caso di specie, come rilevato dalla Corte territoriale, le frasi pronunciate dal giudice, anche se ritenute inopportune, prescindono dal merito della re giudicanda e non possono per questo considerarsi indebita manifestazione del convincimento volto ad anticipare l’esito del processo. Al contrario, dall’analisi del contenuto delle frasi, emerge che esse sono riconducibili alla necessità da parte del giudice di testare l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa del reato. Di conseguenza, la Cassazione ha ritenuto che fosse stata correttamente esclusa la sussistenza della causa di ricusazione in questione e per questo ha rigettato il ricorso condannando il ricorrente alle spese.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 15 novembre 2016 – 9 ottobre 2017, n. 46367 Presidente Cavallo – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Firenze con ordinanza del 17 maggio 2016 rigettava la dichiarazione di ricusazione proposta da E.S.M.S. nei confronti del Giudice del Tribunale di Firenze M.F. nell’ambito del procedimento penale n. omissis RGNR. 2. E.S.M.S. ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen 2.1. Carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. All’udienza del 19 aprile 2016 con dichiarazione di ricusazione il ricorrente lamentava l’indebita manifestazione del proprio convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione, da parte del giudice in tutto il corso dell’udienza, con frasi anticipatorie dell’esito del processo. In particolare con tre frasi - Voi la dovete smettere di trattare male le donne e di offenderle Non è possibile dare il nome di un morto alla famiglia . Dovete rendervi conto che c’è la parità dei diritti tra uomo e donna - durante l’esame della persona offesa quando la stessa aveva dichiarato di essere stata chiamata puttana dall’imputato per il modo in cui vestiva, il giudice commentava., eh certo loro possono vestirsi in calzoncini e magliette e le donne devono stare dietro con il burqa - sempre nel corso della deposizione della persona offesa il giudice domandava alla stessa dopo che è nato il primo bambino come mai ne ha fatto un secondo con un soggetto così? . Il ricorrente era sotto processo per il reato di maltrattamento nei confronti della moglie reato che presuppone, tra le altre condotte costitutive, comportamenti anche ingiuriosi e lesivi dell’onorabilità della persona offesa. La Corte d’appello ha ritenuto che il giudice non abbia indebitamente manifestato il suo convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione, poiché le frasi, pur se certamente non opportune, prescindono dal merito della questione in giudizio, e dalla colpevolezza dell’imputato. Per la frase relativa alla seconda gravidanza per la Corte d’appello il giudice ha inteso solo evidenziare alla teste l’apparente contraddizione fra la descrizione delle condotte da lei ascritte all’imputato e la sua scelta di una seconda gravidanza. Sulla seconda frase, invece vi è un’assenza totale di motivazione. Il giudice con le sue frasi si è rivolto all’imputato musulmano, ritenendo che per egli non esiste la parità tra uomo e donna e che la devono smettere di offendere le donne affermazione già di per sé gravissima e assolutamente legata alla vicenda dei maltrattamenti per la quale si stava celebrando il processo. Le frasi non solo sono inopportune, ma anche non dovute e ingiuste, al di fuori di ogni necessità funzionale al processo, ed espresse con modalità antigiuridiche, di tempo e di forma. Le frasi sono indebite, e anche collegate ai fatti in accertamento. Quindi è incomprensibile come si possa sostenere, come ha fatto la Corte di appello nel provvedimento impugnato, che tali giudizi morali rivolti direttamente all’imputato non siano attinenti ai fatti oggetto dell’imputazione, ma solo inopportuni. La motivazione della Corte pertanto deve ritenersi illogica e contraddittoria sul punto. La seconda frase inoltre non è stata presa in considerazione dalla Corte di appello di Firenze. La frase relativa al modo di vestire della parte offesa, non gradito dall’imputato, è direttamente collegata al mondo musulmano, anzi al mondo oltranzista musulmano. Commento non solo inopportuno ma fortemente anticipatore della propria convinzione circa il modo di ragionare del mondo musulmano senza alcuna distinzione gli uomini davanti . le donne dietro . Il giudizio anticipatorio morale, risulta quindi indebito, ed espresso prima che l’imputato sia stato esaminato. Ha chiesto pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 3. Il ricorso è infondato per infondatezza dei motivi, e per genericità, e deve rigettarsi con la condanna alle spese processuali. In tema di ricusazione, il carattere indebito della manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell’imputazione richiede che l’esternazione venga espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l’esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale. In applicazione di detto principio la Corte ha escluso che l’ordinanza del G.i.p. ammissiva di esame testimoniale in sede di incidente probatorio sul presupposto del pericolo di inquinamento probatorio motivato sulla base di un fatto perturbativo già realmente avvenuto potesse integrare tale indebita manifestazione . Sez. 3, n. 17868 del 17/03/2009 - dep. 29/04/2009, Nicolasi e altro, Rv. 24371301 vedi anche Sez. 6, n. 43965 del 30/09/2015 - dep. 30/10/2015, Pasi e altro, Rv. 26498501, e Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005 - dep. 15/11/2005, Falzone ed altro, Rv. 23206701 . L’indebita manifestazione del convincimento del giudice, ai fini della ricusazione, rileva solo se il giudice abbia anticipato - in tutto od in parte - la valutazione sul merito della controversia, ovvero sulla colpevolezza dell’imputato. Inoltre non deve ricorrere alcuna necessità funzionale, e la manifestazione indebita deve avvenire al di fuori di ogni collegamento con l’esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale. Nel nostro caso la decisione impugnata, della Corte di appello di Firenze, ha fatto corretta applicazione dei principi in materia, espressi dalla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, e con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, ha rilevato come nel caso in esame il giudice non ha indebitamente manifestato il suo convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione, in quanto le frasi pronunciate, pur se certamente non opportune, prescindono dal merito della re giudicanda e della colpevolezza dell’imputato. Deve inoltre, sottolinearsi che la frase che ha originato la dichiarazione di ricusazione è stata pronunciata dal giudice in relazione ad un aspetto estraneo all’oggetto del processo su sollecitazione della parte civile, è stato chiesto, infatti, all’imputato di indicare il luogo ove si trovavano i figli della coppia . Quanto infine all’ulteriore frase alla quale il difensore ha fatto riferimento nella discussione all’udienza camerale odierna, essa manifesta l’evidente intento di sottoporre a verifica l’attendibilità della persona offesa, la quale, dopo aver descritto le condotte violente e ingiuriose asseritamente poste in essere dal marito, aveva riferito di aver avuto da questi un secondo figlio, mentre le condotte proseguivano, così che il giudice ha inteso evidenziare alla teste l’apparente contraddizione fra la descrizione delle condotte da lei ascritte all’imputato e la sua scelta di una seconda gravidanza il riferimento del giudice ad un soggetto così è dunque da intendersi palesemente come al soggetto descritto dalla p.o. . Deve pertanto, concludersi, che il dott non abbia manifestato in alcun momento dell’udienza una anticipazione di giudizio in ordine alla responsabilità dell’imputato . . 3.1. Nel ricorso per Cassazione il ricorrente ritiene non analizzata la seconda frase pronunciata dal giudice eh certo loro possono vestirsi in calzoncini e maglietta e le donne devono stare dietro con il burga ma dalla motivazione si evince che la frase oltre ad essere riportata per esteso, a pagina 1 viene analizzata e si esclude che la stessa possa ritenersi anticipo di giudizio, in ordine alla responsabilità dell’imputato, al pari delle altre frasi. 4. Può conseguentemente affermarsi il seguente principio di diritto In tema di ricusazione, è indebita la manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell’imputazione solo quando l’esternazione viene espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l’esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale, e la manifestazione del giudice sia anticipatrice della colpevolezza dell’imputato, in tutto od in parte In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata esclusa la sussistenza della causa di ricusazione in questione in relazione a frasi del giudice sui comportamenti dell’imputato, emersi dalla deposizione della parte offesa e rivolte a saggiare l’attendibilità della stessa . P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.