Il reato di stalking e la (im)possibilità di riparazione

Mentre il Tribunale di Torino ha da poco deciso la riparazione del reato di stalking con il pagamento di 1500 euro, in Commissione Giustizia al Senato le cose potrebbero cambiare

Il GUP a Torino Il 2 ottobre 2017, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino è chiamato a pronunciarsi su un caso di stalking, di cui all’art. 612 -bis c.p In virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 1, l. n. 103/2017, il quale prevede che nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato quando l’imputato, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ha riparato interamente il danno cagionato dal reato, mediante restituzione o risarcimento e ha eliminato, dove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato, il GUP, nel caso in esame, dichiarava l’estinzione del reato. Infatti, la somma di 1500 euro, offerta dall’imputato e, già, rifiutata dalla persona offesa, è da ritenersi congrua per la riparazione. Ciò sulla base del fatto che l’art. 162- ter Estinzione del reato per condotte riparatorie prevede, inoltre, che il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito di offerta reale, formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, laddove il giudice riconosca la congruità dell’offerta. intanto in Commissione. Mentre il Giudice di Torino applica con diligenza la norma dell’art. 1, comma 1, l. n. 103/2017, la prossima settimana sarà discusso in Commissione Giustizia del Senato l’emendamento della senatrice Puglisi, che ha già raccolto il parere positivo dell’ufficio legislativo , che si propone di sottrarre proprio il reato di stalking dal novero dei reati per i quali è possibile dichiarare l’estinzione in forza delle condotte riparatorie dell’imputato. L’emendamento della senatrice si inserisce nell'ambito dei lavori parlamentari sulla proposta di legge a tutela degli orfani dei crimini domestici.

Tribunale di Torino, sez. dei Giudici per le indagini preliminari e dell’udienza preliminare, sentenza 2 ottobre, n. 1299 GUP La Rosa Imputato In ordine al reato di cui all'art. 612 bis C.p. perchè con condotte reiterate molestava omissis inseguendola in molte occasioni a bordo della propria autovettura in ogni luogo dove la ragazza si recasse presso di lei abitazione in omissis oppure presso l'abitazione del di lei ragazzo in omissis oppure verso le strade da lei percorse in macchina . In Volvera e altre località, a partire da qualche settimana prima del 25 dicembre 2016 fino al 20 gennaio 2017 Identificata la persona offesa in omissis Le parli hanno concluso come segue P.M. emettersi sentenza di estinzione del reato ex art. 162 ter c.p. Il difensore chiede emettersi sentenza di estinzione del reato ex art. 162 ter c.p. Motivi della decisione Nel corso dell'udienza preliminare del 22 giugno 2017. l'imputato, presente, avanzava richiesta di giudizio abbreviato, che veniva ammesso, con rinvio per discussione. In data 25 settembre 2017 il omissis procedeva ad effettuare un'offerta reale, ex art. 1208 c.c., in favore della persona offesa, ai sensi dell'art. 162 ter c.p. La norma, introdotta dall'art. 1, comma 1 della legge 103/2017, entrata in vigore il 4 agosto 2017, prevede che nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti cod. civ. formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo. A norma dell'art. 1, commi 2-4 della medesima legge, le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatone siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Nel caso di specie, è stata effettuata un'offerta reale pari ad Euro 1.500.00. Detta offerta reale non è stata accettata dalla persona offesa. Pertanto, la somma è stata depositata su di un libretto di deposito giudiziario intestato omissis in atti. Tale somma e congrua rispetto all'entità dei fatti. Di conseguenza, deve essere emessa sentenza di non doversi procedere, ex art. 531 c.p.p., per essersi il reato estinto per condotte riparatone. Per l'effetto, deve essere dichiarata la perdita di efficacia della misura cautelare tuttora in corso nei confronti dell'imputato. P.Q.M. Visto l'art. 531 c.p.p. dichiara non doversi procedere Nei confronti di omissis reato a lui ascritto si è estinto per effetto di condotte riparatone ai sensi dell'art. 162 ter c.p. visto l'art. 300 c.p.p. dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti di omissis Torino, 2 ottobre 2017