Il comportamento del pedone non esclude la responsabilità dell’automobilista

Nei reati commessi con violazione di norme sulla circolazione stradale, il comportamento colposo del pedone investito dal conducente di un veicolo costituisce una mera concausa dell’evento lesivo, che non esclude la responsabilità del conducente.

Così ha deciso la Suprema Corte con la sentenza n. 45795/17, depositata il 5 ottobre. Il caso. La Corte d’Appello riformava parzialmente la sentenza di primo grado che condannava l’imputato per il reato di omicidio colposo aggravato, perché alla guida di un’autovettura per imperizia, negligenza e imprudenza, consistente nel percorrere ad una velocità superiore al consentito, cagionava la morte di un pedone a seguito di impatto. La Corte d’Appello riteneva le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante contestata e rideterminava la pena revocando le statuizioni civili e confermando nel testo. Avverso tale provvedimento il condannato ricorreva in Cassazione, lamentando tra le doglianze violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione degli elementi di prova, con riferimento specifico alla velocità del conducente, rilevata dalla Corte di 94 Km/h e 74 Km/K da consulente dell’imputato. Violazione norme circolazione stradale. La Cassazione afferma che in tema di reati commessi con violazione di norme sulla circolazione stradale il comportamento colposo del pedone investito dal conducente di un veicolo costituisce una mera concausa dell’evento lesivo, che non esclude la responsabilità del conducente. Tale comportamento può da solo costituire causa sopravvenuta idonea a determinare l’evento, solo nel caso in cui questo risulti del tutto eccezionale, atipico, non previsto ne prevedibile, cioè quando il conducente si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistare il pedone ed osservare per tempo i movimenti, che risultano attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile. È compito dell’utente della strada regolare la propria condotta in modo che essa non possa arrecare pericolo alla sicurezza di persone e cose, tenendo conto anche della possibilità di comportamenti irregolari altrui, sempre che non risultino del tutto imprevedibili. Nel caso di specie, deve rilevarsi che il conducente, vista la situazione in cui si trovava, una curva a gomito in ore notturne, avrebbe dovuto tenere una velocità di molto inferiore al limite, invece, ampiamente superato, per come risulta dalle stesse conclusione del consulente di parte. Per questo motivo la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 22 giugno – 5 ottobre 2017, n. 45795 Presidente Dovere – Relatore Cappello Ritenuto in fatto 1. La Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nola, appellata dall’imputato P.V. , con la quale il predetto era stato condannato per il reato di omicidio colposo aggravato, perché - alla guida di un’autovettura - per imperizia, negligenza e imprudenza, consistite nel percorrere ad una velocità di 94 Km/h un tratto di strada per il quale era prevista quella massima di 50 Km/h, cagionava, a seguito di impatto, la morte del pedone B.M. , ha ritenuto le già concesse attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante e rideterminato la pena, revocando le statuizioni civili e confermando nel resto. 2. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo di difensore, formulando quattro, distinti motivi. Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione con riferimento al metodo espositivo utilizzato dal giudice, ritenendolo passibile di dura e severa critica, avuto riguardo alle doglianze formulate con il gravame, anche con riferimento alla invocata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, finalizzata alla verifica della condizione di tossicodipendenza della vittima. Con il secondo, ha dedotto vizio della motivazione e violazione di legge, con riferimento alla valutazione degli elementi di prova, con specifico riferimento alla velocità del conducente, avendo la Corte ritenuto approssimata per difetto quella di 94 Km/h individuata dal consulente del P.M., a fronte delle conclusioni del consulente dell’imputato che aveva attestato la stessa a 74 Km/h. Con il terzo motivo, ha dedotto vizio della motivazione con riferimento alla valutazione della percepibilità dell’auto da parte del pedone. Con il quarto, infine, ha dedotto analogo vizio con riferimento alla valutazione della prevedibilità della presenza del pedone da parte del conducente. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte partenopea, richiamate le doglianze difensive, le ha disattese, affermando - quanto alla richiesta rinnovazione dell’istruttoria dibattimenrale - la irrilevanza della verifica dello stato di tossicodipendenza della vittima, avuto riguardo alla natura della norma precauzionale violata, tale da imporre al conducente, al di là del limite di velocità indicato dalla segnaletica nel caso di specie, comunque, ampiamente superato , di moderare la propria velocità in relazione alle circostanze del caso concreto, dovendo egli conservare sempre il controllo del mezzo, tenuto conto del fatto che il P. stava percorrendo, in orario notturno, un tratto di strada in curva, il cui raggio era ristretto dalla corsia percorsa. Quanto alla velocità tenuta dal mezzo, la Corte territoriale ha ritenuto che l’accertamento della stessa da parte del consulente dell’accusa fosse stato approssimativo per difetto, considerata l’estrema violenza dell’impatto che tranciò addirittura la gamba destra della vittima, sbalzandone il corpo ad oltre 80 metri di distanza e provocò lo scoppio degli airbags dell’auto , cosicché doveva escludersi, nel caso concreto, che l’imprudenza del pedone potesse elidere la responsabilità colposa del conducente dell’autoveicolo investitore. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. 3.1. La censura del ricorrente chiama in causa la legittimità della motivazione con la quale il giudice del gravame, condividendo le conclusioni rassegnate nel provvedimento sottoposto al suo vaglio critico, ha fatto rinvio alle ragioni ad esse sottostanti. In tale ipotesi, ciò che è vietato al giudice non è tanto il rinvio al contenuto del provvedimento impugnato o ad ampi stralci di esso, quanto piuttosto il suo acritico recepimento, privo cioè della necessaria rielaborazione critica. Sul punto, questa Corte e questa stessa sezione hanno già chiarito i limiti di tale tecnica motivazionale, affermando che è legittima la motivazione per relationem della sentenza di secondo grado, che recepisca in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell’atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice Sez. 2 n. 19619 del 13/02/2014, Rv. 259929 , incorrendo il giudice d’appello nella violazione dell’obbligo di cui agli artt. 125 comma 3c.p.p. e 111 comma 6 Cost. se, una volta censurate le soluzioni adottate dal giudice di primo grado con specifiche argomentazioni, egli confermi la decisione del primo giudice, dichiarando di aderirvi, senza però dare compiutamente conto degli specifici motivi d’impugnazione, così sostanzialmente eludendo le questioni poste dall’appellante cfr. Sez. 4 n. 6779 del 18/12/2013 Ud. dep. 12/02/2014 , Rv. 259316 . Peraltro, si è pure condivisibilmente affermato che il giudice di appello può motivare la propria decisione richiamando le parti corrispondenti della motivazione della sentenza di primo grado solo quando l’appellante si sia limitato alla mera riproposizione delle questioni di fatto o di diritto già espressamente ed adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, ovvero abbia formulato deduzioni generiche, apodittiche, superflue o palesemente inconsistenti cfr. Sez. 6 n. 17912 del 07/03/2013, Rv. 255392 . 3.2. Parte ricorrente si è limitata ad affermare di non condividere la tecnica espositiva utilizzata dal giudice d’appello, censura già di per sé non deducibile in sede di legittimità, senza effettivamente considerare le ragioni esposte nella sentenza sia per giustificare la individuazione della velocità di crociera dell’autovettura condotta dall’imputato, che con riferimento alla ritenuta irrilevanza dell’approfondimento istruttorio invocato. 4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La pretesa apoditticità del dato ritenuto dalla Corte che la velocità tenuta dal P. fosse, cioè, addirittura superiore a 94 Km/h , oltre ad essere smentita dagli elementi fattuali ai quali la Corte partenopea ha agganciato le proprie conclusioni violenza dell’impatto e sue conseguenze sulla vittima è del tutto irrilevante, alla luce dello stesso parere del consulente della difesa, in base al quale la velocità del mezzo era tale da superare considerevolmente quella prevista in quel tratto di strada. 5. Sono, infine, manifestamente infondati anche il terzo e il quarto motivo di ricorso, la cui trattazione unitaria è giustificata dal fatto che, con essi, parte ricorrente ha sostanzialmente evocato il principio di affidamento e i limiti della sua operatività in materia di circolazione stradale. Le valutazioni della Corte d’appello e il percorso argomentativo seguito sono perfettamente coerenti con i principi affermati in materia da questa stessa sezione. In tema di reati commessi con violazione di norme sulla circolazione stradale, infatti, il comportamento colposo del pedone investito dal conducente di un veicolo costituisce mera concausa dell’evento lesivo, che non esclude la responsabilità del conducente e può costituire causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l’evento, soltanto nel caso in cui risulti del tutto eccezionale, atipico, non previsto né prevedibile, cioè quando il conducente si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone ed osservarne per tempo i movimenti, che risultino attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile cfr. Sez. 4 n. 23309 del 29/04/2011, Rv. 250695 , poiché l’utente della strada deve regolare la propria condotta in modo che essa non costituisca pericolo per la sicurezza di persone e cose, tenendo anche conto della possibilità di comportamenti irregolari altrui, sempre che questi ultimi non risultino assolutamente imprevedibili cfr. Sez. 4 n. 26131 del 03/06/2008, Rv. 241004 . In linea con tale orientamento, si è anche successivamente ribadito che il principio di affidamento trova un temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità cfr. sez. n. 5691 del 02/02/0216, Rv. 265981 n. 12260 del 09/012/2015, Rv. 263010 n. 8090 del 15/11/2013 Ud. dep. 20/02/2014 , Rv. 259277 in fattispecie relativa alla collisione tra l’autovettura condotta dall’imputato e la motocicletta occupata dalla vittima, un carabiniere in servizio, che percorreva contro mano e a sirene spiegate la strada ove si era verificato l’impatto n. 32202 del 15/07/2010, v. 248354 n. 32202 del 15/07/2010, v. 248354 . Si è pure precisato che il principio di affidamento - che costituisce applicazione di quello del rischio consentito cfr., in motivazione, sez. 4 n. 12260 del 09/01/2015, Moccia - è inteso ad evitare l’effetto paralizzante di dover agire prospettandosi tutte le altrui possibili trascuratezze e viene meno allorché l’agente sia gravato da un obbligo di controllo o sorveglianza nei confronti di terzi o, quando, in relazione a particolari contingenze concrete, sia possibile prevedere che altri non si atterrà alle regole cautelari che disciplinano la sua attività cfr., in motivazione, sez. 4 n. 25552 del 27/04/2017, Luciano . Peraltro, come rilevabile dall’analisi della giurisprudenza sopra citata e come puntualmente osservato nella stessa sentenza n. 25552/2017, esiste, con riferimento all’ambito della circolazione stradale, una tendenza a escludere o limitare al massimo la possibilità di fare affidamento sull’altrui correttezza, tale condivisibile orientamento più rigorista essendo giustificato, nella materia de qua, dalla circostanza che il contesto della circolazione stradale è meno definito rispetto, per esempio, a quello di equipe proprio della responsabilità derivante dall’esercizio delle professioni sanitarie, ma anche dal rilievo che alcune norme del C.d.S. sembrano estendere al massimo l’obbligo di attenzione e prudenza, sino ricomprendervi il dovere dell’agente di prospettarsi le altrui condotte irregolari. Tra tali norme va certamente annoverato l’art. 141 - contestato in fatto all’imputato, come chiarito nella sentenza oggetto del presente ricorso - norma che fa espressamente obbligo al conducente di regolare la velocità in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione comma 1 e di conservare sempre il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile comma 2 . Si tratta di una norma che, come è intuibile, rientra pienamente nel novero di quelle che tratteggiano obblighi di vasta portata che includono anche la gestione del rischio connesso alle altrui condotte imprudenti, sì frequenti nello specifico ambito della circolazione stradale da costituire rischio tipico, prevedibile, da governare nei limiti del possibile cfr., in motivazione sez. 4, n. 5691/2016, Tettamanti, citata . 6. Nel caso in esame, la conclusione dei giudici di merito in base alla quale doveva ritenersi del tutto ragionevole, nel caso di specie, la prevedibilità dell’attraversamento del pedone , oltre che allineata ai principi sopra richiamati, è pienamente supportata dai dati fattuali esposti nella sentenza ed oggettivamente riscontrabili, in base ai quali le caratteristiche del caso concreto tratto di strada curvilineo, percorso sulla corsia con raggio più ristretto e in orario notturno , imponevano all’agente di contenere la velocità anche al di sotto del limite previsto, peraltro ampiamente superato, per come risulta dalle stesse conclusioni del consulente di parte. Corretti sono, pertanto, sia il giudizio controfattuale condotto dalla Corte territoriale, che il ragionamento in base al quale quel giudice ha confutato l’argomentazione difensiva secondo cui l’osservanza del limite di velocità non avrebbe scongiurato l’evento, trattandosi di osservazione che pretermette una buona parte dell’area di rischio coperta dalla norma violata. 7. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità cfr. C. Cost. n. 186/2000 . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.