Riesame di misure cautelari personali e reali, non si applicano gli stessi termini

I termini previsti per il riesame delle misure cautelari personali, non trovano applicazione nel procedimento per il riesame dei sequestri.

Sul tema la Cassazione con la sentenza n. 45599/17, depositata il 4 ottobre. Il caso. Il Tribunale, accoglieva parzialmente l’istanza di riesame proposta dall’imputata verso il provvedimento di sequestro preventivo del GIP, relativamente al reato di cui all’art. 659 Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone c.p., disponendo il dissequestro e la restituzione del televisore, confermando nel resto la precedente decisione. Avverso tale provvedimento l’interessata ricorreva in Cassazione, lamentando tra le doglianze la trasmissione degli atti al riesame dopo il termine di 5 giorni previsti dalle norme, come disposto dalla l. n. 47/15. Il diritto di difesa. In merito a tale doglianza, la Corte afferma che sia da applicarsi il consolidato principio delle Sezioni Unite secondo il quale nel procedimento di riesame verso i provvedimenti di sequestro, il rinvio dell’art. 324, comma 7, c.p.p. Procedimento di riesame , alle disposizioni di cui all’art. 309, comma 10, c.p.p. Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva deve intendersi tutt’ora riferito alla formulazione originaria del predetto articolo . Ne consegue che, le disposizioni relative al termine perentorio per il deposito della decisione ed al divieto di rinnovare la misura diventata inefficacie, saranno inapplicabili. Per cui i termini previsti per il riesame delle misure cautelari personali, non trovano applicazione nel procedimento per il riesame dei sequestri. Per questi motivi la Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 31 gennaio – 4 ottobre 2017, n. 45599 Presidente Savani – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Genova, con ordinanza del 25 ottobre 2016 accoglieva parzialmente l’istanza di riesame proposta da T.M.C. , avverso il provvedimento di sequestro preventivo, del Giudice per le indagini preliminari di Genova del 29 settembre 2016, relativamente al reato di cui all’art. 659 cod. pen., disponendo il dissequestro e la restituzione del televisore samsung, con conferma nel resto. 2. Ricorre per Cassazione T.M.C. , tramite il difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p 2.1. Nullità dell’ordinanza per violazione di legge, art. 309, comma 5 e 10, cod. proc. pen., richiamati dall’art. 324, comma 7, cod. proc. pen Gli atti sono stati trasmessi al riesame dopo il termine dei cinque giorni previsti dalle norme, come disposto dalla l. 47/2015 il sequestro andava quindi dichiarato inefficace. 2.2. Violazione di legge, art. 309, comma 9, 125, comma 3, cod. proc. pen., 6 e 111 della costituzione. Mancanza di motivazione sul fumus del reato. Gli esposti erano risalenti e relativi solo al periodo estivo, relativi peraltro anche ad altro locale distante dall’esercizio della ricorrente. Era conseguentemente difficile individuare la fonte sonora degli eventuali disturbi. 2.3. Mancanza di motivazione sul periculum violazione di legge, art. 324 e 309, comma 9, cod. proc. pen Mancava nel decreto di sequestro l’esposizione del periculum in mora, esigenza cautelare prevista dalle norme. Non sussisteva la concretezza ed attualità del periculum relativa al disturbo ad una serie indeterminata di persone. 2.4. Violazione di legge, art. 125, 275, 309, 324 cod. proc. pen., 6 e 11 della Costituzione mancanza di motivazione. I principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità dettati dall’art. 275 cod. proc. pen., per le misure cautelari personali, sono applicabili anche al sequestro preventivo. Nell’ordinanza impugnata manca una valutazione dell’adeguatezza e della proporzionalità del sequestro. Il sequestro infatti ha reso non possibile anche l’attività di intrattenimento musicale all’interno dei locali insonorizzati. Ha chiesto pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato. 3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, ha chiesto di rigettare il ricorso. Considerato in diritto 4. Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi. Deve premettersi che sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per Cassazione unicamente per motivi di violazione di legge e non per vizio di motivazione art. 325 cod. proc. pen. . Il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo , sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093 Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 - dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua, Rv. 226710 . Nel nostro caso il provvedimento impugnato non ha una motivazione del tutto mancante, o priva dei requisiti minimi per la comprensione logica del provvedimento infatti il provvedimento richiama l’informativa del 1 agosto 2016, e i rilievi fonometrici della Polizia Municipale del 25 luglio 2016 con il superamento dei limiti di emissione sonora in ore notturne , nonché i provvedimenti del comune di Genova. La motivazione quindi non può ritenersi apparente, e i relativi motivi del difetto di motivazione sul fumus e sul periculum devono ritenersi inammissibili, perché relativi al vizio di motivazione. 5. Infondato l’altro motivo di ricorso, relativamente alla violazione del diritto di difesa per i tempi del procedimento, si deve rilevare che le Sezioni Unite hanno chiarito che Nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, il rinvio dell’art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., alle disposizioni contenute nell’art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. deve intendersi tuttora riferito alla formulazione originaria del predetto articolo ne deriva che sono inapplicabili le disposizioni introdotte nel predetto comma decimo dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 relative al termine perentorio per il deposito della decisione ed al divieto di rinnovare la misura divenuta inefficace Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016 - dep. 06/05/2016, Capasso, Rv. 26679001 . I termini previsti per il riesame delle misure cautelari personali, quindi, non trovano applicazione nel procedimento per il riesame dei sequestri. 6. Relativamente all’ultimo motivo di ricorso, la proporzionalità ed adeguatezza del provvedimento di sequestro, si deve rilevare che sono stati sequestrati solo lo stereo ministereo samsung , 5 casse acustiche e un banco mixer. Inoltre il relativo motivo non è stato proposto davanti al riesame, e conseguentemente, in questa sede di legittimità, il motivo risulta inammissibile nessuna motivazione del resto era dovuta sul punto, per assenza di motivo di riesame. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna ti,ricorrente al pagamento delle spese processuali.