L’archiviazione per tenuità del fatto deve essere espressamente richiesta dal PM

Al GIP è inibita l’archiviazione sulla base del riconoscimento della lieve tenuità del fatto laddove non vi sia stata una specifica richiesta in tal senso da parte del PM.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 45630/17 depositata il 4 ottobre. La vicenda. Il GIP, a seguito di udienza camerale, disponeva l’archiviazione del procedimento a carico di un imputato per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone rilevando la speciale tenuità del fatto. Il difensore delle persone offesa impugna l’ordinanza in Cassazione in quanto la causa di non punibilità dell’art. 131- bis c.p. non era stata invocata dal PM a fondamento della richiesta di archiviazione e dunque in vi era stato contradditorio sul tema. Richiesta. La costante giurisprudenza ritiene che, laddove il GIP riconosca la particolare tenuità del fatto in assenza di una specifica richiesta in tal senso da parte del PM, il provvedimento è affetto da nullità. La specifica richiesta del PM, che deve essere portata a conoscenza di tutte le parti, è infatti espressamente richiesta dall’art. 411 c.p.p. al fine di consentire lo svolgimento di un contraddittorio pieno sul tema. Si tratta di una deroga rispetto all’ordinaria disciplina dell’archiviazione secondo cui, una volta garantito il contraddittorio camerale, non possono essere censurate le valutazioni del giudice a fondamento della decisione di archiviazione essendo insindacabile la motivazione del suo convincimento, anche prescindendo dalle valutazione dell’accusa. Ed infatti la causa di non punibilità di cui all’art. 131- bis c.p., presuppone comunque una valutazione positiva sulla responsabilità dell’imputato ed è proprio tale peculiarità che la distingue dai casi di archiviazione per mancanza di condizioni di procedibilità o infondatezza della notizia di reato. Il provvedimento impugnato viene dunque annullato senza rinvio e gli atti trasmetti al Tribunale per l’ulteriore corso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 14 settembre – 4 ottobre 2017, n. 45630 Presidente Fumu – Relatore Recchione Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per le indagini preliminari di Verona, all’esito dell’udienza camerate fissata in seguito all’opposizione all’archiviazione, disponeva l’archiviazione del procedimento a carico del M. , indagato per il reato di cui all’art. 393 cod. pen., riconoscendo la speciale tenuità del fatto nonostante la causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen. non fosse stata invocata dal pubblico ministero nella richiesta di archiviazione. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore delle persone offese che deduceva violazione del diritto al contraddittorio in quanto la causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen., non sarebbe stata invocata dal pubblico ministero a sostegno della richiesta di archiviazione e su tale tema non si era sviluppato il contraddittorio. 3. Il procuratore generale con requisitoria scritta concludeva per l’annullamento senza rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui se il giudice per le indagini preliminari riconosce la particolare tenuità del fatto in assenza di una richiesta specifica in tal senso del pubblico ministero il provvedimento è nullo, in quanto non rispetta la specifica disposizione contenuta nel comma 1 bis del citato art. 411 cod. proc. pen., in cui si richiede che lo stesso sia preceduto da apposita richiesta in tal senso del pubblico ministero, richiesta che deve essere portata a conoscenza delle parti sia dell’indagato sia della persona offesa, anche se quest’ultima non ne ha fatto, in precedenza, esplicita richiesta , in modo che, all’udienza in camera di consiglio, il contradditorio fra le parti si svolga proprio su tale questione Cass. sez. 5 n. 36857 del 07/07/2016, Rv. 268323 . La necessità di una espressa devoluzione al giudice del possibile riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis. cod. pen. costituisce una deroga alla disciplina ordinaria dell’archiviazione che, nella condivisa interpretazione offerta dalla Cassazione, prevede che una volta garantito il contraddittorio camerale, non possono essere oggetto di censura le valutazioni espresse dal giudice a fondamento della ordinanza di archiviazione e, in particolare, né il fatto che il giudice decida sulla base di argomenti diversi da quelli devoluti essendo egli libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni dell’organo titolare dell’azione penale Cass. sez. 6 n. 3016 del 28/09/1999, Rv 215272 Cass. sez. 1 n. 8842 del 07/02/2006, Rv 233582 . Tale deroga trova condivisibile giustificazione nel fatto che la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen. presuppone una valutazione positiva in ordine alla responsabilità e dunque, si distingue dai casi ordinari di archiviazione per mancanza della condizione di procedibilità o infondatezza della notizia di reato quando il provvedimento di archiviazione non si esprime, neppure implicitamente, sulla responsabilità che, invece è il presupposto del riconoscimento della causa di non punibilità. Chiarita la specificità della archiviazione per particolare tenuità del fatto si comprende come essa non possa essere decisa dal giudice senza un specifica richiesta del pubblico ministero ammettere tale potere significherebbe consegnare all’organo giudicante la facoltà di riconoscere direttamente la responsabilità penale senza alcuna richiesta spontanea o anche indotta con l’ordine di imputazione coatta da parte della Procura, ovvero dell’unico organo cui spetta il potere di invocare il riconoscimento della responsabilità penale, anche quando la stessa sì manifesta nella dimensione lieve prevista dall’art. 131 bis cod. pen. La legittimazione della contrazione procedimentale conseguente alla possibilità di archiviare il procedimento a causa della natura lieve del reato che pur implicitamente si afferma non deve far dimenticare che alla base della scelta di inazione c’è comunque la valutazione della responsabilità, sicché la progressione procedimentale non può essere indipendente dall’impulso del pubblico ministero, organo a cui sono devolute le scelte originarie in ordine al riconoscimento della responsabilità penale. Peraltro il legislatore nel disciplinare questo particolare percorso di definizione del procedimento ha previsto che alle parti interessate, ovvero all’indagato ed alla persona offesa, sia offerta la possibilità di partecipare al contraddittorio camerale su tale specifico punto. L’assenza di una richiesta specifica, oltre a inibire il potere di autonomo accertamento del giudice sulla responsabilità penale, seppure nella dimensione lieve , incide sul diritto di difesa sia dell’indagato che dell’offeso i quali, assente la richiesta specifica, sono privati della facoltà di esprimere le ragioni del loro eventuale dissenso. 1.2. Si ritiene pertanto che sia inibita al giudice per le indagini preliminare la archiviazione giustificata dal riconoscimento della lieve entità del fatto se non via stata una specifica richiesta in tal senso del pubblico ministero riconoscere al giudice tale facoltà comporterebbe infatti da un lato l’assegnazione allo stesso di un potere di riconoscimento della responsabilità, seppure nella dimensione lieve , in assenza di richiesta della procura e, dall’altro la lesione del diritto di difesa dell’indagato e della persona offesa, che hanno diritto al contraddittorio sul punto. 1.3. Nel caso di specie il giudice disponeva l’archiviazione riconoscendo la lieve entità del fatto in assenza di una esplicita richiesta del pubblico ministero. Il provvedimento deve pertanto essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Verona per l’ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Verona per l’ulteriore corso.