La richiesta di giudizio abbreviato del sostituto processuale “fantasma”

La S.C. si pronuncia in merito alla facoltà concessa al sostituto processuale del difensore di fiducia di richiedere riti alternativi durante il processo.

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza numero 45297/17 depositata il 2 ottobre. La vicenda. L’impuntato aveva fatto ricorso in Corte d’Appello contro la condanna, emessa in primo grado con rito abbreviato, per i reati di rapina e violenza privata. I Giudici di merito accoglievano parzialmente il ricorso, diminuendo la pena per il reato di rapina e dichiarando sentenza di non luogo a procedere per il reato di violenza privata per intervenuta prescrizione. Ricorreva in Cassazione l’avvocato dell’impuntato reiterando l’eccezione di nullità poiché riteneva che il giudizio abbreviato fosse stato chiesto da un avvocato al quale era stato revocato il mandato e privo dunque di procura speciale. Sostituto processuale fantasma. La Corte ritiene infondato il motivo di ricorso sollevato dal ricorrente con il quale era stato contestato il ruolo dell’avvocato che aveva richiesto il giudizio abbreviato. Infatti, la Corte di legittimità ha riscontrato che dagli atti del processo emerge chiaramente che quest’ultimo era il sostituto processuale del difensore – oggi - ricorrente ed aveva agito in tale veste anche durante l’udienza in cui era stato richiesto il rito abbreviato. La Cassazione ribadisce il consolidato principio secondo il quale il sostituto del difensore di fiducia, a cui sia stata rilasciata procura speciale per la richiesta di riti alternativi senza indicazione della facoltà di farsi sostituire per tali specifici incombenti, non è legittimato a formulare istanza di giudizio abbreviato e qualora ciò, comunque faccia, determina la nullità del procedimento [] . Nel caso di specie l’imputato, conferendo la procura speciale al difensore per la richiesta di riti alternativi, indicava espressamente la facoltà del nominato procuratore speciale di farsi sostituire per tali incombenze. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 13 settembre – 2 ottobre 2017, n. 45297 Presidente Diotallevi – Relatore Iasillo Osserva Con sentenza del 21/10/2009, il G.I.P. del Tribunale di Latina dichiarò P.D. responsabile dei reati di rapina capo A e violenza privata capo B e - ritenuta la continuazione, applicata la recidiva e con la diminuente per la scelta del rito - lo condannò alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa interdizione dai P.U. per anni 5. Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 24/09/2015, in riforma dell’impugnata sentenza dichiarò il non doversi procedere per il reato di cui al capo B perché estinto per intervenuta prescrizione ed eliminò la relativa pena determinando la pena per il reato di cui al capo A in anni 3 di reclusione e Euro 800,00 di multa. Confermò nel resto la sentenza di primo grado. Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, Avvocato Luca Giudetti, reiterando l’eccezione di nullità poiché il giudizio abbreviato era stato chiesto da avvocato al quale era stato revocato il mandato e che, quindi, era anche privo della procura speciale. Deduce poi 1 nullità della sentenza per omessa notifica all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, notificato ex art. 161 comma 4 c.p.p. direttamente al suo avvocato di fiducia 2 che nel caso di specie non poteva ravvisarsi il reato di rapina perché l’orologio del quale si era impossessato l’imputato era di suo padre defunto e che a suo giudizio la compagna del padre non aveva alcun titolo per trattenerlo. Il difensore del ricorrente conclude, pertanto, per l’annullamento dell’impugnata sentenza. In data 26/07/2017 l’Avvocato Luca Giudetti deposita memoria difensiva con la quale evidenzia tutte le ragioni per le quali il ricorso deve essere accolto. Motivi della decisione 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Infatti, il difensore dell’imputato reitera l’eccezione di nullità consistita nel fatto che il giudizio abbreviato è stato chiesto da Avvocato al quale era stato revocato il mandato e che quindi era anche privo della procura speciale - non tenendo conto di quanto contenuto negli atti. Invero dagli atti del processo emerge 1 che l’imputato P.D. con atto del 19/04/2006, depositato in data 26/04/2006, nomina quali difensori di fiducia e procuratori speciali gli Avvocati - dello stesso studio - Luca Giudetti e Stefano Iucci 2 che l’Avvocato Luca Giudetti in data 11/06/2008 nomina quale proprio sostituto processuale l’Avvocato Stefano Iucci 3 che l’imputato P.D. con atto in data 30/10/2008 - depositato in data 21/10/2009 nel corso dell’udienza preliminare dichiara di nominare proprio difensore di fiducia l’Avvocato Luca Giudetti con studio in Latina, via Duca del Mare n. 19, revocando ogni altro incarico e conferendo allo stesso procura speciale per nominare sostituti processuali, nonché per chiedere l’applicazione della pena art. 444 c.p.p. il giudizio abbreviato art. 438 c.p.p. , il giudizio immediato . 4 che nel verbale di udienza preliminare del 21/10/2009 si legge a che l’imputato P.D. non è comparso, è contumace ed è difeso di fiducia dall’Avvocato Luca Giudetti assente e dall’Avvocato Stefano Iucci presente b che l’avvocato Iucci produce certificato medico in data 19/10/2009, fa presente l’impedimento dell’imputato e chiede rinvio c che il Giudice rigetta l’istanza di rinvio, dispone procedersi oltre, dichiara la contumacia di P. e che l’Avvocato Iucci deposita procura speciale, chiede rinvio anche nella stessa mattinata al fine di contattare l’altro difensore Avvocato Giudetti al fine di eventuale richiesta di rito abbreviato f che il il Giudice rinvia per il prosieguo alle ore 11 di oggi verbale chiuso alle ore 9,45. Si riapre il verbale alle 11,45 è presente la Persona Offesa G. . L’Avvocato Iucci chiede rito abbreviato subordinato all’esame della P.O. g che il giudice rigetta l’istanza. L’Avvocato Iucci presenta istanza di giudizio abbreviato semplice. Il Giudice ammette la richiesta e dà la parola alle parti h che l’Avvocato Iucci chiede l’assoluzione per il capo A ricorre esercizio arbitrario procedibile a querela, rimessa chiede l’assoluzione anche per il capo 8 fa presente la pacificazione intervenuta. In subordine minimo della pena, benefici e applicazione dell’indulto. Il Giudice si ritira in camera di consiglio per decidere . 1.2. Da quanto sopra emerge chiaramente che l’Avvocato Iucci, nominato sostituto processuale dall’Avvocato Giudetti, ha agito in tale veste anche all’udienza del 21/10/2009 nel corso della quale ha chiesto e ottenuto il giudizio abbreviato, ha discusso e concluso. Tale suo comportamento è corretto e quindi l’eccezione di nullità è manifestamente infondata. Invero questa Corte Suprema ha affermato più volte il condiviso principio secondo il quale il sostituto del difensore di fiducia, a cui sia stata rilasciata procura speciale per la richiesta di riti alternativi senza indicazione della facoltà di farsi sostituire per tali specifici incombenti, non è legittimato a formulare istanza di giudizio abbreviato e qualora ciò, comunque faccia, si determina la nullità del procedimento che, se pure assoluta, è di ordine generale e deve, quindi, essere eccepita nei motivi di appello o, comunque, essere rilevata, anche di ufficio, nel corso del giudizio di secondo grado Sez. 2, Sentenza n. 45328 del 01/10/2013 Ud. - dep. 11/11/2013 - Rv. 257497 . Ebbene l’imputato P. nell’atto con il quale conferisce all’Avvocato Giudetti la procura speciale per la richiesta di riti alternativi indica espressamente la facoltà del nominato procuratore speciale di farsi sostituire per tali specifici incombenti. Invero nell’atto in data 30/10/2008, sopra già citato, si legge che l’Avvocato Giudetti può nominare sostituti processuali, nonché per chiedere l’applicazione della pena art. 444 c.p.p. il giudizio abbreviato art. 438 c.p.p. , giudizio immediato . . Si deve a tal proposito sottolineare che l’atto di cui sopra è composto di due distinte parti la prima con la quale il P. dichiara di nominare proprio difensore di fiducia l’Avvocato Luca Giudetti, con studio in Latina, via Duca del Mare n. 19 revocando ogni altro incarico la seconda parte nella quale il P. conferisce al predetto Avvocato Giudetti la procura speciale per compiere una lunga serie di specifici atti tra i quali quello di nominare sostituti processuali. È evidente che tale facoltà di nomina di sostituti processuali riconosciuta dal ricorrente all’Avvocato Giudetti non può che riguardare la facoltà di quest’ultimo di farsi sostituire per gli specifici incombenti indicati nella procura speciale tra i quali anche quello di chiedere riti alternativi. A tale conclusione si perviene non solo perché tale facoltà viene riconosciuta all’interno del conferimento della procura speciale e non nella parte in cui si nomina il difensore di fiducia e si revoca ogni altro incarico , ma anche perché la nomina di sostituto processuale normale spetta esclusivamente al difensore ex art. 102 del c.p.p. e non già all’imputato. 2. Anche l’eccezione di nullità della sentenza per omessa notifica all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, notificato ex art. 161 comma 4 c.p.p. direttamente al suo avvocato di fiducia, è manifestamente infondata. Invero si tratta di una nullità a regime intermedio non eccepita nel giudizio di appello dal difensore di fiducia presente nella persona dell’Avvocato Alessia Nebbioso, sostituto processuale dell’Avvocato Luca Giudetti. Si vedano, sul punto, fra le tante decisioni di questa Corte Sez. U, Sentenza n. 19602 del 27/03/2008 Ud. - dep. 15/05/2008 - Rv. 239396 Sez. 5, Sentenza n. 8478 del 28/11/2016 Ud. - dep. 22/02/2017 - Rv. 269453 . 3. Manifestamente infondata è, infine, la doglianza con la quale si ritiene erronea la qualificazione del fatto quale rapina, anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 3,1. Invero entrambi i giudici di merito con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria evidenziano correttamente perché escludono la possibilità di qualificare il fatto come reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si veda sul punto pagina 4 della sentenza di primo grado e pagina 1 dell’impugnata sentenza . Nessuna contraddittorietà o illogicità si riscontra, poi, nella motivazione dell’impugnata sentenza allorché a proposito della frase pronunciata dall’imputato l’orologio di papà ce l’ho io e non l’avrai mai , la Corte di merito sottolinea che l’orologio sottratto con violenza alla parte offesa era un orologio da donna. Infatti questa osservazione del giudice di merito si ricollega a quanto affermato nelle righe precedenti della stessa sentenza, nelle quali si esclude la sussistenza di qualsiasi diritto dell’imputato sull’oggetto sottratto con violenza, dato che si trattava di un orologio da donna, marca Geneve, di proprietà della Persona Offesa. 4. In relazione a quanto sopra evidenziato questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che sono inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c , cod. proc. pen. all’inammissibilità del ricorso Si veda fra le tante Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 - dep. 11.10.2004 - rv 230634 Sez. 4, Sentenza n. 18826 del 09/02/2012 Ud. - dep. 16/05/2012 -Rv. 253849 Sez. 5, Sentenza n. 28011 del 15/02/2013 Ud. - dep. 26/06/2013 -Rv. 255568 Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Ud. - dep. 13/03/2014 -Rv. 259425 . Inoltre, in tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015 Ud. - dep. 27/11/2015 - Rv. 265482 . Si deve, infine, osservare che il principio dell’oltre il ragionevole dubbio , introdotto nell’art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza e non può, quindi, essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto - come nel caso di specie - di attenta disamina da parte del giudice dell’appello Sez. 5, Sentenza n. 10411 del 28/01/2013 Ud. -dep. 06/03/2013 - Rv. 254579 Sez. 1, Sentenza n. 53512 del 11/07/2014 Ud. - dep. 23/12/2014 - Rv. 261600 . 5. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di 1.500,00 Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 a favore della Cassa delle ammende.