Niente acqua calda nel bagno della cella: condizione detentiva accettabile

Respinte le proteste di un uomo rinchiuso in una casa circondariale. Nessun dubbio sulla carenza lamentata, ma per i giudici bastano le docce ad assicurare un adeguato livello di igiene personale.

Solo acqua fredda nel bagno in cella. Legittime le proteste, ma, secondo i giudici, non si può parlare di condizione detentiva degradante. Decisiva la presenza delle docce che con uso quotidiano – e con l’acqua calda – garantiscono un congruo livello di igiene personale Cassazione, sentenza n. 44866, sez. I Penale, depositata il 28 settembre 2017 . Servizio. Riflettori puntati sulla casa circondariale di Sulmona. I malumori di un detenuto sono provocati dallo spazio in cella e dalla mancanza di acqua calda nel bagno . A suo parere si può parlare di condizione degradante . Di parere opposto i giudici, che, calcolatrice alla mano, ritengono innanzitutto sufficiente la superficie disponibile in cella. Resta aperto il fronte della igiene personale . Ma anche in questo caso i giudici respingono le obiezioni mosse dal detenuto. In particolare, i magistrati della Cassazione condividono la visione tracciata dal Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, laddove si è sostenuto che, nonostante l’assenza dell’acqua corrente calda nel bagno della camera detentiva , è comunque assicurato ai detenuti un congruo livello di igiene personale, anche attraverso l’uso quotidiano delle docce, ovviamente con acqua calda, collocate in ciascuna sezione . Di conseguenza, fermo restando che l’uso dell’acqua corrente calda nel locale bagno annesso a ciascuna camera costituisce elemento del servizio igienico prescritto dall’ordinamento , i giudici ritengono che la mancanza lamentata dall’uomo non è sufficiente a determinare una condizione detentiva degradante .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 27 aprile – 28 settembre 2017, n. 44866 Presidente Cortese – Relatore Siani Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe, reso in data 5 - 26 aprile 2016, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha parzialmente accolto il reclamo proposto da Ca. Vi. Fo. avverso il provvedimento reso in data 11 febbraio 2015 nei suoi confronti dal Magistrato di sorveglianza di L'Aquila che, decidendo sull'istanza-reclamo proposta il 4 agosto 2014 dallo stesso Fo., allora detenuto nella Casa circondariale di Sulmona, l'aveva rigettata quanto alla detenzione in tale ultimo carcere e l'aveva dichiarata inammissibile nel resto. In virtù di tale parziale riforma era stata riconosciuta, in relazione ai 156 giorni di detenzione degradante, la riduzione della pena detentiva nella misura di giorni 15 ed il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento di Euro 48,00 in favore del detenuto. 2. Il Fo., ristretto in carcere dal 20 novembre 2009 per l'espiazione di pena detentiva il cui termine era fissato per il 14 dicembre 2019, con l'iniziale istanza, aveva dedotto l'avvenuto patimento da parte sua di condizioni degradanti nel corso della detenzione vissuta negli istituti di Messina, L'Aquila, Catania Bicocca e Sulmona, chiedendo la riduzione della pena detentiva a titolo di risarcimento, ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen. Il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato l'istanza con riferimento alla verifica relativa alla detenzione sofferta dal Fo. nel carcere di Sulmona ed aveva dichiarato inammissibile l'istanza stessa con riferimento ai periodi di carcerazione patiti da lui in precedenza negli altri istituti. Per tali ultimi periodi di carcerazione aveva reputato mancasse l'attualità del pregiudizio, ritenuta necessaria ai sensi degli artt. 35-ter e 69 Ord. pen. e non riscontrabile con riferimento ad esecuzioni penali pregresse o ad esecuzioni penali non in atto, considerando che l'istituto del reclamo era finalizzato ad assicurare la tutela urgente ed immediata connaturata alla funzione della giurisdizione di sorveglianza, mentre il rimedio compensativo inerente a situazioni diverse da quest'ultima avrebbe dovuto essere richiesto al giudice civile. Per quanto concerneva, invece, la detenzione nel carcere di Sulmona il provvedimento in questione aveva considerato sostanzialmente rispettati i parametri desumibili dalla disciplina convenzionale richiamata dall'art. 35-ter Ord. pen., avendo stimato essere sostanzialmente pari a m. 3,50 la superficie utile a disposizione del detenuto. Interposto reclamo dal Fo. innanzi al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, l'ordinanza esitata dal relativo giudizio non ha confermato la declaratoria di inammissibilità relativa ai periodi di detenzione patiti dal Fo. nel tempo antecedente al suo trasferimento nel carcere di Sulmona, essendosi invece ritenuto che il requisito dell'attualità del pregiudizio non potesse configurarsi come condizione di ammissibilità della domanda riparatoria, essendo quindi doveroso prendere in esame anche i periodi di detenzione antecedenti, sempre che fossero riferibili al titolo esecutivo in corso di espiazione. Pertanto, la prima ordinanza è stata riformata quanto alla statuizione di inammissibilità essendosi proceduto da parte del Tribunale all'esame di merito dell'intero periodo di detenzione, anche patita nelle Case circondariali antecedenti a quella di Sulmona. Indi, esposti i criteri a cui occorreva ispirare la verifica, l'ordinanza impugnata ha concluso che soltanto con riferimento al periodo trascorso in detenzione nella Casa circondariale di Messina erano integrati i parametri che conducevano a ritenere che la detenzione era stata sofferta in condizioni degradanti. La quantificazione del tempo trascorso in condizioni di detenzione difformi dall'art. 3 CEDU è risultata, sulla base dei computi inseriti nel provvedimenti, essere pari a giorni 156, con l'emanazione delle statuizioni sopra richiamate. 2. Avverso tale ordinanza il Fo. ha proposto ricorso chiedendone l'annullamento e adducendo a sostegno del mezzo tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione dei parametri fissati dall'art. 3 CEDU, in quanto il Tribunale di sorveglianza non aveva tenuto conto, con riferimento al carcere di Sulmona, della mancanza dell'acqua calda nel bagno inserito nella cella, nonostante l'art. 7 del D.P.R. n. 230 del 2000 stabilisse che il bagno collocato nella cella dovesse essere dotato di acqua corrente, non soltanto fredda, ma anche calda. Ed erroneamente il Tribunale, pur avendo rilevato la mancanza dell'acqua calda nel bagno, aveva reputato tale carenza trascurabile in quanto i detenuti potevano ogni giorno fruire della doccia con acqua calda, fatto che però non elideva la privazione determinata dal dover il detenuto usare necessariamente l'acqua fredda per le sue esigenze quotidiane. 2.2. Con il secondo motivo, si prospetta l'ulteriore violazione dei parametri fissati dall'art. 3 CEDU, posto che il Tribunale, nell'effettuare il computo dello spazio a disposizione del singolo detenuto nel medesimo carcere di Sulmona, aveva escluso la superficie su cui insisteva il letto, ritenendola ricompresa nello spazio fruibile, non considerando però che si trattava di letto a castello inamovibile tale superficie, al pari dello spazio morto collocato tra quel letto ed il muro, avrebbe dovuto essere scomputata dalla superficie lorda. Scomputando dalla superficie fruibile il letto a castello succitato e gli altri arredi inamovibili, la superficie calpestabile per i due detenuti occupanti la cella era di mq 4,99 e, divisa per 2, era pari a mq. 2,495 tale spazio, correttamente calcolato, era dunque inferiore a mq 3,00, e non pari a mq 3,50 come invece aveva ritenuto l'ordinanza impugnata. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dei parametri sopra indicati anche con riguardo agli altri istituti di pena in cui il Fo. era stato ristretto in precedenza o assegnato per motivi di giustizia in particolare negli istituti di Palermo Pagliarelli, Messina e Catania Bicocca non era disponibile nel bagno annesso alla cella in cui era stato detenuto l'acqua corrente calda. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di improponibilità del primo motivo di ricorso, in quanto il reclamante non poteva ampliare con l'impugnazione il thema decidendum originariamente dedotto, e, in ordine al secondo motivo, ha osservato che, pur dovendolo ritenere astrattamente fondato circa l'esigenza giuridica dell'esclusione della superficie relativa al letto a castello, esso non meritava in concreto accoglimento, in quanto, depurando il relativo ingombro mq. 1,84 dalla superficie utile computata dal Tribunale con riferimento alla cella occupata dal detenuto della Casa circondariale di Sulmona, risultava residuare comunque l'area di mq 7,29 per due detenuti, superiore a quella minima di mq 3,00 pro-capite. Considerato in diritto 1. L'impugnazione - che può essere proposta soltanto per violazione di legge a norma dell'art. 35-bis, comma 4-bis, Ord. pen. aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. b, d. L. n. 146 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 10 del 2014 - è, in parte, manifestamente infondata e, in parte, generica essa va, di conseguenza, ritenuta inammissibile. 2. Va, in ogni caso, premesso che è principio già affermato dalla Corte quello secondo cui, in tema di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione del divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti, posto dall'art. 3 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, l'attualità del pregiudizio non è condizione necessaria ai fini dell'accoglimento della domanda riparatoria rivolta dal detenuto al magistrato di sorveglianza, poiché il richiamo operato dall'art. 35-ter Ord. pen. come modificato dall'art. 1, comma 1, d. L. n. 92 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 117 del 2014 al pregiudizio di cui all'art. 69, comma 6, lett. b , Ord. pen. come, a sua volta, sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. i, n. 1, D.L. n. 146 del 2013, cit. , non attiene, ai fini della riduzione della pena, al presupposto della necessaria attualità del pregiudizio medesimo. Pertanto, va ribadito che, in riferimento all'azione con cui si deduce la violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, non è presupposto necessario per radicare la competenza del magistrato di sorveglianza l'attualità del pregiudizio, in quanto il richiamo contenuto nell'art. 35-ter Ord. pen. al pregiudizio di cui all'art. 69, comma 6, lett. b , Ord. pen., ai fini della riduzione della pena, non va riferito al presupposto della necessaria attualità del pregiudizio medesimo v., per tutte, Sez. 1, n. 7422 del 17/11/2016, dep. 2017, Collesano, n. m. Sez. 1, n. 9658 del 19/10/2016, dep. 2017, De Michele, Rv. 269308 Sez. 1, n. 38801 del 19/07/2016, Commisso, Rv. 268118 . Evidentemente, l'attualità del pregiudizio rileva per il rimedio che pure può formare oggetto del reclamo ex art. 35-bis L. n. 354 del 1975, come previsto in relazione all'art. 69 cit, ossia quello avente oggetto inibitorio e, dunque, la finalità di impedire la prosecuzione della violazione del diritto individuale da parte dell'Amministrazione penitenziaria mediante la rimozione delle dedotte condizioni di detenzione inumana o degradante. Tale principio è stato posto dal Tribunale di sorveglianza a base della decisione impugnata in questa sede, avendo il giudice di secondo grado correttamente esteso, di conseguenza, l'esame di merito a tutti i periodi di detenzione prospettata come degradante dal Fo Del resto, l'approdo così condiviso si coniuga con la riflessione, che di riflesso ne corrobora l'esattezza, è quella secondo cui anche in subiecta materia opera in modo pieno il principio della perpetuano iurisdictionis. E' stato, sul punto, condivisibilmente evidenziato che quello della perpetuatio iurisdictionis costituisce un parametro ancorato a dati oggettivi - idoneo ad evitare facili strumentalizzazioni, sia da parte del detenuto, che dell'amministrazione penitenziaria - e rinviene il suo fondamento costituzionale nel principio del giudice naturale precostituito per legge, nel perseguimento di esigenze di certezza nell'individuazione dell'autorità che deve pronunciarsi, di effettività della garanzia di tutela giurisdizionale e di celerità nella definizione dei procedimenti cfr., anche per ogni ulteriore riferimento, Sez. 1, n. 9663 del 17/11/2016, dep. 2017, Zerbini, n. m., dove, oltre ad approfondirsi la valenza generale del principio della perpetuatio, come affermato nell'art. 5 cod. proc. civ., si ricorda opportunamente che la Corte costituzionale, con sentenza n. 178 del 12/06/2009, ha espressamente riconosciuto l'esistenza nell'ordinamento di tale principio regolatore della competenza ed osservato la sua costante applicazione nella materia dell'esecuzione penale in aderenza alle costanti posizioni esegetiche assunte in sede di legittimità cfr. anche Sez. 1, n. 5515 del 17/11/2016, Sb., Rv. 269198 . 3. Quanto all'analisi di merito compiuta dall'ordinanza impugnata, per la sua adeguata valutazione in rapporto alle censure sviluppate dal Fo., rileva anche ricordare che, in ordine allo spazio minimo da assicurare a ciascun detenuto all'interno della camera di pernottamento, l'orientamento già da tempo affermato dalla Corte è nel senso che ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo inframurario, pari o superiore a tre metri quadrati, da assicurare a ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, così come interpretato dalla conforme giurisprudenza della Corte EDU in data 8 gennaio 2013 nel caso To. c. Italia, dalla superficie lorda della cella deve essere detratta l'area occupata dagli arredi Sez. 1, n. 5728 del 19/12/2013, dep. 2014, Berni, Rv. 257924 . La citata decisione della Corte EDU ha precisato che l'art. 3 della Convenzione, nel sancire il divieto, fra l'altro, di pene o trattamenti inumani o degradanti, non ha tipizzato le condotte integratrici della violazione del divieto. Ed, in corrispondenza, l'art. 27.comma 2, Cost., prescrivendo che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, non ha stabilito alcuno specifico canone per la determinazione dei trattamenti vietati. Con particolare riguardo agli spazi intramurali, l'art. 6, commi 1 e 2, L. n. 354 del 1975 stabilisce che i locali nei quali si svolge la vita dei detenuti devono essere di ampiezza sufficiente e che i locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti, mentre l'art. 6 D.P.R. n. 230 del 2000 nemmeno fissa alcuno standard o parametro metrico in ordine alle dimensioni dei locali destinati al soggiorno dei detenuti ed alle celle di pernottamento. In tale cornice, considerati anche i criteri elaborati dal Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti disumani o degradanti abbreviato in CPT , la giurisprudenza della Corte EDU ha dunque fissato canoni particolari in funzione di specifici standard dimensionali inerenti alla superficie degli spazi inframurari, indicando in tre metri quadrati lo spazio minimo utile al fine di garantire un'adeguata possibilità di movimento del soggetto recluso nello spazio detentivo, per cui in tale standard non devono essere inclusi gli arredi fissi, in ragione dell'ingombro che essi determinano è questo l'esito dell'elaborazione giurisprudenziale correlata alla funzione che la nozione dello spazio minimo vitale assolve nel quadro della complessa ricostruzione dei parametri di un trattamento carcerario tale da poter essere considerato conforme ai contenuti dell'art. 3 CEDU. A specificazione pratica della verifica della sussistenza del fissato standard, va ricordato poi che essa comporta la necessità di escludere dal computo, oltre ai servizi igienici, quelle superfici occupate da arredi fissi e, comunque, da strutture tendenzialmente fisse, non invece dagli altri arredi facilmente amovibili, così da stabilire l'effettività della libertà di movimento in esso della persona reclusa. In tale prospettiva, si considera quale ingombro, alla stessa stregua di qualsiasi altro arredo fisso, il letto a castello, struttura, dal peso ordinariamente consistente, non amovibile, né - a differenza del letto normale, privo di sovrapposizioni - fruibile per l'estrinsecazione della libertà di movimento nel corso della permanenza nella camera detentiva e, quindi, idonea a restringere, per la sua quota di incidenza, lo spazio vitale minimo all'interno della cella. Il parametro sopra richiamato va considerato in modo distinto dal rilievo da annettere alla possibilità che, nell'istituto penitenziario, sia assicurata una consistente permanenza al di fuori della cella elemento, quest'ultimo, che non riguarda l'identificazione dello spazio minimo individuale che va computato soltanto in relazione alla libertà di movimento interna alla camera , ma concerne l'ulteriore tematica del possibile riequilibrio delle condizioni detentive. I cardini del concetto relativo a tale possibile riequilibrio sono emersi anch'essi dalla giurisprudenza della Corte EDU cfr. anzitutto la sentenza della Grande Camera del 20/10/2016, Mu. v. Croazia la quale ha precisato che, quando lo spazio minimo risulti inferiore alla quota-limite dei tre metri quadrati, con conseguente emersione di una forte presunzione di trattamento degradante, occorre verificare se l'inadeguatezza dello spazio minimo sia da considerarsi in concreto ovviata dall'esistenza di adeguati fattori compensativi individuati nella durata della restrizione carceraria, nella misura della libertà di circolazione fuori dalla cella, nell'offerta di attività da svolgere in spazi ampi fuori dalle celle e nel decoro complessivo delle condizioni di detenzione, anche per condizioni igieniche e servizi forniti per ogni ulteriore dettaglio v. Sez. 1, n. 7422 del 17/11/2016, dep. 2017, Collesano, cit. . 4. Facendo applicazione delle linee interpretative ora richiamate vanno delibate le indicate doglianze. 4.1. Ed è rilevabile che - con riferimento alle condizioni detentive nel carcere di Sulmona, oggetto del primo e del secondo motivo dell'impugnazione -le censure risultano immediatamente prive di fondamento ed anche generiche. Quanto al calcolo della superficie netta, il computo operato dal Tribunale, pur contenendo un elemento di distonia rispetto ai principi sopra enunciati, non avendo detratto, come invece doveva, la superficie corrispondente al letto a castello, è caratterizzato per il resto da una dettagliata esposizione delle relative misurazioni, rispetto a cui le diverse prospettazioni svolte dal ricorrente - che si adduce altri arredi fissi e bullonati, senza l'autosufficiente riferimento alle fonti di prova da cui i diversi dati sarebbero suffragati - non infirmano la conclusione raggiunta dai giudici di rispetto del parametro minimo sopra indicato. Invero, senza alcuna incursione nella valutazione del fatto, lo scomputo della superficie dell'unico arredo fisso pacificamente non calcolato dal Tribunale e pacificamente esteso mq 1,84, ossia del letto a castello, assunta la superficie per il resto stabilita in modo argomentato ed analitico come netta dall'ordinanza impugnata in mq 8,13, per semplice differenza aritmetica si evince che la superficie netta effettiva relativa alla cella che ha ospitato il Fo. ed un altro detenuto nel carcere di Sulmona è pari a mq 8,13 - 1,84 6,29, ossia a mq 3,145 pro-capite. Da tale rilievo, emergente in modo piano dai dati fissati dal provvedimento impugnato, depurati nel modo indicato, derivava e deriva la manifesta infondatezza chiara della seconda doglianza e, di riflesso, anche della prima che si sostanzia nella critica al Tribunale della mancata considerazione dell'assenza dell'acqua corrente calda nel bagno interno alla camera detentiva, doglianza che, in dipendenza della sufficienza della superficie disponibile, si profila anche, al di là della sua più o meno specifica deduzione con l'originaria domanda, generico. Sul punto è, infatti, da ricordare che i giudici di merito hanno dato atto di questa mancanza precisando che ai detenuti risulta assicurato in ogni caso un congruo livello di igiene personale, anche attraverso l'uso quotidiano delle docce ovviamente con acqua calda collocate in ciascuna sezione sicché, fermo restando che l'uso dell'acqua corrente calda nel locale bagno annesso a ciascuna camera costituisce elemento del servizio igienico prescritto dall'ordinamento ex art. 7 D.P.R. n. 230 del 2000 , la sua mancanza - nel quadro della complessiva situazione valutata, risultato per il resto rispettoso dei parametri normativi, e dell'accertata osservanza dello standard dello spazio minimo vitale sopra indicato, di guisa che per esso non si pone l'esigenza della verifica dei fattori compensativi di riequilibrio - è stata ritenuta, in modo argomentato ed incensurabile, non avere ex se determinato una condizione detentiva degradante. 4.2. Affetto da evidente genericità si appalesa poi il terzo motivo, il quale si è risolto nel dedurre la violazione degli standard anche con riguardo agli altri istituti di pena, lamentando che in quelli di Palermo Pagliarelli, Messina e Catania Bicocca non era disponibile nel bagno annesso alla cella l'acqua corrente calda. Anzitutto, si nota che il riferimento alla detenzione degradante per il carcere di Palermo Pagliarelli è fatto per la prima volta in modo non ammissibile con il ricorso, posto che l'originaria istanza-reclamo non risulta avere operato alcuno specifico riferimento ad esso. Circa la detenzione nel carcere di Catania, per la quale la sua istanza non è stata accolta dal Tribunale di sorveglianza, il Fo. non revoca in contestazione né il rispetto dello spazio minimo vitale accertato dal provvedimento impugnato, né il fatto che tale provvedimento ha accertato l'avvenuta fruizione da parte del detenuto in tale istituto di una condizione assimilabile a quella garantitagli nel carcere di Sulmona sicché per esso non possono non valere le considerazioni già svolte per la situazione in quest'ultimo istituto. Quanto, infine, alla detenzione patita nel carcere di Messina, il Fo. non pare considerare in modo adeguato che la domanda, per quella situazione, è stata dal Tribunale, sia pure parzialmente accolta, previo l'analitico esame di tutti i periodi in cui egli è stato ristretto in quell'istituto, con l'argomentato riconoscimento di 156 giorni da lui trascorsi in condizioni degradanti. Di conseguenza, la contestazione di questo approdo avrebbe dovuto muovere da tale base e contrastare specificamente il discorso giustificativo articolato dai giudici di merito al fine di evidenziare in qual misura, per i restanti periodi, la mancata fruizione del solo elemento dell'acqua corrente calda nel servizio igienico interno fosse idonea a fra scadere il corrispondente soggiorno detentivo - in spazio vitale rispettoso dello standard minimo e nell'adeguata compresenza delle ulteriori condizioni sanitarie, igieniche e di illuminazione - in situazione inumana e degradante. 5. Pertanto, sotto tutti i profili, i motivi che caratterizzano l'impugnazione soggiacciono al rilievo dell'inammissibilità del ricorso. Ad essa consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità del mezzo Corte cost., sent. n. 186 del 2000 - al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in rapporto alle questioni dedotte, si reputa equo fissare in Euro 1.500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricordo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1.500,00 Euro alla casa delle ammende. Così deciso il 27 aprile 2017