Legittima difesa domiciliare non significa far west

La nuova formulazione dell’art. 52 c.p., che amplia l’ambito della legittima difesa rispondendo alla ratio di difendere i cittadini a fronte del dilagare di reati predatori commessi in luoghi di privata dimora, non legittima comunque un’indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca nella propria dimora.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 44011/17 depositata il 25 settembre. Il caso. All’imputato veniva contestato il reato di tentato omicidio per aver sferrato due coltellate ad un uomo che, entrato nel suo bar, si era scagliato contro di lui ingaggiando una colluttazione a mani nude perché infastidito dalle sgradevoli battute che l’uomo aveva poco prima rivolto alla fidanzata, colluttazione che si era appunto conclusa con due fendenti sferrati a distanza ravvicinata. La Corte d’Appello di Roma, in sede di rinvio, confermava la sentenza del Tribunale che aveva condannato l’imputato. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione la difesa sostenendo che il giudice del rinvio non avrebbe assolto al compito devolutogli dalla precedente pronuncia rescindente della Suprema Corte avendo omesso di verificare la configurabilità della legittima difesa, soprattutto con riguardo al requisito dell’attualità del pericolo, in virtù della novella legislativa della l. n. 59/2006. Legittima difesa. La l. n. 59/2006 ha introdotto due nuovi commi all’art. 52 c.p. secondo i quali Nei casi previsti dall'art. 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere a la propria o la altrui incolumità b i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale . Il legislatore ha dunque introdotto una presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa nei casi in cui sia configurabile una violazione di domicilio, escludendo in tali casi l’apprezzamento discrezionale del giudice sulla proporzionalità. La giurisprudenza è intervenuta sul tema precisando che non ogni pericolo concretizzatosi nell’ambito del domicilio giustifica la reazione difensiva restando infatti fermi i requisiti strutturali del pericolo attuale di un’offesa ingiusta, della costrizione e necessità della difesa della propria o altrui incolumità o dei propri o altrui beni. Applicando tali principi al caso di specie, la Corte territoriale risulta aver correttamente escluso l’applicazione della scriminante in parola al fatto commesso dal ricorrente per la mancanza del requisito del pericolo attuale di un’offesa ingiusta. Alla medesima conclusione si perviene sulla base della non ravvisabilità di una violazione di domicilio da parte della persona offesa non sussistendo nel ricorrente una manifestazione dello ius excludendi alios . Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 30 marzo – 25 settembre 2017, numero 44011 Presidente Bruno – Relatore Scordamaglia Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, quale giudice del rinvio da questa Corte, ha confermato la sentenza del Tribunale di Civitavecchia in data 27 ottobre 2008, come riformata dalla sentenza della Corte di appello di Roma del 8 giugno 2009, che aveva condannato alla pena di anni sette di reclusione G.A. perché riconosciuto colpevole del delitto di tentato omicidio commesso in danno di R.E. , in omissis . Investita dalla Suprema Corte, con sentenza Sez. 1, numero 23221 del 27/05/2010 - dep. 16/06/2010, pronunciata all’esito del giudizio rescindente, del compito di riesaminare l’appello proposto dal ricorrente G. con riferimento alla novella legislativa numero 59 del 13 febbraio 2006, accertando se la vittima fosse entrata nel bar gestito dal ricorrente contro la volontà di quest’ultimo, tenendo presente che la detta novella legislativa non aveva innovato l’art. 52 cod. penumero rispetto ai requisiti dell’attualità dell’offesa e della inevitabilità dell’uso dell’arma come mezzo di difesa della propria od altrui incolumità o dei propri beni, previsti per la sussistenza della scriminante della legittima difesa, la Corte territoriale ha ritenuto che la circostanza che il R. fosse entrato nel bar gestito dall’imputato G. con il casco ancora in testa e che solo successivamente se lo fosse tolto lanciandolo contro un contenitore di caramelle, dirigendosi poi dietro il bancone a mani nude per aggredire il titolare, deponesse nel senso che il comportamento tenuto dalla parte offesa non poteva ragionevolmente rappresentare per l’imputato una minaccia provvista di consistenza e di attualità concludeva, quindi, che era da escludere, nel caso concreto, la ricorrenza della scriminante di cui all’art. 52 cod. penumero per difetto già dell’imprescindibile requisito dell’attualità dell’offesa. 2. Avverso l’anzidetta sentenza ricorre per cassazione l’imputato a mezzo del proprio difensore, Avv. Mauro Tagliani, articolando un unico motivo di censura, con il quale deduce promiscuamente il vizio di violazione di legge, per inosservanza dell’art. 627, comma 3, cod. proc. penumero e degli artt. 52 e 55 cod. penumero , ed il vizio di motivazione, per la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della prova. Lamenta, in particolare, che il giudice del rinvio non avrebbe adempiuto in maniera esaustiva al compito devolutogli da questa Suprema Corte, avendo omesso di verificare se la parte offesa R. fosse entrato nel bar gestito dal G. contro la volontà di quest’ultimo e se l’imputato non avesse avuto altra possibilità, per difendere l’incolumità propria e di altri o i propri beni, che quella di fare uso dell’arma, rendendo, nondimeno, una motivazione palesemente illogica anche con riguardo al requisito dell’attualità del pericolo. Precisa, altresì, che ove il giudice del rinvio avesse proceduto all’accertamento richiesto, prendendo in considerazione gli apporti dichiarativi raccolti nell’istruttoria dibattimentale e richiamati nell’atto di impugnazione, avrebbe potuto apprezzare la ricorrenza, nella situazione data, dell’irrompere della parte offesa nel bar gestito dal G. invito domino l’attualità del pericolo rappresentato dall’essersi il R. avventato contro l’imputato non a mani nude ma armato del casco che brandiva in mano alzato con l’evidente intenzione di colpire a colpo sicuro il G. l’inevitabilità dell’uso dell’arma, atteso che l’imputato, a fronte della prestanza fisica dell’avversario, stretto dietro al bancone del bar ove l’aveva ricacciato il R. , non aveva altri oggetti a sua disposizione se non il coltello per contrastare efficacemente l’azione dell’aggressore. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. È noto che con la legge 13 febbraio 2006 numero 59, allo scopo dichiarato di rafforzare la difesa dei cittadini a fronte del dilagare dei reati predatori commessi in luoghi di privata dimora o in luoghi in cui si svolge la personalità umana, il nomoteta ha ritenuto indispensabile aggiungere all’art. 52 del codice penale i seguenti due commi Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere a la propria o la altrui incolumità b i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata una attività commerciale, professionale o imprenditoriale . Si è, in tal modo, introdotta una presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa che agisce quando sia configurabile la violazione di domicilio da parte dell’aggressore, ossia la sua introduzione o il suo trattenimento nel domicilio altrui contro la volontà del soggetto legittimato ad escluderne la presenza. In tal caso, l’uso dell’arma legittimamente detenuta è ritenuto proporzionato per legge, se finalizzato a difendere la propria o l’altrui incolumità ovvero i beni propri o altrui quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione. In presenza di queste condizioni, dunque, non è più rimesso ad apprezzamento discrezionale il giudizio sulla proporzionalità tra l’offesa e la difesa, essendo il detto rapporto sussistente per legge, sia in ipotesi di legittima difesa obiettivamente sussistente sia in ipotesi di legittima difesa putativa incolpevole. La giurisprudenza di questa Corte ha, però, precisato che non ogni pericolo che si concretizza nell’ambito del domicilio giustifica la reazione difensiva, atteso che, come suggerito all’interprete dalla collocazione della norma di nuovo conio dopo quella di cui all’art. 52, comma 1, cod. penumero , restano fermi i requisiti strutturali stabiliti dalla disposizione generale il pericolo attuale di offesa ingiusta e la costrizione e la necessità della difesa, dai quali scaturisce l’inevitabilità dell’uso delle armi come mezzo di difesa della propria o dell’altrui incolumità o, alle condizioni date, dei beni propri o altrui Sez. 1, numero 16677 del 08/03/2007 - dep. 02/05/2007, P.G. in proc. Grimoli, Rv. 23650201 . Di conseguenza si è affermato che la causa di giustificazione prevista dall’art. 52, comma 2, cod. penumero , così come delineata dall’art. 1 L. 13 febbraio 2006 numero 59, non consente un’indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, ma presuppone un attacco, nell’ambiente domestico, alla propria o altrui incolumità, o quanto meno un pericolo di aggressione Sez. 5, numero 35709 del 02/07/2014 - dep. 13/08/2014, Desogus e altri, Rv. 260316 Sez. 4, numero 691 del 14/11/2013 - dep. 10/01/2014, Gallo Cantone, Rv. 257884 Sez. 1, numero 12466 del 21/02/2007 - dep. 26/03/2007, Sampino, Rv. 23621701 . 3. Venendo al caso di specie, ritiene il Collegio del tutto corretta la motivazione della Corte di appello che ha ribadito la impossibilità di applicare la scriminante di cui all’art. 52, comma 2, cod. penumero al fatto commesso dal G. , facendo difetto il requisito del pericolo attuale di un’offesa ingiusta, senza che, peraltro, il giudice del gravame sia incorso nella violazione dell’obbligo di conformarsi al decisum della Corte di cassazione in esito al giudizio rescindente prescritto dall’art. 627, comma 3, cod. proc. penumero . Difatti l’accadimento per cui vi è processo avvenne intorno alle ore 17 del 25 luglio 2007 nel Comune di Santa Marinella, all’interno del bar gestito dal G. , il quale aveva poco prima, alla presenza di R.E. , rivolto battute sgradevoli nei confronti di una giovane donna a questi sentimentalmente legata. Secondo la ricostruzione operata nella sentenza impugnata, il R. , uscito dal bar, vi aveva fatto nuovamente ingresso indossando un casco da motociclista e, una volta messovi piede, evidentemente perché maldisposto” per quanto in precedenza verificatosi, si era liberato del casco e l’aveva lanciato contro un espositore di caramelle di poi aveva ingaggiato una colluttazione a mani nude con il titolare del bar, raggiunto dietro il bancone, nel corso della quale questi, afferrato un coltello utilizzato per tagliare il ghiaccio, l’aveva colpito sferrandogli due fendenti da distanza ravvicinatissima, attingendolo con uno dei due nella zona paracardiaca. Ritiene il Collegio che la Corte territoriale, con il dare conto, nei termini indicati, delle cadenze in cui il fatto maturò e raggiunse la sua acme offensiva, e con il precisare che il dato centrale del compendio probatorio dovesse essere colto nel contesto determinatosi a seguito dell’ingresso di R. nel bar ove questi si trattenne, evidentemente maldisposto per gli apprezzamenti rivolti dal G. alla sua donna, si è validamente conformato al dictum impostogli all’esito del giudizio di rinvio escludendo che la persona offesa si fosse introdotta all’interno del bar contro la volontà espressa o tacita del G. , il quale aveva il diritto di escluderlo. All’interno dell’esercizio commerciale, secondo la prospettazione offerta dal Collegio del gravame, R. certamente si trattenne, palesando in tale frangente le sue intenzioni aggressive, ma siffatta condotta non rileva ai fini dell’integrazione della violazione di domicilio siccome descritta dall’art. 614, comma 2, cod. penumero non essendovi alcun riferimento nella sentenza impugnata all’espressa volontà contraria manifestata dal titolare dello ius excludendi alios, costituente, secondo la dottrina, l’elemento di fattispecie idoneo a descrivere, in termini obiettivi, l’offensività del permanere da parte del soggetto agente in un luogo di privata dimora - o a questo equiparato - all’interno del quale egli si sia introdotto legittimamente. Da ciò consegue che non è ravvisabile l’eccepita violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. penumero e, altresì, che, non essendovi stata violazione di domicilio da parte della parte offesa del tentato omicidio ascritto all’imputato, nella fattispecie censita fa difetto anche il primo dei requisiti previsti per il venire in essere della scriminante della legittima difesa siccome prevista dall’art. 52, comma 2, cod. penumero come novellato dall’art. 1 I. 13 febbraio 2006, numero 59. 4. Nessun vizio evidente di motivazione inficia, peraltro, la decisione impugnata nel passaggio in cui il giudice del rinvio ha escluso anche il requisito del pericolo attuale per la propria o altrui incolumità o per i propri beni, risultando pienamente conforme alle regu/ae iuris stabilite in materia ed ai canoni della logica il ragionamento posto a fondamento del giudizio di merito che ha ritenuto che il comportamento tenuto dal R. non potesse seriamente rappresentare per l’imputato quel pericolo attuale richiesto per la configurabilità della scriminante della legittima difesa. Tale presupposto implica, infatti, un effettivo, preciso contegno del soggetto antagonista volto a porre in essere una determinata offesa ingiusta, la quale si prospetti come concreta e imminente, così da rendere necessaria l’immediata reazione difensiva Sez. 1, numero 6591 del 27/01/2010 - dep. 18/02/2010, Celeste, Rv. 24656601 caratteristiche, queste, che la Corte di appello, con motivazione insindacabile in questa sede, non ha riconosciuto nell’azione del R. siccome ricostruita. Correttamente, dunque, il Collegio distrettuale ha ritenuto di non estendere il proprio esame al requisito dell’inevitabilità altrimenti della reazione difensiva. 5. Va da sé che, se non è giuridicamente prospettabile l’esimente della legittima difesa, non è, concettualmente, ipotizzabile neppure l’eccesso colposo. Come è ovvio, l’eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti ad essa immanenti, sicché, per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima accertare che di questa vi fossero le condizioni e, poi, procedere alla differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell’eccesso colposo delineato dall’art. 55 cod.penumero , mentre il secondo consiste in una scelta volontaria che comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante Sez. 1, numero 45425 del 25/10/2005 - dep. 15/12/2005, P.G. in proc. Bollardi, Rv. 23335201 . Ed invero, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, poichè il presupposto su cui si fondano sia l’esimente della legittima difesa che l’eccesso colposo è costituito dall’esigenza di rimuovere il pericolo di un’aggressione mediante una reazione proporzionata nel caso che ci occupa tale ritenuta ex lege e adeguata, l’eccesso colposo si distingue per un’erronea valutazione del pericolo e dell’adeguatezza dei mezzi usati ne deriva che, una volta esclusi gli elementi costitutivi della scriminante, non v’è spazio ovviamente - per l’inesistenza di una offesa dalla quale difendersi - per la configurazione di un eccesso colposo, sicché non vi è neppure obbligo per il giudice di una specifica motivazione sul punto, pur se l’eccesso colposo sia espressamente prospettato dalla parte interessata Sez. 5, numero 2505 del 14/11/2008 - dep. 21/01/2009, Olari e altri, Rv. 24234 Sez. 1, numero 740 del 04/12/1997 - dep. 21/01/1998, Mendicino ed altro, Rv. 20945201 . 4. L’infondatezza del motivo determina il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.