Bacio sgradito non andato a segno: è violenza sessuale solo tentata

Discutibile la condanna a un anno di reclusione emessa in Appello. Per i Giudici della Cassazione è significativo il fatto che il bacio, sgradito alla donna, non si sia concretizzato. A salvare l’uomo è però la prescrizione.

L’ha presa e bloccata con la forza, spingendola contro una ringhiera, e poi ha cercato di darle un bacio sulla bocca. Solo l’intervento dei familiari della donna ha bloccato l’aggressore. La condotta, però, è comunque qualificabile come violenza sessuale”, secondo i Giudici, seppur solo tentata Cassazione, sentenza n. 43802/2017, Sezione Terza Penale, depositata il 22 settembre 2017 . Intrusione. Ricostruito l’episodio, l’uomo finito sotto accusa viene condannato prima dal Gup in Tribunale e poi dai giudici d’Appello egli è ritenuto colpevole di violenza sessuale ai danni di una donna. In particolare, è stato appurato che egli ha immobilizzato la propria vittima, spingendola con le spalle contro una ringhiera , e ha poi cercato di baciarla sulla bocca . E per i giudici è evidente che la donna aggredita è stata costretta a subire atti sessuali . Consequenziale la condanna a un anno di reclusione . Per la Cassazione, però, la vicenda va letta in un modo diverso. Nessun dubbio, sia chiaro, sulla condotta tenuta dall’uomo, anche se, osservano i giudici, bisogna parlare di tentata violenza sessuale , poiché il bacio non si è concretizzato, e quindi non si è concretizzata una immediata intrusione nella sfera sessuale della vittima . Da ridiscutere, quindi, la condanna e la pena. Ma il nuovo passaggio in Appello viene evitato la prescrizione salva l’uomo.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 1 dicembre 2016 – 22 settembre 2017, n. 43802 Presidente Grillo – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 28 aprile 2015, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Parma Giudice per l'udienza preliminare del 20 novembre 2007 revocava la condanna dell'appellante Mi. Ro. al rimborso delle spese del giudizio, e confermava la condanna alla pena di anni 1 di reclusione concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 609 bis, comma 3, cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche, relativamente al reato di cui al capo A, art. 609 bis del cod. pen. perché con violenza costringeva Savina Lara a subire atti sessuali in particolare la immobilizzava spingendola con le spalle contro una ringhiera e cercava di baciarla sulla bocca. In Montechiarugolo PR il 19 agosto 2006. 2. Mi. Ro. ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge per la non corretta qualificazione del fatto in tentativo con l'immediata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Mancanza della motivazione sul tentativo. Sia la difesa e sia la Procura generale avevano concluso relativamente all'ipotesi del tentativo, ma la sentenza della Corte di appello non motiva sul punto. L'imputato ha solo tentato di baciare la parte offesa, non riuscendo nel suo intento per l'intervento di parenti della persona offesa. La prescrizione del reato tentato è intervenuta alla data del 19 dicembre 2014. 2. 2. Violazione di legge, art. 125, comma 3, del cod. proc. pen. e 111 della Costituzione. Mancanza di motivazione, o motivazione apparente, per relationem, violazione degli art. 192, comma 1, e 546 lettera E, del cod. proc. pen. La motivazione di rigetto del secondo motivo di appello risulta solo apparente. Nessuna autonoma disamina del materiale probatorio viene compiuta dalla corte di appello. In ordine alla testimonianza di Salati nell'atto di appello erano state mosse censure, alle quali la Corte non ha risposto. La testimonianza di Salati non coincide affatto con la ricostruzione dei fatti della parte offesa. Neanche le testimonianze degli altri testi, Lanzi, Giovannelli e Montali sono state analizzate dalla Corte di appello. E, infine, nemmeno la testimonianza del padre del ricorrente, Mi. Ugo, è stata analizzata, nella ricostruzione alternativa rappresentata dalla difesa. Ha chiesto pertanto l'annullamento della decisione impugnata. Considerato in diritto 3. Il reato configurabile sia in considerazione della descrizione del fatto come contestato nell'imputazione cercava di baciarla sulla bocca , e sia dalla motivazione delle due sentenza di merito, che evidenziano come la condotta si è fermata al tentativo del bacio e non ha invaso la sfera sessuale della parte offesa, è quello del tentativo ex art. 56 e 609 bis, cod. pen., e in tal senso deve riqualificarsi la condotta. In tema di violenza sessuale, è configurabile il tentativo del reato, previsto dall'art. 609 bis cod. pen., in tutte le ipotesi in cui la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, poiché l'agente non ha raggiunto le zone intime genitali o erogene della vittima ovvero non ha provocato un contatto di quest'ultima con le proprie parti intime. Nella fattispecie, la Corte ha accolto il ricorso dell'imputato, ritenendo integrata l'ipotesi di violenza sessuale nella forma tentata e non consumata nella condotta consistita nell'abbassarsi i pantaloni, scoprire il pene, afferrare la nuca della vittima, e cercare con forza di avvicinare la testa della medesima per costringerla ad un rapporto orale, non conseguito in quanto la donna riusciva a divincolarsi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine Sez. 3, n. 17414 del 18/02/2016 - dep. 28/04/2016, F, Rv. 26690001 . Inoltre le parti in appello concludono entrambe relativamente al tentativo, e non per il reato consumato, quindi non risultano necessari ulteriori accertamenti di merito sul punto. Conseguentemente il reato tentato risultava prescritto alla data del 19 dicembre 2014, prima della decisione della Corte di appello del 28 aprile 2015, per il decorso del termine massimo di anni 8 e mesi 4, ex art. 157 e 161, cod. pen. La sentenza deve quindi annullarsi, senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Riqualificata la condotta nel reato p. e p. dagli art. 56 e 609 bis, cod. pen. annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il detto reato estinto per prescrizione.