Finto colloquio di lavoro online: è violenza sessuale la richiesta di gesti erotici

Definitiva la condanna di un uomo per lui un anno di reclusione. Ha contattato una donna, facendo balenare la possibilità di un lavoro, ma durante il colloquio tramite chat ha provato ad ottenere da lei comportamenti erotico-sessuali

Ha letto l’annuncio di una donna in cerca di un lavoro, l’ha contattata e le ha proposto un colloquio tramite Skype, facendo balenare la possibilità di trovarle un’occupazione. Una volta accesi i computer e creato il contatto virtuale, l’uomo ha subito chiesto alla donna prestazioni erotico-sessuali, ricevendone però un secco rifiuto. Quella messinscena, subito scoperta, è sanzionata come tentata violenza sessuale” Cassazione, sentenza n. 43164, sez. III Penale, depositata il 21 settembre 2017 . Connotazione. Chiusa definitivamente in Cassazione la triste vicenda. Per il finto datore di lavoro non ci sono vie di fuga non più contestabile la sua condanna a un anno di reclusione. Per i giudici, anche quelli del Palazzaccio, il comportamento tenuto nei confronti della donna, disoccupata e in cerca di un lavoro, è valutabile come tentativo di violenza sessuale . Irrilevante il fatto che la persona presa di mira dall’uomo abbia rifiutato le proposte hot avanzate durante la chat su Skype. Ciò che conta, invece, è la connotazione esplicitamente sessuale delle richieste . Peraltro, non va dimenticato che, come sancito in Appello, è provata la compressione della libertà di autodeterminazione della donna, in quanto persona disoccupata e quindi più esposta alla illusione di poter ottenere un vantaggio come contropartita all’accettazione di sottostare a richieste di atti erotico-sessuali .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 21 giugno – 21 settembre 2017, n. 43164 Presidente Fiale – Relatore Molino Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 22/09/2015 il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bologna, all'esito di giudizio abbreviato, ha riconosciuto So. Fr. responsabile del delitto di cui agli artt. 56, 609-bis commi 1 e 2 n. 2 cod. pen. - in relazione alla condotta consistita nell'essersi spacciato per un datore di lavoro interessato ad un annuncio di ricerca lavorativa pubblicato on-line da Siano Alessandra, nell'aver così contattato la donna proponendole con l'inganno un lavoro, richiedendo alla stessa un colloquio e un provino tramite il sistema di web chat skype , inducendola in tale frangente a compiere su se stessa atti sessuali a mezzo di videoconferenze - e ha pertanto condannato l'imputato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 e mesi 6 di reclusione, applicando le conseguenziali pene accessorie e disponendo la confisca di quanto in sequestro. Con la sentenza del 15/6/2016, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 609-bis cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta al So. nella misura di anni 1 di reclusione, confermando le rimanenti statuizioni. 2. L'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha interposto ricorso per cassazione, affidando il gravame a due motivi. 3. Con un primo motivo, deduce la manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che dagli atti processuali non si evincerebbe la sussistenza del momento consumativo della violenza sessuale, pur qualificata dalla Corte di appello come di minore gravità per l'assenza di costrizione del soggetto passivo a subire l'atto sessuale. Operata una ricostruzione della vicenda, la difesa del ricorrente evidenzia come le determinazioni della persona offesa Siano Alessandra - che sin dai primi approcci da parte dell'imputato si era insospettita in ordine alle reali intenzioni di costui e si era sin da subito determinata a rivolgersi ai Carabinieri per denunciare quanto accaduto - siano state intraprese al solo scopo di smascherare il malfattore di modo che, l'accettazione di una videoconferenza tramite Skype , che condenserebbe il tentativo di violenza contestato al So., non deriverebbe da una costrizione o induzione esercitata dall'imputato, quanto dalla spinta, del tutto autonoma della Siano, a capire chi si celasse dietro la videocamera e a smascherarne immediatamente le intenzioni, senza in alcun momento soggiacere alle concupiscenze anche solo virtuali dell'agente. In altri termini, non sarebbe dato evincere un momento nel quale la persona offesa sia rimasta vittima, anche solo per poco, delle intenzioni dell'imputato, posto che tutto quanto avvenuto dopo la denuncia sarebbe frutto del libero arbitrio della persona offesa anche la seconda denuncia da costei effettuata sarebbe frutto non della percezione di aver subito atti sessuali da parte del soggetto agente, quanto dall'aver percepito come minacciose, per sé e per i suo cari, le parole pronunciate dal So. dopo essere stato scoperto. Risulterebbe pertanto viziato il percorso motivazionale della sentenza impugnata, nella parte in cui afferma provata la compressione, da parte dell'imputato, della libertà di autodeterminazione sessuale della Siano, in quanto persona disoccupata e quindi più esposta degli altri alla illusione di poter ottenere un vantaggio come contropartita all'accettazione di sottostare a richieste di atti erotico-sessuali. 4. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce la mancanza di motivazione, perché apparente, nella parte del provvedimento in cui non si riconoscono nella condotta i presupposti per la configurabilità della diversa fattispecie di cui all'art. 660 cod. pen Ripercorrendo quanto detto in precedenza circa l'assenza di ogni coartazione nelle determinazioni assunte dalla Siano, ci si duole che, una volta escluso che il So. sia riuscito, neanche a livello di tentativo, a costringere la persona offesa a subire gli atti sessuali, la condotta non sia stata reinquadrata in quella di molestie, che sussiste anche quando posta in essere oltre che per mera petulanza per altro biasimevole motivo , nel quale può rientrare qualsiasi movente riprovevole in se stesso o in relazione alla qualità della persona offesa. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato, ragione che ne determina l'inammissibilità. 2. Nel primo motivo il ricorrente ripropone le stesse doglianze formulate in sede di appello, sollecitando sostanzialmente questa Corte ad operare una diversa lettura degli elementi probatori, operazione preclusa in sede di legittimità da ultimo, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482 . In punto di diritto, nel sostenere che dagli atti processuali - ed in particolare tenuto conto della condotta e dell'atteggiamento mantenuto dalla vittima - non si evincerebbe in alcun modo la sussistenza del momento consumativo della violenza sessuale, il ricorrente dimentica di considerare che la condanna che lo riguarda non attiene al reato consumato, bensì alla fattispecie tentata, di modo che, una volta riscontrata pacificamente l'univocità e l'idoneità degli atti ad integrare il tentativo di violenza per induzione, non assume alcun rilievo la circostanza che la persona offesa non sia caduta nella trappola ordita dall'imputato. Sotto tale profilo, l'univocità degli atti è indiscussa, attesa la connotazione esplicitamente sessuale delle richieste formulate alla donna altrettanto dicasi in punto di idoneità, dovendo ricordarsi che secondo la giurisprudenza di questa Corte - Sez. 3, n. 20578 del 06/05/2010, F., Rv. 247492 - il reato di induzione a compiere o subire atti sessuali con l'inganno per essersi il reo sostituito ad altra persona art. 609 bis, comma secondo, n. 2, cod. pen. è integrato anche dalla falsa attribuzione di una qualifica professionale, rientrando quest'ultima nella nozione di sostituzione di persona di cui all'art. 609 bis cod. pen 3. Per quanto appena detto, anche la doglianza di cui al secondo motivo - secondo cui il reato andrebbe inquadrato nella diversa fattispecie di molestie - è manifestamente infondata, altro non essendo se non il surrettizio tentativo di convincere questa Corte ad offrire una diverso giudizio nel merito dei fatti, come tale inammissibile. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che, non sussistendo ragioni di esonero, si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017