Libertà vigilata per lo stalker sottoposto a terapie antipsicotiche

Nessuna revoca di misura di sicurezza della libertà vigilata applicata ad un soggetto imputato del reato di stalking ex art. 612-bis c.p., avente per oggetto la prescrizione di trattamenti terapeutici c.d. di long acting” da compiersi mensilmente presso un CSM, purchè funzionali alla sussistenza della pericolosità sociale.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 43631/17 depositata il 21 settembre. Il caso. La vicenda ha riguardato il caso deciso dal Tribunale di Torino, in funzione di Tribunale del Riesame che ha confermato l’ordinanza della omonima Corte d’Appello con la quale è stata rigettata la richiesta di revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata applicata in relazione al delitto di stalking ai sensi dell’art. 612 bis c.p Nella fattispecie la prescrizione consisteva nel recarsi presso l’ASL locale per la somministrazione della terapia c.d. long acting” trattasi di un’attività terapeutica prolungata che richiede regolari somministrazioni intervallate nel tempo, idonea ad incidere sugli impulsi più profondi. La difesa ricorreva per Cassazione lamentando che il Tribunale avrebbe confuso” il concetto della pericolosità psichiatrica con quello di pericolosità sociale, ed imposto una prescrizione consistente nella somministrazione coattiva” della terapia long acting, violando l’art. 228 c.p La Suprema Corte, tuttavia, ritenendo entrambi i motivi infondati, rigettava il ricorso. Concetto di pericolosità e misure di sicurezza personali. La pericolosità sociale è una valutazione che si sostanzia nella probabilità che la persona, anche non imputabile o non punibile, la quale abbia già commesso un fatto di reato, ne commetta, in futuro, altri art. 203 c.p. . Per consolidata giurisprudenza, ai fini dell’applicazione della misura di sicurezza occorre un formale giudizio di pericolosità sociale che non può essere condotto solo sul piano psichiatrico [forse questa la pericolosità psichiatrica”?] in riferimento alla natura ed alla evoluzione dello stato patologico del soggetto, dovendosi invece fondare sull’accertamento delle qualità indizianti del singolo soggetto, desunte dalle circostanze indicate nell’art. 133 c.p. cfr. Cass. Pen., Sez. III, 26.09.2006, n. 37286 . Le misure di sicurezza sono adottate per finalità terapeutiche, rieducative art. 27, comma 3, Cost. e risocializzanti delle persone ritenute socialmente pericolose cioè tali sulla base degli indici previsti dall’art. 133 c.p., assolvendo ad una funzione spiccatamente specialpreventiva”. La motivazione. Con la sentenza in questione si ribadisce il principio secondo cui, ai fini dell’applicabilità delle misure di sicurezza personali, la pericolosità sociale non può essere confusa con la pericolosità valutata esclusivamente sul piano psichiatrico in riferimento alla natura ed alla evoluzione dello stato patologico del soggetto. Talchè la prognosi di pericolosità – compito esclusivo del Giudice non potrà limitarsi all’esame delle sole emergenze di natura medico-psichiatrica. Occorrerà tuttavia la verifica globale delle circostanze indicate dall’art. 133 c.p Al riguardo, può essere sufficiente che la valutazione si fondi su di un solo parametro ritenuto assorbente. La Corte ritiene poi che il Tribunale di Torino abbia fatto buon governo di tali principi” apprezzando il ragionamento fatto, ben ancorato sia alle risultanze di natura medico-psichiatrica che conforme ai parametri di cui all’art. 133, comma 2, n. 1 e n. 3 , c.p., posto che le condotte persecutorie dell’imputato fossero tutte caratterizzate da un’assoluta incapacità di controllare i proprio impulsi, e nel rifiuto vieppiù di ogni cura. Anche il secondo motivo basato sulla presunta violazione dell’art. 228, comma 2, c.p. in materia di libertà vigilata, la Suprema Corte lo ha ritenuto infondato, argomentando che la citata norma –con l’accento sulle finalità delle prescrizioni non prevede alcun contenuto predeterminato. Col che ampio margine viene dato al Giudice il quale potrà scegliere la prescrizione che gli appare oggettivamente più idonea a prevenire l’ulteriore commissione di reati. Con l’unico invalicabile limite di non snaturare le modalità di esecuzione delle prescrizioni imposte, purchè non valichino il carattere non detentivo. Quindi . perché sussista l’applicazione di misure di sicurezza personali queste devono essere funzionali alla persistente pericolosità sociale la quale rende non solo probabile, ma altresì attuale e concreto il pericolo che vengano commessi altri fatti penalmente rilevanti.

Corte di Cassazione, V Penale, sentenza 11 maggio – 21 settembre 2017, n. 43631 Presidente Bruno – Relatore Guardiano Fatto e diritto 1. Con l’ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Torino, in funzione di tribunale del riesame, confermava l’ordinanza con cui la corte di appello di Torino, in data 25.11.2016, aveva rigettato la richiesta di revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata applicata a C.F. , in relazione al delitto di cui all’art. 612 bis, c.p., commesso in danno di M.P. , per il quale il C. è stato assolto dal tribunale di Torino, con sentenza del 14.7.2015, in quanto non imputabile, confermata dalla suddetta corte di appello, con decisione resa il 25.11.2016. 2. Avverso tale ordinanza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, il C. , Roberto Capra, del Foro di Torino, lamentando 1 violazione di legge, in quanto il tribunale nel confermare l’ordinanza di cui si discute ha confuso il concetto della pericolosità psichiatrica con quello della pericolosità sociale, l’unico, quest’ultimo, che ai sensi del combinato disposto degli artt. 203 e 133, c.p., può giustificare l’applicazione della indicata misura di sicurezza, che, dunque, non può essere applicata al C. , soggetto incensurato, dedito a regolare attività lavorativa, che non ha reiterato condotte illecite dopo la commissione del reato per cui si procede, avvenuta nel lontano settembre del 2014, solo perché egli, come affermato dal perito psichiatra, non ha raggiunto la necessaria consapevolezza della propria malattia 2 violazione di legge con riferimento alla prescrizione imposta al C. con l’impugnato provvedimento, di recarsi presso l’A.S.L. locale per ricevere coattivamente la terapia long acting , il che non è consentito dal nostro ordinamento ed è in contrasto con il disposto normativo di cui all’art. 228, c.p. 3. Il ricorso non può essere accolto, essendo sorretto da motivi infondati. 4. Giova ribadire, al riguardo, un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini della applicabilità delle misure di sicurezza personali, la pericolosità sociale - stante la sua correlazione con le circostanze indicate nell’art. 133, c.p. non può essere confusa con la pericolosità valutata esclusivamente sul piano psichiatrico in riferimento alla natura ed alla evoluzione dello stato patologico del soggetto, sicché la valutazione indicata dall’art. 203, c.p., costituisce compito esclusivo del giudice, il quale non può abdicarvi in favore di altri soggetti né rinunciarvi, pur dovendo tener conto dei dati relativi alle condizioni mentali dell’imputato ed alle implicazioni comportamentali eventualmente indicate dal perito. In questa prospettiva la prognosi di pericolosità sociale non può limitarsi all’esame delle sole emergenze di natura medico-psichiatrica, ma implica la verifica globale delle circostanze indicate dall’art. 133, c.p., espressamente richiamato dall’art. 203, c.p., fra cui la gravità del reato commesso e la personalità del soggetto, così da approdare ad un giudizio di pericolosità quanto più possibile esaustivo e completo cfr. Cass., sez. I, 7.1.2010, n. 4094, rv. 246315 Cass., sez. I, 20.9.1996, n. 8996, rv. 205759 . Il richiamo operato dal secondo comma del citato art. 203, c.p., alle circostanze indicate nell’art. 133 del medesimo codice, impone, pertanto, al giudice di effettuare la prognosi di pericolosità sociale necessaria per l’applicazione delle misure di sicurezza, utilizzando come parametri gli stessi indici da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell’entità del trattamento sanzionatorio, escludendo che tale valutazione possa essere fondata esclusivamente sulle risultanze medico-psichiatriche, senza tuttavia imporre al giudice di desumere la pericolosità sociale necessariamente dalla contemporanea presenza di tutti i parametri previsti dal citato art. 133, c.p., essendo sufficiente che la relativa valutazione si fondi su di uno solo di essi, ritenuto di valore assorbente. Orbene il tribunale di Torino ha fatto buon governo di tali principi, fondando il giudizio di pericolosità sociale del C. , non solo sulle emergenze di natura medico-psichiatrica, ricavate dalla storia clinica dell’imputato, ma anche, conformemente alla previsione dell’art. 133, co. 2, n. 1 e n. 3 , c.p., sulla capacità a delinquere di quest’ultimo, desunta dai motivi a delinquere e dal carattere del reo, posto che le condotte persecutorie di C. nei confronti della M. sono state determinate dall’assoluta incapacità dell’imputato di controllare i propri impulsi, tanto che è stato pronunciato proscioglimento ex art. 88, c.p. , e sulla condotta contemporanea e susseguente al reato, essendosi il C. costantemente rifiutato di sottoporsi a stabili terapie, non accettando la sua patologia ed il suo bisogno di essere curato, come accertato dal perito nominato dalla corte di appello torinese e dalla dottoressa T.P. , che segue il C. presso il Centro di Salute Mentale di XXXXXX, la quale, nella propria relazione del 25.10.2016, ha evidenziato come la misura di sicurezza è necessaria per costringere il C. ad accettare la terapia long acting ed il contatto mensile con il servizio, posto che l’imputato ad ogni incontro ha manifestato la volontà di sospendere la terapia da lui non ritenuta non necessaria . Sicché correttamente la misura di sicurezza in esecuzione, già graduata dalla corte di appello, rispetto all’originaria imposizione, è stata ritenuta dal tribunale del riesame funzionale alla persistente pericolosità sociale del C. , che rende non solo probabile, ma anche attuale e concreto il pericolo che egli possa commettere fatti previsti dalla legge come reati, in quanto idonea ad incidere, attraverso adeguata terapia, sui suoi impulsi più profondi. Infondato risulta anche il secondo motivo di ricorso. Giova ricordare, al riguardo, che, ai sensi dell’art. 228, co., 2, c.p., nell’applicare la misura di sicurezza della libertà vigilata, il giudice ha il potere di imporre prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati. La dizione operata dal legislatore pone l’accento sulla finalità delle prescrizioni eliminare le condizioni che possono favorire la commissione di nuovi reati , il cui contenuto, dunque, non risulta predeterminato, lasciando al giudice il potere discrezionale di scegliere la prescrizione che appare oggettivamente più adatta a prevenire l’ulteriore commissione dei reati. Nell’esercizio di tale potere, tuttavia, il giudice incontra il limite invalicabile di non snaturare, attraverso la natura e le modalità di esecuzione delle prescrizioni imposte, il carattere non detentivo della libertà vigilata. In questa prospettiva anche la prescrizione di trattamenti terapeutici, purché funzionali, come nel caso in esame, ad eliminare le condizioni personali che possono concretamente favorire la commissione di ulteriori reati, appare assolutamente legittima, purché, come già detto, non si traduca di fatto in una non consentita trasformazione della libertà vigilata in misura di sicurezza detentiva, circostanza in tutta evidenza non riscontrabile nel caso in esame, in cui la prescrizione imposta, consistendo nel contatto mensile con il CSM e nella somministrazione della terapia long acting continuativa , non implica alcuna forma di assegnazione o di ricovero, assimilabile a quelle previste dall’art. 215, co. 2, c.p. cfr., in questo senso, Cass., sez. I, 22.5.2015, n. 33904, rv. 264604, che ha ritenuto legittima, nell’ipotesi di applicazione provvisoria della misura di sicurezza della libertà vigilata, l’imposizione della prescrizione della residenza temporanea in una comunità terapeutica . 5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento. Va, infine, disposta l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 52, co. 5, d. lgs. 30/06/2003 n. 196. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52, d. lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.