La sentenza d’Appello che modifica in peius la sentenza di primo grado necessita di una motivazione “rafforzata”

Il giudice d’Appello deve anche confrontarsi in modo specifico e completo con le argomentazioni contenute nella prima sentenza.

E’ ormai costante leggere nelle sentenze della Corte di Cassazione la massima secondo cui la motivazione della sentenza di appello che riformi la sentenza di primo grado si caratterizza per un obbligo peculiare, che si aggiunge a quello generale della non manifesta illogicità e non contraddittorietà, evincibile dall’art. 606 comma 1 lett. e c.p.p. in quanto il giudice d’appello deve anche confrontarsi in modo specifico e completo con le argomentazioni contenute nella prima sentenza Cass. Pen. Sez. Unite n. 33748/2005 . Corollario di tale principio è la conclusione secondo cui è viziata la motivazione di una sentenza di appello che, a fronte del medesimo compendio probatorio, si limiti a dare una lettura alternativa, ma non risulti sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria, che deve rilevarsi quindi non più sostenibile a fronte di quella riformatrice, neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sull’affermazione di colpevolezza in altri termini, è necessaria una forza persuasiva superiore della seconda motivazione . I riferimenti concettuali sono all’apparenza piuttosto chiari nebulosa è invece l’applicazione pratica degli stessi. Infatti, quando si ha mera rivalutazione del medesimo compendio probatorio di primo grado? E’ necessario che il giudice d’appello faccia riferimento a prove non valutate o ritenute irrilevanti dal giudice di primo grado? E se queste prove non sono documentali, si deve procedere in qualche modo alla rinnovazione del contraddittorio? E, se invece lo sono, il giudice può decidere de plano? E se il tutto è frutto di giudizio abbreviato? Il caso. Il caso di specie è emblematico delle difficoltà della materia ed anche delle ambiguità di fondo delle massime citate. In primo grado, in abbreviato, l’imputato era stato condannato per omicidio, ma era stato altresì riconosciuto l’eccesso colposo di legittima difesa in secondo grado, invece, la Corte di appello escludeva l’eccesso colposo e condannava il reo per omicidio volontario. Nei fatti, la motivazione della Corte di appello ha fatto riferimento alle riprese della video-sorveglianza e, dunque, a documenti presenti negli atti, non ritenuti sufficienti dal giudice di primo grado, in ragione delle testimonianze agli atti. Per la Cassazione tanto basta per ritenere soddisfatto l’obbligo di motivazione rafforzato sopra riferito ed evitare la violazione degli altri principi enunciati. Si è infatti affermato che la nuova ricostruzione della vicenda adottata dal giudice di appello è fondata sul riconoscimento della centralità e sulla piena utilizzazione dei dati probatori emersi dalle risultanze delle videoriprese di sorveglianza, non su una rivalutazione delle deposizioni di persone informate, l’attendibilità delle quali non è stata posta in discussione e non ha subito alcun ribaltamento rispetto a quanto ritenuto dal giudice di primo grado . Critiche. È di tutta evidenza il circolo vizioso della decisione della Suprema Corte le dichiarazioni in sede di appello sono state vinte” e completate” dalle videoriprese e dalla motivazione della Corte di appello che quindi ha svolto una motivazione aggiuntiva” rispetto a quella espressa dal giudice di primo grado. Se non che quest’ultimo, pur avendo a disposizione i video, ha ritenuto al fine di dichiarare l’eccesso colposo” di non limitarsi ai video ma di prendere in considerazione anche le dichiarazione delle persone presenti. E’ chiaro, allora, che la decisione di primo grado si è soffermata sull’esistenza di una eccezione di merito l’eccesso colposo , mentre quella di primo grado si è fermata” alla volontarietà dell’omicidio. Sicché è evidente che il giudice di secondo grado ha dato una diversa rilevanza alle dichiarazioni in questione e, quindi, ha espresso seppur implicitamente un diverso giudizio in primo grado, esse sono apparse essenziali in secondo grado, sono risultate sostanzialmente irrilevanti. Vi è stata, dunque, rivalutazione” e tale dato non può essere negato. Ma se così è, è pur vero che si tratta di giudizio abbreviato e di documenti, sicché – apparentemente – un problema di contraddittorio probatorio non dovrebbe sussistere. Ciò è corretto, ma è altresì chiaro che è essenziale comprendere il tema dell’appello proposto dal PM e valutare gli aspetti di contesto e, dunque, se in effetti attraverso una rivalutazione degli elementi probatori considerati dal giudice di primo grado, poteva o può rendersi necessario approfondire alcuni temi probatori. Come si comprende, lo schema di riferimento è piuttosto complesso, poiché in realtà ciò che è in crisi non è il principio del contraddittorio o l’obbligo di motivazione, ma la struttura del processo attuale che, da un lato mira, sempre più a vedere l’appello come un primo” giudizio di legittimità e, dall’altro, incentiva un giudizio di primo grado in cui la motivazione deve essere sintetica e l’attività di discussione orale” sostanzialmente irrilevante ai fini della persuasione del giudice d’appello. Nello stesso modo, è innegabile che un giudizio d’appello in peius è comunque un giudizio di merito che non può essere sindacato nel merito e che tale aspetto inevitabilmente inficia i principi del contraddittorio, così come configurati nel nostro ordinamento costituzionale. Vi è insomma sempre più l’esigenza di una vera, ponderata e studiata riforma del processo, che non consideri la forma processuale alla stregua della formalità inutile e la tradizione” accusatoria come una chimera. Dopo tutto, un processo orale senza un vero valore dato all’oratoria, è un processo scritto e lo scritto, per quanto bello, non costituisce mai un vero dialogo tra presenti.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 2 febbraio – 19 settembre 2017, n. 42793 Presidente Di Tomassi – Relatore Mancuso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 11 febbraio 2015, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava L.M.G.F. colpevole del reato di omicidio in danno di G.G.A. , ritenendo l’eccesso colposo in legittima difesa ai sensi degli artt. 52, 55 cod. pen. Computata la diminuente per la scelta del rito, la pena veniva fissata in anni due e mesi sei di reclusione. L’imputato veniva condannato al risarcimento dei danni in favore di congiunti della vittima, costituitisi parti civili. 2. In riforma della predetta sentenza, appellata dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, dall’imputato, dalle parti civili, la Corte di assise di appello di Catania, con sentenza del 9 novembre 2015, qualificava il fatto come omicidio volontario e, ritenute le circostanze attenuanti generiche e quella della provocazione, determinava la pena in anni sei e mesi quattro di reclusione. Secondo la ricostruzione accusatoria recepita dal giudice di appello, basata sulle deposizioni di persone informate e sulle riprese di videocamere di sorveglianza, il 3 ottobre 2013 G.G.A. e il fratello G.A. avevano avuto un diverbio con C.S. , addetto alla sbarra d’ingresso del mercato ortofrutticolo di , e da ciò era seguita, per iniziativa dei G. , una colluttazione in diverse fasi cui avevano partecipato i predetti e gli addetti alla vigilanza, guardie giurate particolari D.G.F. e L.M.G.F. . Quest’ultimo, quando ormai l’aggressione da parte dei G. era cessata, aveva esploso un colpo con la pistola di ordinanza, raggiungendo vicino al cuore G.G.A. che era deceduto il giorno seguente. 3. L’avv. Salvatore Augusto Trombetta e l’avv. Fabrizio Siracusano, in difesa dell’imputato, hanno proposto ricorso per cassazione, richiamando l’art. 606, comma 1 lettere b ed e , cod. proc. pen. e deducendo violazione degli artt. 52, 59, 575, cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione. Il giudice di appello, nel riformare la sentenza di primo grado avendo ritenuto che non era configurabile l’eccesso colposo nella legittima difesa, ha omesso di valutare la sussistenza, nel caso concreto, della situazione di legittima difesa putativa. L’imputato, quando agì sparando contro G.G.A. , riteneva che le plurime e violentissime aggressioni portate da costui insieme al fratello G.A. in danno dello stesso imputato, del C. e del D.G. , tutti guardie giurate, costituissero pericolo attuale alla integrità fisica. Ciò emerge da alcuni elementi, fra i quali la deposizione del D.G. , che ha riferito circa l’affermazione di non aver paura delle pistole profferita dai fratelli G. la deposizione del P. , che ha riferito circa il fatto che G.G.A. aveva detto all’imputato che non aveva paura dello stesso. La sentenza di appello è contraddittoria perché dà atto, senza però tenerle nel debito conto, di alcune circostanze precedenti al gesto dell’imputato, come le seguenti il C. era stato vittima della furia aggressiva dei G. il D.G. , inseguito dai G. benché armato, aveva trovato riparo nel gabbiotto per chiamare la polizia G.A. aveva afferrato un posacenere tubolare per farlo roteare e con esso aveva poi colpito il L. . Il giudice di appello non ha tenuto conto del dato cronologico e fattuale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la motivazione della sentenza di appello che riformi la sentenza di primo grado si caratterizza per un obbligo peculiare, che si aggiunge a quello generale della non manifesta illogicità e non contraddittorietà, evincibile dall’art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen. Si è in proposito parlato anche di obbligo rafforzato Sez. 5, n. 35762 del 05/05/2008, Aleksi, Rv. 241169 . Nel caso di riforma radicale della precedente decisione, infatti, il Giudice d’appello deve anche confrontarsi in modo specifico e completo con le argomentazioni contenute nella prima sentenza Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 non è pertanto sufficiente che la motivazione di appello sia intrinsecamente esistente, non manifestamente illogica e non contraddittoria, sostenendo in tale modo, usualmente sufficiente, un apprezzamento di merito proprio del grado. Nel caso di decisione di prima condanna in grado di appello, infatti, la ragione dell’inadeguatezza strutturale di una decisione di appello che, pur in astratto correttamente motivata in sé considerata, non dimostri di essersi anche confrontata con le diverse ragioni della sentenza riformata, risulta dalla documentata non applicazione della regola di giudizio secondo la quale l’affermazione di responsabilità è possibile solo quando la colpevolezza risulta al di là di ogni ragionevole dubbio art. 533, comma 1, cod. proc. pen. . Ed invero, come ripetutamente affermato da questa Corte cfr. ad es. Sez. 6, n. 40159 del 03/11/2011, Galante, Rv. 251066 Sez. 2, n. 11883 del 08/11/2012- dep. 14/03/2013, Berlingieri, Rv. 254725 , è viziata la motivazione di una sentenza di appello che, a fronte del medesimo compendio probatorio, si limiti a dare una lettura alternativa, ma non risulti sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria, che deve rivelarsi quindi non più sostenibile a fronte di quella riformatrice, neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sull’affermazione di colpevolezza in altri termini, è necessaria una forza persuasiva superiore della seconda motivazione. 1.2. I presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un’aggressione ingiusta e da una reazione legittima mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un’offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto personale o patrimoniale tutelato dalla legge, la seconda deve riguardare la necessità di difendersi, la inevitabilità del pericolo e la proporzione tra difesa e offesa Sez. 4 n. 16908 del 12/02/2004, Lopez, rv. 228045 Sez. 4, n. 32282 del 4/7/2006, De Rosa ed altri, rv. 235181 Sez. 5, n. 25653 del 14/5/2011, Diop ed altri, rv. 240447 Sez. 1, n. 47117 del 26/11/2009, Carta, rv. 245884 . Inoltre, si è affermato che non è configurabile l’esimente della legittima difesa qualora l’agente abbia avuto la possibilità di allontanarsi dall’aggressore senza pregiudizio e senza disonore Sez. 1, n. 5697 del 28/01/2003, Di Giulio, rv. 223441 e che l’esimente della legittima difesa non è applicabile allorché il soggetto non agisce nella convinzione, sia pure erronea, di dover reagire a solo scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa Sez. 1, n. 3200 del 18/02/2000, Fondi, rv. 215513 . L’eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti a quest’ultima collegati. Per stabilire se nel commettere il fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima identificare i requisiti comuni alle due figure giuridiche, poi il requisito che le differenzia accertata la inadeguatezza della reazione difensiva, per l’eccesso nell’uso dei mezzi a disposizione dell’aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione ex ante, occorre procedere a un’ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell’eccesso colposo delineato dall’art. 55 cod. pen., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale certamente comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante ex plurimis, Sez. 1, 25 ottobre 2005, Bollardi . Con riferimento, poi, alla legittima difesa putativa, perché frutto dall’erroneo convincimento di doversi difendere da un’aggressione portata contro la persona dell’imputato, va richiamato l’orientamento interpretativo, espresso da questa Corte, secondo il quale l’errore scusabile che può giustificare la scriminante deve trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, seppure malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell’agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di una offesa ingiusta sulla base di dati di fatto concreti, e cioè di una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza di un pericolo presente ed incombente, non futuro o già esaurito, di un’ offesa ingiusta Sez. 1, n. 4337 del 2/2/2006, La Rocca, rv. 233189 Sez. 1, n. 3464 del 24/11/2009, Narcisio, rv. 245634 . Ed ancora, è stato precisato che l’accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa così come per l’eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio ex ante , calato all’interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie sottoposta all’esame del giudice si tratta di una valutazione di carattere relativo, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, dovendo egli esaminare, di volta in volta e in concreto, se la particolare situazione sia obiettivamente tale da far sorgere l’errore di trovarsi nelle condizioni di fatto che, se fossero realmente esistenti, escluderebbero l’antigiuridicità della condotta prevista dalla legge come reato, con la precisazione che, in una simile prospettiva interpretativa delle risultanze probatorie, la valutazione deve essere necessariamente estesa a tutte le circostanze che possano avere avuto effettiva influenza sull’erronea supposizione, dovendo tenersi conto, oltre che delle modalità del singolo episodio considerato, anche di tutti gli elementi fattuali che pur essendo antecedenti all’azione - possano spiegare la condotta tenuta dai protagonisti della vicenda ed avere avuto concreta incidenza sulla insorgenza dell’erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un’ingiusta aggressione Sez. 1, 5 gennaio 1999, Lamina , non potendo, invece, ritenersi sufficienti a tal fine gli stati d’animo e i timori personali, non basati su circostanze oggettive. 1.3. Nel caso ora in esame, il giudice di appello ha correttamente applicato i richiamati principi ed ha reso motivazione ampia e completa, facendosi carico della necessità di adempiere all’indicato obbligo rafforzato , senza incorrere in alcun errore di diritto nell’escludere la legittima difesa, pur nella forma putativa. La sentenza impugnata, nel rivalutare il compendio probatorio disponibile, non si limita al richiamo delle deposizioni di persone informate già considerate dal giudice di primo grado, ma affronta specificamente l’esame del filmato costituito dalle registrazioni dell’impianto di videosorveglianza, e perviene sulla base degli elementi così acquisiti ad una precisa e analitica ricostruzione dell’andamento dei fatti, che non era stata compiutamente svolta dal giudice di primo grado. Sulla base della dettagliata illustrazione dei singoli passaggi visionati, il giudice di appello pone in luce la posizione dei singoli soggetti ripresi e, soprattutto, evidenzia il momento preciso in cui l’odierno imputato sparò verso G.G. colpendolo mortalmente, in un momento in cui non era - né poteva apparire - attuale alcuna aggressione in danno dello stesso imputato. Proprio in considerazione dell’andamento della vicenda, così come riprodotta in modo ragionato nella sentenza impugnata, si palesa logicamente e giuridicamente ineccepibile la qualificazione del fatto come omicidio volontario, in mancanza degli elementi che possano ricondurlo ad una manifestazione di difesa legittima. La nuova ricostruzione della vicenda adottata dal giudice di appello è fondata sul riconoscimento della centralità e sulla piena utilizzazione dei dati probatori emersi dalle risultanze delle videoriprese di sorveglianza, non su una rivalutazione delle deposizioni di persone informate, l’attendibilità delle quali non è stata posta in discussione e non ha subito alcun ribaltamento rispetto a quanto ritenuto dal giudice di primo grado. Quindi, non gravava sul giudice di appello alcun obbligo di -svolgere istruzione dibattimentale, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., attraverso l’esame dei soggetti che avevano reso sui fatti del processo dichiarazioni ritenute decisive ai fini del giudizio di primo grado. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha affermato la sussistenza di tale obbligo, tenendo della previsione contenuta nell’art. 6, par. 3 lett. d , della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nelle ipotesi - del tutto diversa da quella qui in esame - in cui il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione o di condanna per ipotesi criminosa meno grave di primo grado anche se emessa all’esito del giudizio abbreviato, intenda affermare, per giungere ad una pronuncia riformatrice condannatoria o comunque più grave sotto il profilo della qualificazione giuridica del fatto che sia avvenuta una erronea valutazione delle prove dichiarative da parte del giudice di primo grado Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016 - dep. 06/07/2016, Dasgupta, Rv. 26748701 . 2. In definitiva, lo sviluppo argomentativo della motivazione posta a sostegno della sentenza impugnata, esauriente ed immune da vizi logici e giuridici, è basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo. Detta motivazione, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento delle circostanze fattuali. Il giudice di appello ha attentamente analizzato le risultanze disponibili. Sono compiutamente trattati, nella sentenza impugnata, sia i profili attinenti alla responsabilità dell’imputato, sia quelli relativi alla qualificazione del reato. Il ricorso, esposto lamentando violazioni di legge e difetti motivazionali, contiene, in realtà, un tentativo - inammissibile in sede di legittimità - di proporre una rilettura, strumentale a una nuova ricostruzione, delle circostanze di fatto analizzate adeguatamente in sede di merito. Il giudice di appello ha spiegato, fornendo su ciascuno dei punti rilevanti ampia motivazione complessivamente idonea a sostenere la decisione, gli elementi dai quali si ricava la responsabilità dell’imputato. Nella sentenza impugnata è offerta, senza salti logici e sulla base della corretta applicazione dei principi giuridici sulla valutazione delle prove, una congrua lettura dei dati raccolti. Di contro, le censure formulate nell’interesse dell’imputato si risolvono in richieste di analisi critiche esulanti dai poteri di sindacato del giudice di legittimità, non palesandosi il relativo apprezzamento motivazionale, nella sua completezza, come notato sopra, né manifestamente illogico, né viziato da non corretta applicazione della normativa. In proposito, va ricordato che, secondo assunto non controverso, la valutazione del fatto è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice. In concreto, il ricorso propone, con le doglianze sinteticamente elencate supra, precluse valutazioni di elementi di fatto che risultano espressamente già considerati dal giudice di appello o, comunque, pienamente superati dalle assorbenti osservazioni della sentenza ora impugnata. 3. Sulla base dei predetti rilievi, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e di quelle - liquidate nel seguente dispositivo tenendo conto dell’attività difensiva svolta - sostenute dalle parti civili nel presente giudizio. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione in favore delle parti civili M.G. , G.V. , G.A. e Gi.An. , delle spese sostenute nel grado, che liquida in complessivi Euro 6.320.00 oltre accessori spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.