Il rifiuto di esibire la carta d’identità all’amico carabiniere durante un controllo non è punibile

Il reato previsto dall’art. 651 c.p. è integrato dal rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale e non della mancata esibizione di un documento se il pubblico ufficiale conosce l’identità del soggetto.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 42808/17 depositata il 19 settembre. Il caso. L’imputato era stato condannato ai sensi dell’art. 651 c.p. Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale dal Tribunale di Pavia per aver rifiutato di esibire il proprio documento d’identità richiesto dai carabinieri nel corso di un controllo, ritenendo irrilevante il fatto che quest’ultimi fossero già a conoscenza dell’identità dell’imputato medesimo in virtù del rapporto di conoscenza personale. Con il ricorso in Cassazione, la difesa dell’imputato contesta la violazione dell’art. 651 c.p Rifiuto punibile. Il ricorso trova accoglimento da parte della Suprema Corte che sottolinea come l’elemento materiale del reato previsto dall’art. 651 citato debba essere individuato nel rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale e non nella mancata esibizione di un documento. Quest’ultima condotta può al più costituire violazione dell’art. 4, comma 2, TULPS e art. 294 del relativo regolamento laddove ricorrano le condizione di persona pericolosa o sospetta, che però non risultavano emergere in alcun modo nel caso di specie. Per questi motivi, la Corte annulla la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 22 giugno – 19 settembre 2017, n. 42808 Presidente Toni – Relatore Assunta Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Giudice monocratico del Tribunale di Pavia, con sentenza del 6 giugno 2016, condannava l’imputato R.B. alla pena di 200 Euro di multa per il reato di cui all’articolo 651 cod. pen., per essersi rifiutato di esibire il proprio documento di identità personale ai pubblici ufficiali che, nel corso di un controllo, lo stavano identificando. Il provvedimento riconosceva la responsabilità penale del R. sulla base delle dichiarazioni rese dai carabinieri operanti, ribadendo, nella ricostruzione del fatto, quanto riportato nel capo di imputazione, ovvero che l’imputato si era rifiutato, a richiesta dei medesimi, di fornire il proprio documento d’identità, essendo irrilevante, ai fini dell’integrazione dell’illecito, che l’identità dello stesso era già nota agli operanti medesimi in ragione di un rapporto di conoscenza personale. 2.Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso la difesa dell’imputato, deducendo, con un unico motivo, la violazione dell’articolo 651 cod. pen., non rientrando nella condotta prevista da tale norma la mancata consegna dei documenti d’identità. Sostiene il ricorrente che l’obbligo di fornire indicazioni sulla propria identità personale, contemplato dalla suddetta norma, non si estende all’esibizione dei documenti d’identità, essendo previsto uno specifico obbligo di documentare la propria identità solo nelle ipotesi di persone pericolose o sospette, ai sensi dell’articolo 4, comma secondo, T.U.L.P.S. e del relativo regolamento, il cui rifiuto è sanzionato dall’articolo 4 T.U.L.P.S. e articolo 294 del Regolamento. 3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 3.1 Il provvedimento impugnato condanna, in relazione all’articolo 651 cod. pen., l’imputato per la condotta della mancata esibizione dei documenti personali agli operanti che ne hanno fatto richiesta in occasione di un controllo, così come contestato nel capo di imputazione. 3.2 Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, l’elemento materiale del reato previsto dall’articolo 651 cod. pen. consiste nel rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità e non nella mancata esibizione di un documento, condotta che costituisce, invece, violazione dell’articolo 4, comma 2, T.U.L.P.S. e articolo 294 del relativo regolamento, ove ne ricorrano le altre condizioni di persona pericolosa o sospetta, in alcun modo emergenti né nella imputazione né nella sentenza di condanna Sez. 6, n. 34 del 18/10/1995, dep. 4/1/1996, Cozzella, Rv. 203852 Sez. 6, n. 14211 del 12/3/2009 Trovato, Rv. 243317 Sez. 1, n. 10676 del 24/2/2005, Albanese, Rv. 231125 . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.