L’elezione di domicilio, un atto personalissimo del condannato

E se l’atto di richiesta di misure alternative alla detenzione deficita sia dell’elezione sia della dichiarazione di domicilio da parte del condannato?

La Cassazione con la sentenza n. 42851/17, depositata il 19 settembre deicide in merito alla mancanza di elezione di domicilio all’interno dell’atto di richiesta di misure alternative alla detenzione. Il caso. Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza dichiarava inammissibili le richieste di misure alternative avanzate dall’istante per difetto di condizioni di legge. Le stanze, infatti, erano state firmate unicamente dal difensore di fiducia e l’interessato non aveva né eletto, né dichiarato domicilio come richiesto dall’art. 677 c.p.p. Competenza per territorio a pena di inammissibilità. Avverso tale provvedimento l’interessato ricorre in Cassazione. L’elezione di domicilio. Nel caso di specie, la Cassazione richiama quanto consolidato da precedenti giurisprudenza affermando che l’elezione di domicilio, in quanto atto personalissimo può essere fatto solo dal condannato, non essendo delegabile ad altri o sostituito da una dichiarazione del difensore. Tale principio va, però, letto unitamente a quello che prevede che in materia di elezione di domicilio non sia richiesta la necessità di utilizzare formule particolare, rilevando esclusivamente la volontà del condannato di esprimere con chiarezza il luogo in cui desidera siano effettuiate le comunicazioni o notificazioni. Ne deriva che ciò che dovrà rilevare, in tali valutazioni, sarà la reale intenzione della parte. Nel caso di specie l’interessato aveva allegato all’istanza di misura alternativa la nomina del difensore ed aveva qui indicato la sua residenza da intendersi dunque come luogo dove intendeva ricevere le comunicazioni. Per questo motivo la Cassazione annulla il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Sorveglianza per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 18 maggio – 19 settembre 2017, n. 42851 Presidente Di Tomassi – Relatore Minchella Ritenuto in fatto Con decreto in data 13.07.2016 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trieste ha dichiarato inammissibili le richieste di misure alternative avanzate da F.E. per difetto delle condizioni di legge. Rilevava il giudice che l’unico firmatario delle istanze era il difensore di fiducia, ma che l’interessato non aveva né eletto né dichiarato domicilio e che l’art. 677, comma 2, cod.proc.pen. prescriveva a pena di inammissibilità quelle dichiarazioni considerate atto personalissimo e non delegabile al difensore. Avverso detto decreto propone ricorso l’interessato a mezzo del difensore, deducendo, con motivo unico, una violazione di legge e una carenza di motivazione si sostiene che effettivamente non vi era stata la dichiarazione relativa al domicilio, ma da ciò non poteva derivare la ritenuta manifesta infondatezza di una istanza o la conclusione di una irreperibilità, che invece non era motivata in alcun modo e che era smentita dalla reperibilità concreta del condannato si insiste nel fatto che la mancata indicazione di un domicilio può essere esaminata soltanto nel merito e non sul piano della ammissibilità dell’istanza. Il P.G. chiede il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il decreto impugnato deve essere annullato. La richiesta di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell’art. 656, comma 6, cod. proc. pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto la giurisprudenza di questa Corte è pressoché unanime nel ritenere la dichiarazione od elezione di domicilio, di cui alla norma citata, come un atto personalissimo che può essere fatto soltanto dal condannato e, quindi non delegabile al difensore quello che maggiormente rileva è, infatti, la riconducibilità all’interessato della relativa manifestazione di volontà, riconducibilità assicurata da modalità di legge che convergono nel riconoscere la natura strettamente personale dell’atto di elezione o dichiarazione di domicilio, con la conseguente esclusione che esso sia ad altri delegabile ovvero sia surrogabile da una dichiarazione del difensore Sez. Un., n 18775 del 17.12.2009, Rv 246720 . Tuttavia questo principio va correlato con altro consolidato orientamento e cioè quello secondo il quale la dichiarazione di domicilio da parte del condannato deve soltanto esprimere con chiarezza la volontà che il luogo indicato venga considerato come quello nel quale effettuare le comunicazioni o notificazioni, e ciò senza che vi sia necessità di particolari formule Sez. 1, n 25123 del 09/06/2010, Rv. 247952 . In altri termini, l’esigenza del rigido rispetto delle forme, che ragionevolmente ispira la disciplina cui si è fatto cenno, non può costituire un ostacolo alla interpretazione della reale intenzione della parte, ove questa sia individuabile in base a scopo e contesto della comunicazione assumendo un principio in tema di nomina del difensore, esportabile anche in altri ambiti, va detto che la dichiarazione di nomina, che segue immediatamente sullo stesso foglio la firma dell’avvocato o allegata alla richiesta avanzata, con sottoscrizione autenticata dal professionista, ha un implicito ma evidente valore di condivisione della dichiarazione, che quindi deve giuridicamente ritenersi essere stata fatta propria dall’interessato, il quale in tal modo se ne è assunto la paternità Sez. Un. n 47803 del 27/11/2008, Rv. 241355 . Nella fattispecie, l’interessato aveva allegato all’istanza di misura alternativa la nomina del difensore ed aveva ivi indicato la sua residenza, da intendersi dunque come luogo in cui intendeva ricevere comunicazioni e fruire della misura alternativa. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e che il decreto impugnato va invece annullato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Trieste. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Trieste.