Richiesta di rimessione in termini per impugnare in caso di sentenza contumaciale e di elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio

La Corte di legittimità conferma il principio secondo il quale il rigetto della richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale non può essere fondato sul solo fatto che la sentenza sia stata notificata al difensore d’ufficio, presso cui l’imputato aveva eletto domicilio al momento del suo arresto, e che peraltro aveva esercitato il suo officio esclusivamente al momento della convalida, non apparendo tale elemento idoneo a superare la presunzione semplice di non conoscenza del processo e di assenza di una volontaria rinuncia a comparire e difendersi che l’art. 175 c.p.p. collega alla condizione di contumace .

Così ha deciso la Cassazione con sentenza n. 42220/17, depositata il 15 settembre. Il caso. Il giudice di esecuzione rigettava l’istanza di rimessione in termini richiesta dal ricorrente, il quale ricorreva per poter impugnare la sentenza di condanna emanata nei suoi confronti dal medesimo ufficio. Il Tribunale sosteneva che l’imputato non poteva dolere della mancanza di conoscenza del procedimento a suo carico, in quanto avrebbe dovuto prendere contatto col difensore d’ufficio, presso cui era stato eletto il domicilio, per informarsi in merito agli sviluppi del procedimento stesso. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione l’impuntato chiedendone l’annullamento. Elezione di domicilio. Secondo la Cassazione pur risultando effettuata la notifica della sentenza contumaciale di condanna nel domicilio eletto dall’imputato presso il difensore d’ufficio, deve essere accolta l’istanza di restituzione dei termini chiesta dal ricorrente in quanto la conoscenza del procedimento non è emersa da altro, ne è stato dimostrato che il difensore d’ufficio sia riuscito a rintracciare l’assistito e ad intrecciare un effettivo rapporto professionale con lui. Termini per impugnare. Infatti, da giurisprudenza consolidata di questa Corte, il rigetto della richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale non può essere fondato sul solo fatto che la sentenza sia stata notificata al difensore d’ufficio, presso cui l’imputato aveva eletto domicilio al momento del suo arresto, e che peraltro aveva esercitato il suo officio esclusivamente al momento della convalida, non apparendo tale elemento idoneo a superare la presunzione semplice di non conoscenza del processo e di assenza di una volontaria rinuncia a comparire e difendersi che l’art. 175 c.p.p. collega alla condizione di contumace . Per questi motivi la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso annullando l’ordinanza del Tribunale e facendo rinvio allo stesso per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 19 gennaio 15 settembre 2017, n. 42220 Presidente Sandrini Relatore Esposito Ritenuto in fatto e in diritto 1. Con ordinanza del 02/01/2016 il Tribunale di Prato, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di rimessione in termini proposta nell’interesse di C.B. , per proporre impugnazione avverso la sentenza del medesimo ufficio del 21/09/2011, divenuta irrevocabile il 14/02/2012. Si rappresentava che con l’istanza originaria il C. aveva dedotto di non aver mai avuto notizia del procedimento a suo carico, le cui notifiche erano state effettuate al domicilio eletto presso il difensore d’ufficio nominato col primo atto del procedimento. Il Tribunale riteneva che l’imputato avrebbe dovuto prendere contatto col difensore d’ufficio e informarsi degli sviluppi del procedimento a suo carico, senza potersi dolere della dedotta mancanza di conoscenza. 2. Il C. , a mezzo del proprio difensore, proponeva ricorso per Cassazione avverso tale ordinanza, chiedendone l’annullamento sulla base dei motivi di impugnazione di seguito riportati. 2.1. Vizio di omessa motivazione in relazione all’art. 670 cod. proc. pen. sulla richiesta di non esecutività proposta ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., formulata in via principale. 2.2. Violazione di legge in relazione all’art. 175 cod. proc. pen., in quanto l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio poteva essere idonea a determinare la conoscibilità ma non l’effettiva conoscenza del procedimento. 3. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo di ricorso. Pur risultando ritualmente effettuata la notifica della sentenza contumaciale di condanna nel domicilio eletto dall’imputato presso il difensore d’ufficio, deve trovare accoglimento l’istanza di restituzione nel termine per l’impugnazione per i motivi di seguito indicati. Come da giurisprudenza consolidata di questa Corte, cui si ritiene di aderire, il rigetto della richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale non può essere fondato sul solo fatto che la sentenza sia stata notificata al difensore d’ufficio, presso cui l’imputato aveva eletto domicilio al momento del suo arresto, e che peraltro aveva esercitato il suo officio esclusivamente al momento della convalida, non apparendo tale elemento idoneo a superare la presunzione semplice di non conoscenza del processo e di assenza di una volontaria rinuncia a comparire e difendersi che l’art. 175 cod. proc. pen. collega alla condizione di contumace Sez. 1, n. 24 del 14/12/2011, dep. 2012, Hachni, Rv. 251683 . La conoscenza del procedimento non è emersa aliunde né è stato dimostrato che il difensore d’ufficio sia riuscito a rintracciare l’assistito e ad intrecciare un effettivo rapporto professionale con lui Sez. 1, n. 8225 del 10/02/2010, Rv. 246630, Zamfir . 4. L’ordinanza impugnata deve per tali ragioni essere annullata con rinvio al Tribunale di Prato, perché proceda a nuovo esame attenendosi al principio enunciato. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Prato.