Atto di citazione all’indirizzo sbagliato? La notificazione è nulla

La Cassazione afferma che la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio dell’imputato, qualora incida direttamente sulla vocatio in iudicium e quindi sulla regolare instaurazione del contradditorio, deve essere equiparata all’omessa citazione dell’imputato medesimo, in quanto impedisce a quest’ultimo di conoscerne il contenuto e di apprestare la propria difesa, ed è pertanto, assoluta e insanabile .

Così ha deciso la Suprema Corte con la sentenza n. 42049/17, depositata il 17 settembre. Il caso. Il Tribunale confermava la sentenza del Giudice di Pace con la quale condannava l’imputato al pagamento di una multa e al risarcimento danni in favore della parte civile, per il reato di cui all’art. 582 c.p., per aver colpito con un pugno al volto la controparte cagionandogli lesioni guaribili in 5 giorni. Avverso tale provvedimento l’imputato ricorreva in Cassazione, lamentando tra i motivi di doglianza la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. c c.p.p., per mancata citazione dell’imputato nel giudizio di appello e conseguente violazione dell’art. 178 lett. c c.p.p., dal momento che sin dall’instaurazione del procedimento penale l’imputato aveva eletto il proprio domicilio presso il suo studio professionale, mentre il decreto in esame era stato notificato all’originaria residenza dell’imputato e quest’ultimo non aveva né partecipato, ne presenziato al processo. L’elezione di domicilio. Nel caso di specie, la Corte rileva che il ricorso deve ritenersi fondato perché la notificazione dell’atto deve ritenersi senz’altro nulla. Ciò anche sulla base dei principi affermati dalla stessa Corte secondo i quali la nullità assoluta e insanabile ricorre nei casi in cui la notificazione dell’atto di citazione sia stato omesso o eseguita in forme diverse da quelle prescritte, tali da risultare idonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato. Al contrario qualora vi sia stata esclusivamente una violazione delle regole sulle modalità di esecuzione sarà applicabile la sanatoria degli atti ex art. 184 c.p.p In particolare la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio dell’imputato, qualora incida direttamente sulla vocatio in iudicium e quindi sulla regolare instaurazione del contradditorio, deve essere equiparata all’omessa citazione dell’imputato medesimo, in quanto impedisce a quest’ultimo di conoscerne il contenuto e di apprestare la propria difesa, ed è pertanto, assoluta e insanabile . Nel caso di specie, la Cassazione ritiene che ricorrano gli estremi per ritenere che la nullità della notificazione abbia inciso sulla validità della vocatio in iudicium. Per questo motivo la Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale per nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 26 giugno – 15 settembre 2017, n. 42049 Presidente Zaza – Relatore Pezzullo Ritenuto in fatto Con sentenza del 18.7.2016, il Tribunale di Grosseto confermava la sentenza del locale Giudice di Pace del 6.9.2015, con la quale M.R. era stato condannato alla pena di Euro 500,00 di multa ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile, liquidati in Euro 500,00 per il reato di cui all’art. 582 c.p., per aver colpito con un pugno al volto T.O. , cagionandogli lesioni guaribili in cinque giorni. 2. Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso affidato a tre motivi, con i quali lamenta -con il primo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. c c.p.p., per mancata citazione dell’imputato nel giudizio di appello e conseguente violazione dell’art. 178 lett. c c.p.p. invero, sin dall’instaurazione del procedimento penale l’imputato ha eletto domicilio presso il suo studio professionale sito in omissis , come risultante dalla nomina del difensore depositata in atti in data 28/09/2010, laddove il decreto di citazione del giudizio di appello non è stato notificato al domicilio eletto, bensì indirizzato all’ originaria residenza dell’imputato, in OMISSIS , a mezzo del servizio postale il plico non è stato, comunque, in alcun modo notificato, tanto che nella busta compare la dizione irreperibile e l’imputato, ignaro del gravame, non ha partecipato, né presenziato al processo celebratosi in data 18 Luglio 2016 -con il secondo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, primo comma, lett. c c.p.p., per mancata citazione dell’imputato neppure nel giudizio di primo grado e conseguente violazione dell’art. 178 lett. e c.p.p. invero il ricorrente non ha mai ricevuto alcuna notificazione del processo nella qualità di imputato, avendo ricevuto, invece, citazione solo quale teste per rendere la sua versione dei fatti in ordine alla ulteriore e diversa questione oggetto del giudizio e il decreto di citazione datato 14.07.2010 è stato spedito tramite il servizio postate presso l’appartamento sito in omissis , ove si sono asseritamente svolti i fatti in cui però il M. non era né residente, né ivi ha eletto domicilio o dichiarato domicilio egli aveva diritto di ricevere la citazione o alla sua residenza o al domicilio eletto, non presso un qualsiasi immobile o albergo ove ha pernottato per qualche tempo -con il terzo motivo, il vizio della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e c.p.p. invero, il giudice d’appello ha omesso di considerare compiutamente la dedotta inattendibilità del querelante, circostanza questa basilare, essendo la deposizione della persona offesa l’unica prova testimoniale a carico dell’imputato anche i carabinieri che hanno indagato sui fatti, nella loro notizia di reato, hanno segnalato, infatti, la calunnia a carico del T. , specificando come la presunta persona offesa fosse già nel passato riuscita a ricevere un risarcimento con una simile denunzia, sicché già i carabinieri non hanno ritenuto credibile il T. in ogni caso, a fronte di un motivo di appello molto articolato, con il quale si segnalavano incongruenze nel narrato del T. la motivazione contenuta nella sentenza di appello non si presenta idonea a superare le censure mosse, limitandosi il Tribunale a ripetere quanto già affermato dal Giudice di Pace. Considerato in diritto Il ricorso è fondato quanto al primo motivo. 1. Ed invero, come risulta dagli atti sentenza di primo grado, decreto di citazione in appello e sentenza impugnata l’imputato aveva eletto/dichiarato domicilio in omissis , laddove la notifica del decreto di citazione in appello la lettura della quale è consentita a questa Corte in ragione della natura processuale della censura dedotta risulta effettuata al omissis , ai sensi dell’art. 157 c.p.p. Tale notifica deve ritenersi senz’altro nulla, anche alla luce i principi affermati recentemente da questa Corte, secondo i quali Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016 la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue l’applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen. In particolare, questa Corte ha statuito che la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio dell’imputato, qualora incida direttamente sulla vocatio in iudicium, e quindi sulla regolare instaurazione del contraddittorio, deve essere equiparata all’omessa citazione dell’imputato medesimo, in quanto impedisce a quest’ultimo di conoscerne il contenuto e di apprestare la propria difesa, ed è, pertanto, assoluta e insanabile Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, dep. 2002, Conti, Rv. 221402 . Perché tale nullità derivata sussista è necessario che la citazione sia stata omessa o che il vizio della notificazione sia tale da non consentire la conoscenza effettiva dell’atto Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv.229539 , sulla base di un criterio di invalidità degli atti procedimentali, che è stato definito di pregiudizio effettivo . 1.1. Nel caso di specie ricorrono gli estremi per ritenere che la nullità della notificazione dell’avviso all’imputato abbia effettivamente inciso sulla validità della vocatio in iudicium, atteso che la notifica non è stata effettuata presso il domicilio dichiarato dall’imputato, bensì presso la sua residenza originaria, con deposito presso la casa comunale di Grosseto ai sensi dell’art. 157 commi 7 e 8 c.p.p. l’imputato poi non è stato presente all’udienza e non ha fornito alcuna manifestazione di attiva partecipazione, da cui desumere la effettiva conoscenza dell’atto. Pertanto, la nullità della notificazione ha determinato l’invalidità derivata del giudizio di appello celebrato nei confronti dell’imputato essendo la nullità da qualificarsi come assoluta, insanabile e rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen. Conseguentemente deve essere annullata con rinvio della sentenza impugnata. 2. In base ai medesimi principi sopra esposti deve ritenersi manifestamente infondato il motivo di ricorso relativo all’annullamento anche del giudizio di primo grado, risultando l’imputato aver partecipato a quel giudizio, sicché il l’eventuale vizio della citazione del primo grado non è stato idoneo a determinare l’ignoranza effettiva dell’atto da parte dell’imputato. 3. Il terzo motivo di ricorso resta assorbito dal disposto annullamento con rinvio della sentenza impugnata per ragioni inerenti l’instaurazione del contraddittorio. 4. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Grosseto per nuovo giudizio. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Grosseto per nuovo giudizio. Motivazione semplificata.