Legittimo il sequestro probatorio dei documenti contabili

La legittimità del sequestro probatorio deve essere esclusa solo laddove la misura sia orientata a fini meramente esplorativi e non risulti ancora individuata la notitia criminis.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 41541/17 depositata il 12 settembre. Il caso. Il Tribunale di Napoli, quale giudice del riesame, confermava il decreto di sequestro probatorio emesso nei confronti di due imputati ed avente ad oggetto la documentazione contrabile ed informatica necessaria per l’accertamento del reato di cui agli artt. 40 Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali e 49 Irregolarità nella circolazione d.lgs. n. 504/1995 Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative . La pronuncia viene impugnata per la cassazione dei due imputati che, per quanto qui d’interesse, la mera apparenza della motivazione. Sequestro e notitia criminis. La doglianza risulta infondata essendo legittimo il sequestro fondato su fatti che fanno emergere una notitia criminis la cui sussistenza può essere confermata o smentita solo attraverso atti invasivi . La giurisprudenza ha infatti ritenuto illegittimo il sequestro probatorio a fini meramente esplorativi laddove la notitia criminis non sia ancora individuata nella sua qualificazione giuridica e nella sua specificità fattuale. Tale ipotesi non è però riscontrabile nel caso di specie, posto che la fattispecie di reato risulta già compiutamente individuata e l’indagine è diretta al definitivo accertamento della stessa, come specificato peraltro nella motivazione in ordine al requisito della finalità perseguita con il sequestro. In conclusione, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 16 maggio – 12 settembre 2017, n. 41541 Presidente Amoroso – Relatore Cerroni Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 9 settembre 2016 il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso il 14 luglio 2016 dal Pubblico ministero nei confronti di G.C. e P.G. in relazione al reato di cui agli artt. 40 e 49 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, ed avente ad oggetto la documentazione contabile ed informatica necessaria per verificare l’eventuale scarico abusivo di carburante in relazione altresì alla possibile sottrazione al pagamento delle accise da parte di tutti coloro che erano interessati al commercio del prodotto petrolifero. 2. Avverso il predetto provvedimento gli interessati, tramite il difensore, hanno proposto ricorsi per cassazione formulando tre articolati motivi d’impugnazione. 2.1. Col primo motivo i ricorrenti hanno lamentato l’illegittima acquisizione e detenzione da parte della Polizia giudiziaria della documentazione appresa nell’ambito della perquisizione disposta, per i reati di truffa colà perseguiti, dal Pubblico ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Arezzo. In specie il Pubblico ministero procedente per fatti di violazione di pagamento di accise aveva disposto il sequestro senza por mente alla legittimità, o meno, dell’apprensione della documentazione fino a quel momento detenuta dagli operanti, ed in relazione alla quale il P. aveva inutilmente formulato richiesta di riesame, stante la mancata fissazione dell’udienza in camera di consiglio. 2.2. Col secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in ragione della mera apparenza di motivazione in ordine ai requisiti di fumus e periculum, dal momento che il provvedimento impugnato si era limitato a prendere atto della tesi accusatoria in ordine alle pretese violazioni in tema di accertamento o pagamento delle accise, omettendo invece di rilevare l’impossibile astratta configurabilità degli illeciti e la mancanza di nesso pertinenziale tra cose oggetto di sequestro e i reati ipotizzati. In ragione di ciò, doveva ritenersi integrata la stessa violazione di legge, in considerazione della carenza anche grafica di motivazione. 2.3. Col terzo motivo, in relazione alla violazione di legge stante la mera apparenza della motivazione, era lamentata la funzione meramente esplorativa del decreto di sequestro, senza spiegazione della relazione di pertinenza tra materiale rinvenuto e reati ipotizzati alla base del sequestro, quantomeno sotto il profilo della semplice possibilità di un rapporto tra cose e reato, peraltro non astratta ed avulsa dal caso concreto. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 4. I ricorsi sono infondati. 4.1. In relazione al primo motivo di impugnazione, corretto si presenta il rilievo in forza del quale in questa sede non può che essere oggetto di verifica il decreto di sequestro operato in autonomia dal Pubblico Ministero procedente, a nulla rilevando quanto in tesi compiuto nell’ambito di differente procedimento. In proposito, tra l’altro, va in ogni caso ricordato il costante principio in forza del quale l’annullamento per mancata convalida del sequestro operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria non preclude la possibilità per il P.M. di disporre autonomamente il sequestro probatorio dei medesimi beni, atteso che il principio del ne bis in idem comporta l’impossibilità di reiterare un provvedimento solo quando sia intervenuta pronuncia giurisdizionale, non più soggetta ad impugnazione, che abbia escluso la sussistenza delle condizioni per disporlo, e non anche nell’ipotesi di caducazione di un originario provvedimento ablativo per motivi puramente formali Sez. 2, n. 2276 del 06/10/2015, dep. 2016, Gaeta, Rv. 265772 conf. ad es. Sez. 2, n. 41786 del 06/10/2015, Miccichè e altri, Rv. 264776, secondo cui l’omessa convalida del sequestro operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria non preclude la possibilità per il P.M. di disporre autonomamente, finché sono in corso le indagini preliminari, il sequestro probatorio delle medesime cose nella fattispecie così giudicata, in assenza di convalida del sequestro, l’interessato aveva richiesto la restituzione dei beni, che il P.M. rigettava ordinando il sequestro dei beni già appresi . In specie, il Pubblico ministero ha provveduto in autonomia con decreto di sequestro probatorio del 14 luglio 2016, a prescindere quindi da ogni possibile ed eventuale censura nei riguardi dell’attività precedentemente posta in essere dalla polizia giudiziaria anche in esito a delega ricevuta da altra e distinta autorità giudiziaria. 4.2. Per quanto poi riguarda il secondo motivo di censura, in sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare l’astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il fumus commissi delicti in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell’accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella e altri, Rv. 267007 . Al riguardo, il provvedimento ha operato non contestato riferimento a nota della Polizia giudiziaria in atti, dalla quale si desumeva il coinvolgimento in un vasto giro di frodi dell’Iva extracomunitaria, contestualmente ipotizzando sottrazione ad accertamento o a pagamento dell’accisa su prodotti petroliferi. In proposito, osserva la Corte che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di violazione di legge rientrano, in particolare, gli errores in iudicando o in procedendo, al pari dei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal Giudice Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093 v. anche Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 per contro, non può esser dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui alla lett. e dell’art. 606, stesso codice v., per tutte Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611 . In specie, non può certamente affermarsi la mera apparenza della motivazione, atteso che sono comunque esplicitate ragioni e contesto della misura siccome disposta. Né, quanto all’esplicito riferimento alla nota della Pg in relazione al fumus, risulta essere stata spesa parola in senso contrario, se non con generico riferimento al procedimento pendente avanti al Giudice aretino, che di altre ipotesi di reato appare peraltro occuparsi. 4.3. In relazione infine al terzo motivo d’impugnazione, è legittimo il sequestro fondato su fatti che lo giustificano sul piano razionale e rispetto ai quali è configurabile una notitia criminis, la cui effettiva sussistenza e consistenza può essere, tuttavia, definitivamente accertata solo attraverso atti invasivi Sez. 3, n. 44928 del 14/06/2016, Cerroni e altro, Rv. 268774 . Vero è, al riguardo, che è stato ritenuto illegittimo il sequestro probatorio a fini meramente esplorativi, volto ad acquisire la notitia criminis in ordine ad un eventuale illecito non ancora individuato nella sua qualificazione giuridica e nella sua specificità fattuale Sez. 3, n. 24561 del 17/05/2012, Vicentini e altro, Rv. 252767 . Se questo è vero, peraltro, da un lato l’ipotesi di reato risulta in specie già compiutamente formulata e l’indagine è all’evidenza volta al definitivo accertamento di siffatta ipotesi dall’altro è stato osservato che il decreto di sequestro probatorio del corpo di reato deve essere necessariamente sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti, potendo farsi ricorso ad una formula sintetica nel solo caso in cui la funzione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono Sez. 3, n. 1145 del 27/04/2016, dep. 2017, Bernardi, Rv. 268736 . In specie, è proprio il provvedimento impugnato a dare appunto conto che si trattava di documentazione di immediata ed esclusiva valenza probatoria documentazione contabile e bancaria, materiale informatico di riferimento , trattandosi invero di cose in grado di rappresentare il concreto svolgimento dell’attività imprenditoriale svolta da ciascuno degli indagati e verificare così l’ipotizzata irregolarità sotto il profilo fiscale e tributario . 4.4. In definitiva, quindi, i motivi di impugnazione non risultano fondati alla stregua dei rilievi che precedono. 5. Al rigetto dei ricorsi siccome proposti consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.