Imputato per violenza sessuale: nessuna speranza di accedere ai domiciliari

In tema di violenza sessuale ed in assenza dell’attenuante della minore gravità, vige una doppia presunzione cautelare e cioè la presunzione iuris tantum di sussistenza delle esigenze cautelari e quella di adeguatezza delle misura custodiale carceraria.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 41566/17 depositata il 12 settembre. La vicenda. Un imputato, al quale venivano contestati i reati di rapina e violenza sessuale, ricorre in Cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il ricorrente, sottolineando il fatto di aver parzialmente patteggiato, invoca il fatto di aver tenuto una buona condotta durante i mesi di custodia cautelare in carcere, dolendosi inoltre per il fatto che il provvedimento impugnato era privo di motivazione in ordine all’attualità del pericolo e all’adeguatezza della misura. La doppia presunzione cautelare. La Corte ricorda che in tema di violenza sessuale ed in assenza dell’attenuante della minore gravità esclusa nel caso di specie vige – ai sensi dell’art. 275, comma 3, c.p.p. Criteri di scelta delle misure - una doppia presunzione cautelare e cioè la presunzione relativa iuris tantum di sussistenza delle esigenze cautelari e quella di adeguatezza delle misura custodiale carceraria . Prosegue la Corte specificando che la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, c.p.p. è speciale, e dunque prevalente, rispetto alla norma generale di cui al precedente art. 274 c.p.p. Esigenze cautelari . In punto di motivazione dell’ordinanza poi il giudice che, in presenza della doppia presunzione di cui sopra, ritenga non ci siano elementi idonei a superarla può limitarsi a dare atto di tale circostanza, dovendo al contrario dare specifica motivazione solo laddove la difesa abbia evidenziato elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere tutelate con misure diverse. Applicando tali principi alla vicenda, l’ordinanza impugnata risulta sottrarsi a qualsiasi censura avendo il giudice correttamente motivato la sua decisione sul rilievo che il solo dato temporale non è sufficiente ad escludere la sussistenza delle esigenze cautelari. Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 19 luglio – 12 settembre 2017, n. 41566 Presidente Amoresano – Relatore Cerroni Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 3 aprile 2017 il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato l’appello proposto da B.F. , condannato in primo grado per fatti di rapina e di violenza sessuale, nei confronti dell’ordinanza del 3 febbraio 2017 del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Salerno, con la quale era stata disattesa l’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 2. Avverso il predetto provvedimento l’interessato ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente, che ha parzialmente patteggiato al riguardo una pena di anni sei di reclusione, ha osservato di avere sempre tenuto buona condotta nel corso dei nove mesi trascorsi all’interno dell’istituto penitenziario, mentre la richiesta di applicazione degli arresti domiciliari elettronici era stata disattesa senza argomentazione alcuna in ordine all’attualità del pericolo ovvero all’adeguatezza della misura, laddove lo stesso provvedimento impugnato si era limitato ad affermare la concretezza del pericolo e la necessità della custodia in carcere. Al contrario, per ritenere l’attualità del pericolo di reiterazione doveva essere allegata la certezza ovvero l’alta probabilità di verificazione dell’occasione di delitto, mentre il provvedimento impugnato si era limitato ad affermare che il ricorrente aveva dimostrato di essere incapace di controllare i propri stimoli sessuali. Al contrario, l’attualità del pericolo doveva intendersi esclusa col controllo elettronico a distanza, atteso che in tal modo sarebbe stato escluso il rischio di rapine e violenze ai danni di prostitute, come in specie accaduto. Né era stata spesa parola circa la pretesa inidoneità degli arresti domiciliari controllati. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 4. Il ricorso è infondato. In via del tutto preliminare, va ricordato che anche per il reato di violenza sessuale, qualora non ricorrano le circostanze attenuanti della minore gravità ipotesi del tutto esclusa nella presente vicenda , vige ai sensi dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. una doppia presunzione cautelare ossia la presunzione relativa iuris tantum di sussistenza delle esigenze cautelari e quella di adeguatezza della misura custodiale carceraria. 4.1. Il provvedimento impugnato ha in proposito osservato che, stante la presunzione di idoneità della misura carceraria in relazione al reato commesso dall’odierno ricorrente, non erano stati allegati elementi specifici tali da deporre nel senso che il B. fosse in grado di rispettare la misura degli arresti domiciliari, irrilevante essendo al riguardo il mero decorso del tempo nella detenzione. Ciò posto, anzitutto va ribadito che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen. ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra e altri, Rv. 268664 . D’altronde il ricorrente ha solamente richiesto, con l’appello, la sostituzione della misura custodiale in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, non contestando così la permanenza stessa delle esigenze cautelari. 4.2. Vero è, in proposito, che in tema di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651 Al riguardo, questa Sezione ha già affermato che, in caso di richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere per uno dei reati per i quali - ai sensi dell’art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., così come modificato dall’art. 4 della legge 16 aprile 2015, n. 47 - vige la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere, il giudice che ritenga non vinta tale presunzione può limitarsi a dare atto dell’inesistenza di elementi idonei a superarla, dovendo fornire specifica motivazione soltanto quando la difesa abbia evidenziato circostanze idonee a dimostrare l’insussistenza di esigenze cautelari e/o abbia dedotto l’esistenza di elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere tutelate con misure diverse Sez. 3, n. 48706 del 25/11/2015, 3 A., Rv. 266029 . 4.3. Alla stregua dei richiamati rilievi, il provvedimento impugnato ha ribadito l’insussistenza di elementi specifici tali da ritenere che il ricorrente sia in grado di rispettare la misura degli arresti domiciliari. In proposito, infatti, era stato osservato che di per sé il mero decorso del tempo nulla significava, così come ben poco rilievo poteva ovviamente rivestire il rispetto delle prescrizioni carcerarie, visto lo status di detenuto. Né, parimenti, va censurato quanto argomentato dal provvedimento in ordine all’insussistenza di scelte collaborative, che sarebbero invece legate solamente ad opzioni processuali di convenienza personale, quali il patteggiamento ovvero il rito abbreviato. In proposito, quindi, anche in considerazione della peculiarità della vicenda processuale sottostante, connotata da reiterati e seriali fatti di rapina e di violenza sessuale ai danni di prostitute straniere commessi nel breve arco di un mese a cavallo tra il 2015 e il 2016, l’ordinanza ha così correttamente sottolineato l’insuperabilità della presunzione di idoneità della sola misura carceraria, vista la mancata allegazione di qualsivoglia idoneo elemento, proprio in considerazione del titolo del reato e delle modalità di commissione dei fatti, tale da assicurare l’idoneità di altra misura, stante anche la presunzione di segno contrario esistente. La presunzione infatti di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per i reati sessuali, divenuta relativa a seguito della sentenza della Corte cost. n. 265 del 2010, può essere superata quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti anche d’ufficio elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, fermo restando. che l’obbligo di motivazione è più analitico qualora il giudice ritenga non vincibile la presunzione e l’indagato abbia dedotto elementi idonei a dimostrare l’insussistenza di esigenze cautelari o la possibilità di tutelare le stesse con altre misure Sez. 3, n. 1488 del 10/12/2013, dep. 2014, A. Rv. 258017 . In definitiva, poi, quanto alla lamentata mancata specifica motivazione circa l’inidoneità della detenzione domiciliare con braccialetto ed anche a prescindere comunque dalla puntuale annotazione comunque ivi contenuta circa l’assenza di specifici elementi favorevoli , la previsione di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen., che consente al giudice di prescrivere, con gli arresti domiciliari, l’adozione del cosiddetto braccialetto elettronico , non ha introdotto una nuova misura coercitiva, ma solo una mera modalità di esecuzione di una misura cautelare personale, sicché, nei reati con presunzione relativa di idoneità della custodia cautelare in carcere, la disponibilità ad indossare il predetto dispositivo presuppone che la presunzione sia già vinta, ossia che il giudice, valutando gli elementi specifici del singolo caso, ritenga che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure diverse dalla detenzione carceraria Sez. 3, n. 7421 del 03/12/2014, dep. 2015, F., Rv. 262418 . In specie, al contrario, il Giudice campano ha correttamente escluso che il mero decorso del tempo, unito alla necessitata osservanza dei regolamenti carcerari ed alle scelte di opportunità processuale, fossero elementi adeguati in tal senso. 4.4. In conclusione, quindi, il motivo di impugnazione non può che essere disatteso. 5. Al rigetto del ricorso consegue altresì la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Devono infine essere disposti gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’art. 94 comma Iter disp. att. c.p.p