Il bisogno d’essere assistito dopo un sinistro stradale spinge uno dei due conducenti ad inseguire l’altro…

Il requisito della necessità di assistenza alle persone ferite non costituisce condizione obiettiva di punibilità rientrando nell’ambito dell’elemento psicologico del reato. Il dolo del conducente non deve attenere esclusivamente al fatto dell’incidente provocato o comunque in cui sia risultato coinvolto, ma deve riguardare anche la circostanza del danno occorso alle persone e alla necessità di un’assistenza da prestare alle stesse, riconducibile quantomeno ad aspetti di dolo eventuale ossia alla consapevolezza del verificarsi di un incidente determinato dal proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l’esistenza di un effettivo danno.

Il caso. Il ricorrente proponeva ricorso avverso alla sentenza resa dalla Corte d’Appello di Milano che lo aveva riconosciuto colpevole della violazione del disposto dell’art. 189, comma 6 e 7, c.d.s Il ricorrente assumeva come non avesse avuto, in esito al sinistro, alcuna cognizione delle conseguenze lesive del medesimo ma che, anzi, in relazione alle stesse era stato rassicurato dalla interlocuzione intervenuta con il conducente dell’altro veicolo coinvolto. Deduceva altresì che l’esistenza dell’elemento psicologico richiesta dalla fattispecie incriminatrice era stato desunto da elementi fattuali affatto concludenti che contrastavano con quanto occorso, ovvero con l’intervenuta interlocuzione con l’altro soggetto coinvolto nel sinistro che, era addirittura uscito dal veicolo e che si era posto all’inseguimento dell’imputato. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. L’art. 189, comma 6 e 7, c.d.s E’ opportuno richiamare il testo della norma L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni – omissis -. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni – omissis -. La fattispecie pare dunque descrivere l’evento, costituito dal verificarsi di un incidente comunque ricollegabile al comportamento del conducente cui faccia seguito i, suo mancato arresto finalizzato a prestare l’assistenza occorrente a coloro che eventualmente abbiano subito danni alla persona . Proviamo a fare l’esegesi della norma. Il sinistro la lettera della norma non lascia spazio a dubbi. Il sinistro non deve essere stato causato da colpa, o peggio dolo, del conducente è sufficiente che esso sia comunque ricollegabile al suo comportamento. Dunque, ex lege , il solo fatto d’essere coinvolto in un sinistro obbliga all’adozione delle successive tutele. Obbligo di fermarsi si tratta di obbligo il cui contenuto è di facile comprensione. Il conducente del veicolo coinvolto deve arrestarsi senza arrecare pericolo alla circolazione ndr . Prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona. Si tratta di una pluralità di attività richieste al soggetto coinvolto nel sinistro che, ovviamente, non necessiti sua volta di assistenza, che è bene analizzare. Per farlo dobbiamo cominciare da quello che è l’indice, o se preferite, l’indicatore che deve attivare la condotta descritta ovvero la circostanza che vi sia, o vi siano, soggetti coinvolti che abbiano subito danno alla persona. Eventualmente l’utilizzo dell’avverbio rende ancor più complesso interpretare la norma. Il Legislatore sempre più spesso si nutre ed alimenta di avverbi che, però, rischiano di far morire ciò che Egli dovrebbe produrre, ovvero la legislazione. Quanto eventuale è il danno subito dalla persona in grado di prodursi in attività di inseguimento, in auto o a piedi, dell’altro soggetto coinvolto ? Il margine di errore circa la percezione dell’eventuale danno subito dall’inseguitore nella prospettazione psicologica che dell’evento ricostruisce l’inseguito appare davvero enorme. Il danno. Si tratta di elemento, come esplicita la pronuncia in commento, che rientra nell’ambito dell’elemento obiettivo della fattispecie che deve essere abbracciato, sia pure in chiave eventuale, da un profilo intellettivo del conducente il quale, preso atto dell’incidente e delle sue caratteristiche, dovrà essersi rappresentato il fatto delle conseguenze lesive occorse alle persone coinvolte . Dunque un elemento obiettivo, il danno alla persona, che necessita d’essere percepito dal soggetto coinvolto. Non è una novità assoluta nel panorama legislativo ma nel caso concreto questa duplice veste-funzione lascia spazio a qualche dubbio. Intanto la percezione del danno alla persona non è semplice se è evidente l’esistenza di abrasioni, ferite lacero contuse, o la perdita di coscienza da parte di chi sia stato coinvolto in un sinistro stradale, appare certamente più difficoltoso diagnosticare l’esistenza di altri danni, magari dovuti a lesioni interne, subite da chi appaia essere in apparente condizioni psico fisiche tali dal non necessitare assistenza. In secondo luogo la norma lascia amplissimi spazi di interpretazione circa la sussistenza in capo al soggetto coinvolto di situazioni, piuttosto comuni, di stress ed ansia dovute al sinistro. Si tratta di danno alla persona oppure di momentanea e transeunte situazione di disagio? Da ultimo, come nel caso di specie, l’assenza di segnali di danno, accompagnata però dall’esistenza di difficoltà ad uscire dall’abitacolo dell’autovettura costituisce danno alla persona oppure no? Insegnavano un tempo come le interpretazioni in malam partem fossero bandite dal nostro sistema ma L’assistenza occorrente. Il concetto di assistenza occorrente” è vago, indefinito e finisce con lo scolorirsi fino ad abbracciare un significato meta giuridico, quasi sociale. Se in alcuni casi detto concetto è facilmente riempibile di contenuto il o i soggetti coinvolti sono impossibilitati per esempio ad effettuare una chiamata all’autoambulanza in altri definire quale possa essere l’assistenza occorrente è impossibile e, conseguentemente, quello che è il contenuto dell’obbligo giuridico, sempre connesso al principio di tassatività e tipicità, diviene impossibile a conoscersi ed a determinarsi. Fuor di metafora pare che l’obbligo imposto al conducente coinvolto coincida con quello d’attendere sul posto l’arrivo degli accertatori. La ricostruzione della fattispecie proposta, che come visto apre più spazi ai dubbi che alle certezze, pare condivisa anche dalla Suprema Corte che, a fronte di obblighi tanto indefiniti quanto ampi, motiva, al fine di irrogare condanna, facendo riferimento non già alla possibilità per il soggetto coinvolto di rendersi conto del danno alla persona subito dall’altro conducente o di non aver lui prestato la assistenza occorrente il ricorrente si era fermato ed aveva parlato con l’altro conducente che quindi parrebbe essere non necessitato di assistenza ma sulla scorta di un ragionamento che, davvero, non trovo condivisibile. Si legge infatti nella pronuncia paragrafo 2 il ricorrente si dileguò non già per essersi personalmente sincerato che la persona offesa versava in condizioni fisiche che non necessitassero cura e assistenza, atteso che lo stesso risultava invece incastrato nella pedaliera danno alla persona?! ma in quanto temeva di dover rendere conto, tanto all’infortunato quanto all’eventuali forze dell’ordine della propria identità e della regolarità della sua guida, sapendo di essere in fallo in quanto sprovvisto di copertura assicurativa . Una motivazione che ha riguardo ad una valutazione del tutto estranea al contenuto della norma.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 20 aprile – 7 settembre 2017, numero 40716 Presidente Blaiotta – Relatore Bellini Ritenuto in fatto 1.La Corte di Appello di Milano con sentenza pronunciata in data 3 Maggio 2016 confermava la sentenza del Tribunale di Milano che aveva ritenuto T.S. colpevole del reato di mancato arresto sul luogo del sinistro automobilistico dallo stesso cagionato di cui all’articolo 189 VI comma C.d.S. e con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione, con il riconoscimento della sospensione condizionale della pena 2.La corte territoriale evidenziava in motivazione la sussistenza del reato di fuga dopo avere cagionato il sinistro automobilistico, alla stregua della obiettiva dinamica dei fatti, che avevano visto il T. , conducente del veicolo Mercedes ML tamponare il veicolo Kia della persona offesa G.J.F. sospingendolo contro altri veicoli in sosta, mentre il Mercedes finiva la propria marcia contro una fioriera dell’Hotel omissis nonché alla stregua delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa, conducente del veicolo tamponato e del portiere dell’Hotel omissis . Assumeva in particolare che in ragione della dinamica del sinistro e del fatto che il T. aveva richiesto rassicurazioni alla persona offesa sulle sue condizioni di salute, pur non essendo stato del tutto rassicurato sul punto, e probabilmente indotto dall’intervento del portiere dell’albergo che prospettava di chiamare le forze dell’ordine e mezzi di soccorso, si era dato alla fuga, verosimilmente in ragione della mancata copertura assicurativa del veicolo. 3. Evidenziava il giudice territoriale che sebbene il reato di fuga presupponeva il profilo psicologico del dolo, la rappresentazione del sinistro stradale non doveva anche comprendere il fatto che qualcuno avesse riportato lesioni personali, dovendosi ritenere sufficiente la volontà di allontanarsi dal luogo ove si era realizzato l’evento, in presenza di sinistro idoneo a produrre eventi lesivi da questi cagionato senza rendersi necessaria la effettiva constatazione di un evento lesivo. Nondimeno assumeva che il T. in ragione delle modalità del sinistro e del fatto di essersi avvicinato al veicolo incidentato del G. , aveva a maggiore ragione avuto modo di verificare, anche dialogando con la persona offesa, delle precarie condizioni in cui lo stesso versava e comunque dell’esigenza di fermarsi quantomeno per essere identificato. 4 Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione T.S. tramite il proprio difensore affidandosi ad un duplice motivo di ricorso con il primo prospettava violazione di legge in relazione all’articolo 189 comma VI C.d.S. sul presupposto che per integrare il reato di fuga in ipotesi di incidente stradale era necessario accertare che il conducente responsabile del sinistro avesse avuto adeguata contezza delle conseguenze dannose per la persona coinvolta nel sinistro, dovendo l’elemento soggettivo del reato investire non solo l’evento sinistro ma anche il danno alle persone. Evidenziava che nell’evolversi della dinamica del sinistro non solo il T. non aveva avuto cognizione delle conseguenze lesive, ma dalla interlocuzione con il conducente del veicolo investito era risultato sostanzialmente rassicurato 4.1 con una seconda articolazione, direttamente collegata alla prima deduceva difetto di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla ricorrenza dell’elemento psicologico del reato anche in relazione al suddetto presupposto del danno alle persone, il quale era stato desunto da elementi fattuali niente affatto concludenti, laddove sia dal contenuto della suddetta interlocuzione, che dal successivo comportamento del G. che era uscito dal veicolo e aveva inseguito l’imputato, doveva pervenirsi a diverse conclusioni logico giuridiche. Considerato in diritto 1.Con riferimento al primo motivo di ricorso si deve dare atto di una evoluzione dell’orientamento della giurisprudenza del S.C. con riferimento al requisito, indicato dalla fattispecie contestata di cui all’articolo 189 comma VI e VII comma C.d.S., della necessità di assistenza alle persone ferite, il quale originariamente interpretato quale condizione obiettiva di punibilità è stato successivamente sussunto nell’ambito dell’elemento psicologico del reato. È stato in particolare ritenuto che il dolo del conducente non deve attenere esclusivamente al fatto dell’incidente provocato o comunque in cui sia risultato coinvolto, ma deve riguardare anche la circostanza del danno occorso alle persone e alla necessità di una assistenza da prestare alle stesse, riconducibile quantomeno ad aspetti di dolo eventuale ossia alla consapevolezza del verificarsi di un incidente determinato dal proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l’esistenza di un effettivo danno alle persone sez.IV, 6.3.2012 numero 17220 12.12.2012, Meta 254667. 3.6.2009, Rizzante, Rv. 245354 . 2. Nondimeno la esigenza di provvedere al soccorso costituisce elemento obiettivo della fattispecie che deve essere abbracciato, sia a pure in chiave eventuale, da un profilo intellettivo del conducente il quale, preso atto dell’incidente e delle sue caratteristiche, dovrà essersi rappresentato il fatto delle conseguenze lesive occorse alle persone coinvolte sez.IV, 30.1.2014 numero 14610 . È stato altresì affermato che la valutazione della prospettazione da parte del conducente degli effetti lesivi del sinistro per la incolumità personale dei soggetti coinvolti, con conseguente rappresentazione della necessità di prestare assistenza, va condotta ex ante, e pertanto sulla base della situazione che si era profilata dinanzi al conducente al momento dell’incidente sez.IV, 25.11.1999 numero 5416 17.12.2008 numero 15867 . 2.Non pare dubbio pertanto che sul punto il giudice di merito abbia fatto corretta interpretazione di tali principi di diritto evidenziando come il ricorrente si dileguò non già per essersi personalmente sincerato che la persona offesa versava in condizioni fisiche che non necessitassero cura e assistenza, atteso che lo stesso risultava invece incastrato nelle pedaliere, ma in quanto temeva di dovere rendere conto, tanto all’infortunato, quanto alle eventuali forze dell’ordine, della propria identità e della regolarità della sua guida, sapendo di essere in fallo in quanto sprovvisto di copertura assicurativa. 3. Deve concludersi pertanto per l’assoluta infondatezza del ricorso anche in relazione alla seconda articolazione, atteso che il giudice territoriale, con apparato argomentativo del tutto congruo e privo di contraddizioni, ha concluso che il T. , a seguito della breve interlocuzione con il conducente del veicolo investito, aveva acquisito chiara rappresentazione della situazione di menomazione e di difficoltà in cui lo stesso versava, incastrato com’era negli elementi funzionali del mezzo tamponato e senza indugio decise comunque di sottrarsi a tutti gli obblighi concernenti la identificazione e l’attesa dei soccorsi, temendo conseguenze per sé negative, tanto da essere inseguito dallo stesso conducente del mezzo investito, che nel frattempo era riuscito a liberarsi dagli impedimenti che lo trattenevano. In conclusione, stante la assoluta infondatezza del ricorso, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile e non sussistendo ragioni di esonero da responsabilità per colpa il ricorrente T.S. , oltre che alle spese processuali, va dichiarato tenuto al pagamento di somma alla Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in Euro 2.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.