Truffa dello specchietto nelle strette e trafficate vie di Napoli: c’è l’aggravante

La circostanza aggravante della minorata difesa è sussistente laddove le situazioni del caso concreto abbiano ridotto o comunque ostacolato le capacità di difesa della parte lesa, agevolando così la commissione del reato.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 40268/17 depositata il 5 settembre. La truffa dello specchietto. Il caso della cd. truffa dello specchietto” giunge all’attenzione dei Supremi Giudici dopo che il Tribunale di Napoli aveva confermato l’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere per l’indagato al quale veniva appunto contesto il reato di associazione a delinquere e truffa aggravata. Era difatti stata riconosciuta l’aggravante della minorata difesa di cui all’art. 61, n. 5, c.p. in considerazione delle caratteristiche dei luoghi scelti dall’imputato, per lo più strade strette e densamente trafficate. Minorata difesa. Il ricorrente, oltre ad invocare una diversa lettura degli elementi di prova raccolti nel giudizio di merito, deduce l’illegittimità del riconoscimento della circostanza aggravante di cui sopra. In merito a tale doglianza, la Corte richiama la costante giurisprudenza secondo cui la circostanza aggravante della minorata difesa è ritenuta sussistente laddove le situazioni del caso concreto abbiano ridotto o comunque ostacolato le capacità di difesa della parte lesa agevolando così la commissione del reato. Si tratta dunque di una valutazione concreta, rimessa all’apprezzamento del giudice di merito sulla base di tutti gli elementi disponibili. Applicando tale orientamento alla vicenda, il Tribunale risulta aver correttamente individuato la sussistenza dell’aggravante posto che le vittime della truffa venivano indotte a credere in un tamponamento stradale, nel quale s’infrangeva lo specchietto dell’auto noleggiata dall’organizzazione che faceva capo all’imputato, proprio approfittando dell’intenso traffico presente sulla strada che rendeva maggiormente credibile l’evento e riduceva le capacità critiche e reattive delle vittime. Per questi motivi, la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 14 luglio – 5 settembre 2017, n. 40268 Presidente Diotallevi – Relatore Recchione Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Napoli, sezione per le misure coercitive, confermava l’ordinanza che aveva applicato ad A. la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di associazione a delinquere e truffa aggravata. Si contestava all’indagato di avere promosso una associazione a delinquere finalizzata alla consumazione seriale delle truffe c.d dello specchietto . Tali truffe venivano considerate aggravate ai sensi dell’art. 61 n. 5 cod. pen. tenuto conto della tipologia delle strade, strette e densamente trafficate, prescelte per la consumazione delle truffe. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’indagato che deduceva 2.1. vizio di legge e di motivazione mancherebbero gli elementi indiziari idonei a dimostrare la colpevolezza dell’indagato per il reato associativo, tenuto conto che sarebbe emerso che l’A. si sarebbe occupato solo di subaffittare le auto della Martina car , senza operare alcun controllo sugli esecutori delle truffe e senza partecipare alla spartizione degli utili 2.2. vizio di legge e di motivazione non vi sarebbero elementi indiziari idonei a legittimare il riconoscimento dell’aggravante della minorata difesa, tenuto conto che le truffe sarebbero state consumate in strade strette e densamente trafficate, che rendevano credibile il tamponamento. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso si risolve nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze procedimentali, senza l’individuazione di fratture logiche della motivazione che abbiano le caratteristica di evidenza e decisività per essere rilevate in questa sede. Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dal collegio di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa quest’ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato. È noto infatti che il perimetro della giurisdizione di legittimità è limitato alla rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l’area di competenza della Cassazione fino alla rivalutazione dell’interno compendio indiziario. Le discrasie logiche e le carenze motivazionali per essere rilevanti devono, inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee ad incidere il compendio indiziario, incrinandone la capacità dimostrativa. Nel caso di specie, come evidenziato in premessa, il ricorrente piuttosto che rilevare vizi decisivi della motivazione si limitava a offrire una interpretazione degli elementi di prova raccolti semplicemente diversa da quella fatta propria dal Tribunale in contrasto palese con le indicate linee interpretative. Di contro, contrariamente a quanto dedotto, il collegio di merito evidenziava una analitica organizzazione facente capo all’A. che prevedeva il noleggio di autovetture alle quali veniva infranto lo specchio poi riparato che venivano utilizzate per la consumazione delle truffe. Il collegio territoriale rilevava anche che coloro che consumavano le truffe versavano parte del provento al dominus, ovvero proprio all’A. pag. 6 della sentenza impugnata . 1.2. Il motivo di ricorso che deduce l’illegittimità del riconoscimento dell’aggravante della minorata difesa è manifestamente infondato. In materia il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui la valutazione della sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa per approfittamento delle condizioni del soggetto passivo va operata dal giudice valorizzando situazioni che, nel singolo caso, abbiano ridotto o comunque ostacolato la capacità di difesa della parte lesa, agevolando in concreto la commissione del reato Cass. sez. 2 n. 28795 del 11/05/2016, Rv. 267496 . Si tratta invero di una valutazione da effettuare, caso per caso ed in concreto sulla base degli elementi disponibili, che patisce inevitabilmente i limiti della cognizione di fase, trattandosi di un accertamento di fatto correlato all’approfondimento dei temi di prova nel corso della progressione processuale Nel caso di specie il Tribunale rilevava che le truffe gestite dall’indagato risultavano consumate in strade strette e densamente trafficate, il che rendeva maggiorente credibile il tamponamento abbattendo, per la verosimiglianza dell’evento correlata all’ambiente, le capacità critiche e reattive delle vittime. Si tratta di una valutazione degli elementi di prova disponibili che non presenta elementi di manifesta illogicità rilevabili in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in Euro 1500,00. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500.00 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp att. cod. proc. pen.