Due denti asportati: gravi le lesioni, inutile la remissione della querela

Azzerata la decisione del Giudice di pace, che aveva optato per il non doversi procedere. Priva di valore la remissione della querela da parte della persona offesa. Decisivo il peso del danno riportato.

Lesioni rese gravi dalla asportazione di due denti. Ciò rende inutile la remissione della querela da parte della persona offesa. Esclusa, di conseguenza, l’estinzione del reato Cassazione, sentenza n. 40279, sez. V Penale, depositata oggi . Menomazione. Sul tavolo un’accusa per lesioni personali . A fermare la macchina provvede il Giudice di pace, optando per il non doversi procedere a seguito della remissione tacita di querela da parte della persona offesa. Questa decisione viene duramente contestata dal Procuratore Generale della Corte d’appello a suo dire è stato trascurato il contenuto dell’editto accusatorio , da cui emergono le lesioni subite dalla persona offesa , accompagnate dalla avulsione di due denti . In sostanza, questo particolare è ritenuto decisivo. Secondo la visione del Procuratore, difatti, le lesioni non possono qualificarsi come lievi e, quindi, la remissione della querela non può determinare l’estinzione del reato . Su questa posizione si assestano pure i giudici della Cassazione. A loro parere difatti anche una menomazione minima, purché apprezzabile, di un organo può far parlare di lesioni gravi . E questo ragionamento vale, ovviamente, a maggior ragione a fronte, come in questa vicenda, della asportazione di due denti . Azzerata, di conseguenza, la decisione presa dal Giudice di pace, e atti nuovamente alla Procura della Repubblica.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 15 giugno – 5 settembre 2017, n. 40279 Presidente Fumo – Relatore Amatore Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Treviso ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta remissione tacita di querela per il reato di cui all'art. 582 cod. pen Avverso la predetta sentenza ricorre il P.G., affidando la sua impugnativa ad una unica ragione di doglianza. 1.1 Denunzia il P.G. ricorrente, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. b, cod. proc. pen., violazione di legge penale. Si osserva che, nonostante il contenuto dell'editto accusatorio, lo stesso descriveva la lesioni subite dalla persona offesa con la ulteriore conseguenza della avulsione di due denti, sicché le predette lesioni, per costante orientamento della Suprema Corte, non potevano qualificarsi come lievi e con l'ulteriore corollario applicativo secondo cui la remissione, in questo caso tacita, della querela non poteva determinare la estinzione del reato. Considerato in diritto 2. Il ricorso è fondato. 2.1 Sul punto, occorre ricordare il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte cui anche questo Collegio intende fornire continuità applicativa, condividendone la ratio decidendi secondo il quale in tema di lesioni personali, anche una menomazione minima, purché apprezzabile, di un organo integra l'aggravante di cui all'art. 583, comma primo, n. 2, cod. pen Sez. 5, n. 4177 del 07/10/2014 - dep. 28/01/2015, Na., Rv. 26284501 fattispecie in cui questa Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante in questione nella avulsione traumatica di un incisivo superiore riportata dalla persona offesa . Orbene, occorre far riferimento, invero, alla naturale funzionalità dell'organo indipendentemente dalla possibile applicazione di una protesi dentaria, integrando, dunque, la fattispecie criminosa di cui all'art. 583, comma primo, n. 2 cod. pen., anche l'avulsione di un solo dente Sez. 2, n. 32586 del 03/06/2010 - dep. 01/09/2010, Be. Al., Rv. 24797901 . Ne consegue che, applicando al caso di specie il principio sopra affermato, le censure sollevate dal P.G. ricorrente risultano integralmente condivisibili ed accoglibili. Ed invero, la avulsione di due denti, così come descritta nel capo di imputazione riportato nella rubrica della sentenza impugnata, integra, all'evidenza, la fattispecie criminosa di cui all'art. 583, comma primo, n. 2 cod. pen., con la ulteriore ed inevitabile conseguenza che le predette lesioni non potevano qualificarsi come lievi e con l'ulteriore corollario applicativo per il quale la remissione, in questo caso tacita, della querela non poteva determinare la estinzione del reato. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica competente, involgendo, peraltro, il reato contestato la competenza del Tribunale, anziché quella già invocata del Giudice di Pace. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso per l'ulteriore corso.